CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24078/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difesoope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA];3252 - intimata –avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, del 08/09/2025R.G.N. 27840/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo stato passivodella liquidazione coatta amministrativa dell’ESACRI chiedendol’ammissione delle differenze retributive per mansioni supNeumrieoror rie gistro generale 19301/2025Numero sezionale 3252/2026di autista-soccorritore e della relativa quota di TFR. Numero di raccolta generale 24078/20262. [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha respinto la domanda coDnat a pubblicazione 27/07/2026decreto n. 2988 del 2022 che la Cassazione con ordinanza n.7759/2024 ha cassato con rinvio.3. Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, ha ammesso al passivosia le differenze retributive sia il TFR, ritenendo provato losvolgimento di mansioni di autista-soccorritore e, quindi, ildiritto alle differenze retributive. Quanto al TFR, ha respintol’eccezione dell’ESACRI relativa alla continuità del rapporto conaltra amministrazione, affermando che tale circostanza non erastata provata, ammettendo, pertanto, anche la quota di TFR alpassivo.4. Avverso il decreto domanda la cassazione Esacri con ricorsoassistito da quattro motivi.La lavoratrice è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697,co. 1, c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p .c per avereil tribunale esonerato la lavoratrice dall’onere di provare lacessazione del rapporto quale presupposto del diritto al TFR.In particolare, si evidenzia che tra i fatti costituivi del diritto nonvi è solo la maturazione delle differenze retributive persvolgimento delle mansioni superiori, ma anche l’ulterioreprofilo della effettiva cessazione del rapporto di lavoro e, quindi,la dimostrazione della soluzione di continuità tra il precedenteimpiego presso la [OSCURATO:PERSONA] e il transito presso la nuovaAmministrazione datrice di lavoro dell’odierna dipendente, afronte dell’eccezione sollevata da Esacri di continuazione delrapporto dalla data del 31/07/2017.2. Con il secondo motivo si contesta la violazione dell’art.N u1m1er5o r,e gistro generale 19301/2025Numero sezionale 3252/2026co. 1, c.p. c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c pNuemre rno odi nra ccolta generale 24078/2026aver considerato non contestata la prosecuzione del rapportDoat a pubblicazione 27/07/2026senza soluzione di continuità.3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sonofondati.3.1 E’ preliminarmente da rilevarsi come la LCA come ladichiarazione di fallimento non comporta in via automatica larisoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti della società oente messo in liquidazione.3.2 Conseguentemente, va rilevato che a fronte dell’eccezionesollevata dalla LCA di continuazione del rapporto di lavoropresso altro Ente per trasferimento in mobilità è onere dellavoratore che chiede l’ammissione al passivo del TFRdimostrare la effettiva cessazione del rapporto di lavoro.3.3 Il Tribunale, nel riconoscimento della quota dovuta a titolodi TFR/TFS, non ha tenuto conto del fatto che la dipendente nonha dato prova del predetto fatto costitutivo, per cui avrebbedovuto applicare le specifiche norme inerenti alla gestione delTFR del lavoratore che vada in mobilità presso altro soggettopubblico.3.4 Pertanto, il decreto impugnato ha erroneamente ritenuto ilcredito esigibile e, quindi, ammissibile ai fini dell’insinuazione alpassivo della procedura concorsuale sulla non correttasussistenza del presupposto della intervenuta cessazione delrapporto con l’ente originario.3.5 Va premesso che, secondo consolidato orientamento diquesta Corte, la mobilità tra amministrazioni pubbliche ai sensidell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 configura una cessione delcontratto di lavoro, determinando una mera modificazionesoggettiva del rapporto e la sua prosecuzione senza soluzionedi continuità, con conseguente conservazione dell’anzNiaumneirtoà re gistro generale 19301/2025Numero sezionale 3252/2026maturata e unificazione della posizione lavoratNiuvmaer o di era ccolta generale 24078/2026previdenziale del dipendente. Data pubblicazione 27/07/2026Questa Corte ha chiarito al riguardo che in tema di pubblicoimpiego privatizzato, il passaggio diretto di personale daamministrazioni diverse, di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del2001, va ricondotto alla fattispecie della "cessione del contratto"ex art. 1406 c.c., sicché l'individuazione del trattamentoeconomico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti vaeffettuata sulla base dell'inquadramento dell'ente diprovenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattualedel comparto dell'amministrazione cessionaria, tenuto contodelle posizioni differenziate attraverso le quali, all'interno dellearee, si realizza la progressione in carriera; in caso di confluenzada un ente locale ad un'amministrazione statale, il