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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11541/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].11 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENAfato avviso alle_par-1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37395/24 Rilevato che all'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena concordata dalle parti per la violazione in concorso dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per numerosissime cessioni di cocaina e hashish; Rilevato che l'imputato ha lamentato l'omessa motivazione in merito alla qualificazione del fatto; Rilevato che il ricorso, da trattarsi de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile perché presentato avverso una sentenza di applicazione concordata della pena al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].11 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENAfato avviso alle_par-1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37395/24 Rilevato che all'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena concordata dalle parti per la violazione in concorso dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per numerosissime cessioni di cocaina e hashish; Rilevato che l'imputato ha lamentato l'omessa motivazione in merito alla qualificazione del fatto; Rilevato che il ricorso, da trattarsi de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile perché presentato avverso una sentenza di applicazione concordata della pena al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11541/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris