CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15059/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] EDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 3512/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3512/2025 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Milano, in persona delDirettore degli [OSCURATO:PERSONA] e Societari e Procuratore protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Lucca, ove elettivamente domiciliata (indirizzopec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Aprilia (LT), in persona del CommissarioStraordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procurain calce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;Numero registro generale 3512/2025Numero sezionale 4070/2026Numero di raccolta generale 15059/2026Data pubblicazione 19/05/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio l’11 luglio 2024, n. 4619/18/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 13 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. L’“[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio l’11 luglio 2024, n. 4619/18/2024, laquale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazionedell’avviso di accertamento n. 19455 del 19 luglio 2019 daparte del Comune di Aprilia (LT), notificatole il 24 luglio 2019,per l’omesso versamento della TARI relativa all’anno 2014,nella misura complessiva di € 42.134,00, per le superficiadibite a parcheggio, coperto e scoperto, dell’ipermercatoubicato nel medesimo Comune alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8 (condecorrenza dal 2 aprile 2014), essendo state soggette al tributole aree del parcheggio coperto per mq. 6.601, con esclusionedi mq. 5.422 per viabilità e manovra, e del parcheggio scopertoper mq. 1.603, con esclusione di mq. 2.697 per viabilità emanovra, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Aprilia(LT) nei confronti dell’“[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il15 marzo 2021, n. 184/2/2021, con compensazione dellespese giudiziali.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure- che aveva accolto il ricorso originario della contribuente sullabase dell’art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013,n.147, in combinato disposto con gli artt. 36 e 38 delregolamento comunale IUC, considerando irrilevante laNumero registro generale 3512/2025Numero sezionale 4070/2026Numero di raccolta generale 15059/2026Data pubblicazione 19/05/2026mancata presentazione della dichiarazione per usufruiredell’esclusione dal tributo – sul rilievo che «la tassa è dovutain ogni caso per tutte le aree produttive di rifiuti, compresi iparcheggi, e che l'onere della prova sulla mancanza di capacitàproduttiva dei rifiuti spetta al contribuente, che nella fattispecieconcreta non ha offerto elementi valutativi tali da far ridurre oescludere la capacità impositiva» e che, peraltro, «(p)arteappellante dal canto suo ha documentato fotograficamente icontenitori fissi destinati alla raccolta dei rifiuti posizionati neiparcheggi, ha prodotto relazione asseverata da cui si deducevala produzione media dei rifiuti nell'area ed ha sottolineato chel'imposizione per i parcheggi è stata abbattuta dell'84% (parisolo al 16% di quella relativa all'ipermercato); a fronte di ciònulla ha documentato o provato parte appellata».3. Il Comune di Aprilia (LT) ha resistito con controricorso.4. Le parti hanno depositato memorie illustrative.5. In memoria, la ricorrente ha dedotto la formazione tra lemedesime parti del giudicato esterno (con decorrenza dall’8ottobre 2025) sulla sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio il 7 marzo 2025, n.1529/18/2025, che aveva escluso la tassabilità dei parcheggiin questione per la TARI relativa all’anno 2021 (in acconto).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1 Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione digiudicato esterno.1.2 Secondo la richiamata sentenza n. 1529/18/2025: «Percompletezza il Collegio evidenzia che l’onere probatorio di cuiè onerata la parte privata, dalla documentazione in atti, risultainvece assolto in quanto alla dichiarazione originaria,presentata dall’odierna appellante al COMUNE, risulta allegataNumero registro generale 3512/2025Numero sezionale 4070/2026Numero di raccolta generale 15059/2026Data pubblicazione 19/05/2026la relativa planimetria che l’amministrazione ha utilizzato perla conseguente tassazione, non in contestazione per quantoconcerne il negozio. Laddove detta documentazione fosse statacomunque ritenuta incompleta, il COMUNE avrebbe dovuto,anche nell’ambito del presente giudizio, specificare le eventualinecessarie integrazioni. Non avendo a tanto provveduto e nonavendo nemmeno dedotto in ordine alla inadeguatezza di dettadocumentazione, l’onere probatorio della parte privata è daritenersi assolto».1.3 Tuttavia, si tratta di sopravvenienza irrilevante ai fini delnostro giudizio perché la situazione accertata è successiva.Inoltre, il giudicato non è vincolante in punto di diritto, avendoaprioristicamente escluso l’obbligo di integrazionedocumentale da parte del contribuente in ordine alle superficiper le quali era invocata l’esclusione. A tal proposito, sirammenta che, in materia tributaria, l'effetto vincolantedel giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - persoggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limitidell'accertamento delle questioni di fatto e non anche inrelazione alle conseguenze giuridiche (da ultime: Cass., Sez.Trib., 11 marzo 2025, n. 6405; Cass., Sez. Trib., 5 novembre2025, n. 29311; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13645).2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507, 1, commi 641 ss., della legge 27 dicembre 2013,n. 147, 34 e 36 del regolamento comunale IUC (Sezione TARI),approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il10 aprile 2016, n. 15, per l’anno 2014, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., giacché «la Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha basato lapropria decisione esclusivamente sull’art.62 comma 1 cit. eNumero registro generale 3512/2025Numero sezionale 4070/2026Numero di raccolta generale 15059/2026Data pubblicazione 19/05/2026sulla giurisprudenza di legittimità - in concreto, due sentenze,peraltro molto datate - a sua volta relativa al solo D. Lgs. n.507/1993 cit. I giudici di appello non hanno preso in alcunaconsiderazione