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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 32602/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4712/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatosiin [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro HDI ITALIA S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -resistente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1746/2022depositata il 21/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. con riferimento sia al ricorso principale che al ricorso incidentale, che è statacomunicata alle parti costituite ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né il ricorrente principale né la ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, ma esse possono compensarsi fra le parti costituite atteso l’esito negativo dei due ricorsi contrapposti, mentre non è luogo a provvedere nel rapporto con la parte intimata; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione su entrambi i ricorsi .

Compensa le spese fra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma,il 22/11/2023.

Il Presidente d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4712/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatosiin [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro HDI ITALIA S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -resistente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1746/2022depositata il 21/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. con riferimento sia al ricorso principale che al ricorso incidentale, che è statacomunicata alle parti costituite ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né il ricorrente principale né la ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, ma esse possono compensarsi fra le parti costituite atteso l’esito negativo dei due ricorsi contrapposti, mentre non è luogo a provvedere nel rapporto con la parte intimata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione su entrambi i ricorsi . Compensa le spese fra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Così deciso in Roma,il 22/11/2023. Il Presidente d
Decreto Cassazione n. 32602/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris