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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32211/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo violazione di legge in tema di dolo e di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo si fonda su una personale rilettura dei dati processuali, a fronte di una valutazione degli stessi non manifestamente illogica da parte dei giudici di merito e, perciò, in questa sede non sindacabile (del tutto ragionevole, infatti, è la valutazione del comportamento dell'imputato alla vista degli agenti di p.g. come sintomatico della sua precisa consapevolezza della violazione commessa).

2.2. Il secondo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha motivatamente escluso la particolare tenuità della condotta, con valutazione non palesemente irragionevole (pag. 4 s.), e perciò qui non censurabile, altresì fondatamente escludendo il requisito dell'episodicità del reato (trattandosi di soggetto recidivo reiterato e specifico).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'11 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo violazione di legge in tema di dolo e di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo si fonda su una personale rilettura dei dati processuali, a fronte di una valutazione degli stessi non manifestamente illogica da parte dei giudici di merito e, perciò, in questa sede non sindacabile (del tutto ragionevole, infatti, è la valutazione del comportamento dell'imputato alla vista degli agenti di p.g. come sintomatico della sua precisa consapevolezza della violazione commessa). 2.2. Il secondo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha motivatamente escluso la particolare tenuità della condotta, con valutazione non palesemente irragionevole (pag. 4 s.), e perciò qui non censurabile, altresì fondatamente escludendo il requisito dell'episodicità del reato (trattandosi di soggetto recidivo reiterato e specifico). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 lu
Sentenza Cassazione n. 32211/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris