CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10825/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 106-30226/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché sollecita con il primo motivo una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di censurare i criteri di attribuzione della responsabilità per il fatto riconosciuto nella duplice conformità "verticale" e denunzia violazione di legge sostanziale nella qualificazione illecita della ritenuta truffa, non confrontandosi con l'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata. Il secondo motivo, con il quale si censura la dimensione sanzionatoria e la valorizzazione della recidiva è del pari manifestamente infondato e meramente reiterativo. 1.1. Con i motivi di ricorso si stigmatizzano, dunque, i criteri atti a qualificare il fatto ricostruito in istruttoria, sotto il duplice profilo della violazione di legge penale sostanziale e della illogica o contraddittoria motivazione. Il ricorso si limita, tuttavia, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità. La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il peso svolto dal ricorrente nella induzione illecita del deceptus - la prospettazione difensiva non consente di percorrere ipotesi logicamente alternative. 1.2. Quanto alla tipicità del fatto ritenuto, la sentenza di secondo grado spiega in maniera logica e coerente che solo grazie agli artifizi strategicamente utilizzati l'agente è riuscito a conseguire la ricarica sulla carta prepagata. 1.3. Inammissibile, per eccessiva genericità è pure il motivo di ricorso speso in tema di trattamento sanzionatorio, ivi compresa la doglianza in ordine alla ritenuta recidiva, che la difesa avrebbe voluto contenuto, con la esclusione del tratto pregiudicante. La Corte ha motivato anche su tale specifico aspetto della dimensione sanzionatoria, valorizzando le modalità articolate della condotta ed l'ininterrotto vissuto criminale del ricorrente, sintomo di accresciuta pericolosità e più intenso grado di colpevolezza. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.