d.p.c.m. n.446 del 2000, che regola il passaggio inverso, può costituire unidoneo parametro per il giudizio di comparazione. (Cass. Sez. L- , Ordinanza n. 86 del 07/01/2021).3.6 In tale quadro, il trattamento di fine rapporto, purmaturando progressivamente nel corso del servizio, divieneesigibile ai sensi dell’art. 2120 c.c., soltanto alla cessazionedefinitiva del rapporto, sicché non è dovuto al momento deltrasferimento per mobilità che presuppone una continuità delrapporto di lavoro.Va al riguardo richiamata la giurisprudenza di questa Cortesecondo cuila esigibilità del TFR nel pubblico impiego privatizzato è statacioè ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoroprivato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto dilavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per iltrattamento di fine rapporto, gestito dall'INPS. Resta pertantoirrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privaNtuom,e rola re gistro generale 19301/2025Numero sezionale 3252/2026eventuale continuità temporale, in fatto, di più rappNoumretrio ddi rai ccolta generale 24078/2026lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondoD;at a pubblicazione 27/07/2026assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFRla "cessazione dal servizio" ovvero la cesura sotto il profilogiuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successionetemporale tra loro ed alle dipendenze della medesimaamministrazione statale (Cass. n. 5895 del 2020; Cass. n.2828/2021; Cass. n. 2829/2021).3.7 Il principio trova puntuale riscontro anche nella normativaspeciale, che, già prima della contrattualizzazione del pubblicoimpiego, aveva espressamente regolato gli effetti della mobilitàsul trattamento di fine servizio.3.8 In particolare, l’art. 6, comma 4, della legge n. 554 del 1988stabilisce che, nei casi di passaggio del personale tra entipubblici, l’anzianità maturata presso l’amministrazione diprovenienza è integralmente riconosciuta ai fini del trattamentodi fine servizio e che le quote maturate non sono liquidate aldipendente, ma trasferite all’amministrazione di destinazione.3.9 L’art. 15 del d.P.R. n. 104 del 1995 avente natura diregolamento attuativo dispone che, in caso di trasferimento traenti, il trattamento maturato fino alla data del passaggioconfluisce nella posizione complessiva del dipendente, venendoin rilievo solo al momento della cessazione definitiva dalservizio.Tali disposizioni, espressive di un principio di sistema tuttoravigente, confermano che, nelle ipotesi di mobilità, l’ordinamentoesclude la frammentazione del rapporto e prevede, invece, lacontinuità della posizione giuridica ed economica del lavoratore,con accorpamento unitario delle anzianità ai fini dellaliquidazione finale.Numero registro generale 19301/20254. Ne discende che il trasferimento per mobilità non integra unaN umero sezionale 3252/2026Numero di raccolta generale 24078/2026cessazione del rapporto di lavoro, per cui il TFR maturato pressDoat a pubblicazione 27/07/2026l’ente di provenienza non diviene esigibile, e la relativa pretesanon può essere fatta valere né nei confronti dell’ente cedente,né, a fortiori, in sede concorsuale.4.1 Alla luce di tali principi, deve ritenersi che il credito per TFRinsinuato al passivo difettasse, al momento della domanda, delrequisito essenziale della attuale esigibilità, presupponendo laprova della definitiva cessazione del rapporto, nella specie nonrisultante.Il decreto impugnato ha, pertanto, erroneamente ritenutosussistente tale credito, assumendo come rilevante unacessazione limitata al singolo ente, in contrasto con il principiodi unitarietà del rapporto di lavoro, quale delineato dalladisciplina della mobilità.5. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n.4 c.p.c per mancata integrazione del contraddittorio neiconfronti dell’INPS, unico obbligato al pagamento del TFR.6. Con il quarto ed ultimo mezzo si denuncia la violazione degliartt. 2215, 2116, 2120 c.c., 19, l. n. 218/1952, 6, co . 4, l. n.554/88 e 15, co. 1, d.p.r. 104/1993, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per aver disposto l’ammissione al passivo del tfrin capo all’esacri anziché all’ente previdenziale.7. Orbene, le censure restano assorbite dall’accoglimento deiprimi due motivi.8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazionedel decreto impugnato in parte qua e decisione nel merito dirigetto della domanda della lavoratrice di insinuazione al passivodel TFR.Numero registro generale 19301/20259. Le spese dell’intero processo vanno compensate inN umero sezionale 3252/2026Numero di raccolta generale 24078/2026considerazione dell’esito globale della lite che vede la reciprocDaat a pubblicazione 27/07/2026soccombenza delle parti. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti irestanti. Cassa il decreto impugnato nei sensi di cui inmotivazione e decidendo nel merito rigetta la domanda diinsinuazione al passivo del TFR.Compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezionelavoro della Corte di cassazione, il 03.07.2026.La PresidenteIrene Tricomi