la Legge n.147/2013 né il Regolamento IUC-Sezione TARI- adottato dal Comune di Aprilia con delibera C.C.n. 15 del 10/04/2014».2.1 Il predetto motivo è infondato, ancorché la correttezza indiritto del dispositivo non esima il collegio dalla parzialecorrezione della motivazione della sentenza impugnata, aisensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di TARI,le esclusioni dall'imposizione previste dall’art. 1, comma 641,della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (sulla falsariga dell'art.62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), in difetto di unaregolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabiliin maniera automatica, ma postulano che il contribuente diaindicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria oin quella di variazione in base ad elementi obiettividirettamente rilevabili o ad idonea documentazione, nonessendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successivadella sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa allatipologia di rifiuto prodotto (in termini: Cass., Sez. Trib., 1aprile 2025, n. 8595).2.3 Peraltro, anche l’applicabilità dell’esclusione previstadall’art. 36, comma 1, lett. h), del regolamento comunale IUCper le «aree adibite in via esclusiva al transito o alla sostagratuita dei veicoli» postula la condizione imprescindibile delladichiarazione prevista dal successivo comma 2.2.4 Ne discende che la sentenza impugnata ha correttamentenegato il riconoscimento dell’esclusione alla contribuente, siaper carenza della dichiarazione della superficie improduttiva diNumero registro generale 3512/2025Numero sezionale 4070/2026Numero di raccolta generale 15059/2026Data pubblicazione 19/05/2026rifiuti, sia per capacità di produrre rifiuti delle aree destinate aparcheggi pertinenziali all’ipermercato.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 cod. civ., e 7, comma 5-bis, deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., giacché «i giudici del gravame,non avendo preso in considerazione le norme del regolamentocomunale, giungono a conclusioni errate anche in ordine allaprova, disattendendo i principi in tema di onere della prova cheil diritto tributario e il codice civile pongono in capoall’Amministrazione e, in ogni caso, onerando la societàcontribuente di provare la mancanza di capacità produttiva dirifiuti sebbene espressamente già esclusa dall’art. 36» delregolamento comunale IUC.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Non vi è stata alcuna alterazione dei principi sullaripartizione dell’onere probatorio (art. 2697 cod. civ. – inproposito, l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto 2022, n.130, che, essendo una norma di natura sostanziale e nonprocessuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al16 settembre 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso,o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia: Cass.,Sez. 5^, 27 ottobre 2022, n. 31878; Cass., Sez. Trib., 25 luglio2024, n. Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2026, n. 11606).Il contribuente doveva provare, anzitutto, la preventivapresentazione della dichiarazione (anche se riferita ad anniprecedenti) per usufruire della esclusione automaticamenteconnessa alla stabile ed esclusiva destinazione delle aree atransito o sosta gratuita di autoveicoli ex art. 36, comma 1,lett. h), del regolamento comunale IUC.Numero registro generale 3512/2025Numero sezionale 4070/2026Numero di raccolta generale 15059/2026Data pubblicazione 19/05/20264. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 115 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ., «per avere la Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado del Lazio deciso sulla base di documentazione prodottadal Comune in modo parziale, erroneamente interpretata, oltread avere ritenuto esistente una prova non presente in atti».4.1 Il predetto motivo è inammissibile.4.2 Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrentenon può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento che,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito,cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2020, n.23872; Cass., Sez. 2^, 25 gennaio 2023, n. 2268; Cass., Sez.Trib., 29 ottobre 2025, n. 28667; Cass., Sez. Trib., 7 maggio2026, n. 13249). Aggiungasi che, in tema di ricorso percassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 cod.proc. civ. qualora il giudice, in contraddizione con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazionesi basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quandoda una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che èNumero registro generale 3512/2025Numero sezionale 4070/2026Numero di raccolta generale 15059/2026Data pubblicazione 19/05/2026impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errorenella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sededi legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice dimerito di una specifica informazione tra quelle astrattamentericavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrenteassolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilitàlogica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenutiinformativi individuati dal giudice e di specificare come lasottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto auna decisione diversa, non già in termini di mera probabilità,bensì di assoluta certezza (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 26aprile 2022, n. 12971; Cass., Sez. Trib., 1 maggio 2026, n.12221).4.3 La ricorrente censura l’inesistenza di una “relazioneasseverata da cui si deduceva la produzione media dei rifiutinell'area” che il giudice di appello ha posto a fondamento dellapropria decisione. Tuttavia, fermo restando che anche ilcontroricorrente ha dato atto dell’errore, la circostanza non èdecisiva, in quanto la rimane rilevante l’inadempienzadell’obbligo dichiarativo.5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, ilricorso deve essere rigettato.6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228), si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 3512/2025Numero sezionale 4070/2026Numero di raccolta generale 15059/2026Data pubblicazione 19/05/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore del controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €6.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]