CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 07987/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 23206 del 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio d ell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]Oro n. 7. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] –ASREM, in persona del Direttore Generale, [OSCURATO:PERSONA] N. 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentate e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui domiciliano PEC: [OSCURATO:EMAIL] controricorrenti- avverso sentenza Corte d’Appello Campobasso n. 27/2024 pubblicata il 23/04/2024,RG n. 53/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00per compensi professionali , euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24ma