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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 38048/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Teramo ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., omettendo di applicare la relativa sanzione amnnnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida o della confisca del veicolo, di cui all'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito, «cod. strada»).

2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo.

Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 222 cod. strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., la sanzione annmnistrativa accessoria, prevista per legge, della sospensione della patente di guida o della confisca del veicolo.

3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto per iscritto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, oltre che ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen., è fondato.

2. Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d.

«patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez.

U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, deo. 2020, Melzani, Rv. 279349-01).

La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. 3.

Ciò posto, nel merito cassatorio deve rilevarsi la fondatezza della questione.

3.1. Invero, occorre innanzitutto richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto e, in particolare, quelle in oggetto (ex plurimis, Sez.

U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981; si veda sul punto altresì Sez.

U, n. 21369/2020, Melzani, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, Augusto, Rv. 227910).

3.2. Orbene, nella specie, il Tribunale ha violato il principio di cui innanzi in quanto ha recepito l'accordo delle parti ma non ha provveduto ad applicare la relativa obbligatoria sanzione ammnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida o della confisca del veicolo, di cui all'art. 222 cod. strada.

Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendosi nella specie applicare in questa sede la sanzione in ragione della sua alternatività e del necessario giudizio di commisurazione da effettuarsi in applicazione dei parametri previsti dall'art. 218 cod. strada (in merito alla detta commisurazione giudiziale si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139-01; Sez. 4, n. 13747 de123/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022-01; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si veda, oltre alle citate sentenze, ex plurimis, Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento).

3.2.1. Circa la sanzione in oggetto, Corte cost. n. 88 del 2019 ha difatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare chiarito che l'automatismo della risposta sanzionatoria di cui al citato art. 222 cod. strada, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.

Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dai citati commi) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali.

Pertanto, ha proseguito la Corte costituzionale, in tali ipotesi si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Al di sotto di questo livello vi sono invece comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa.

In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice.

3.2.2. Il caso in esame rientra nelle ipotesi previste dall'intervento correttivo della Corte costituzionale, poiché non risultano contestate al ricorrente le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 589-bis cod. pen. 4.

In conclusione, all'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata statuizione circa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, segue il rinvio sul punto al Tribunale di Teramo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Teramo ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., omettendo di applicare la relativa sanzione amnnnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida o della confisca del veicolo, di cui all'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito, «cod. strada»). 2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 222 cod. strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., la sanzione annmnistrativa accessoria, prevista per legge, della sospensione della patente di guida o della confisca del veicolo. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto per iscritto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, oltre che ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen., è fondato. 2. Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, deo. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. 3. Ciò posto, nel merito cassatorio deve rilevarsi la fondatezza della questione. 3.1. Invero, occorre innanzitutto richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto e, in particolare, quelle in oggetto (ex plurimis, Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369/2020, Melzani, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, Augusto, Rv. 227910). 3.2. Orbene, nella specie, il Tribunale ha violato il principio di cui innanzi in quanto ha recepito l'accordo delle parti ma non ha provveduto ad applicare la relativa obbligatoria sanzione ammnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida o della confisca del veicolo, di cui all'art. 222 cod. strada. Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendosi nella specie applicare in questa sede la sanzione in ragione della sua alternatività e del necessario giudizio di commisurazione da effettuarsi in applicazione dei parametri previsti dall'art. 218 cod. strada (in merito alla detta commisurazione giudiziale si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139-01; Sez. 4, n. 13747 de123/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022-01; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si veda, oltre alle citate sentenze, ex plurimis, Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento). 3.2.1. Circa la sanzione in oggetto, Corte cost. n. 88 del 2019 ha difatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare chiarito che l'automatismo della risposta sanzionatoria di cui al citato art. 222 cod. strada, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dai citati commi) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali. Pertanto, ha proseguito la Corte costituzionale, in tali ipotesi si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono invece comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice. 3.2.2. Il caso in esame rientra nelle ipotesi previste dall'intervento correttivo della Corte costituzionale, poiché non risultano contestate al ricorrente le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 589-bis cod. pen. 4. In conclusione, all'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata statuizione circa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, segue il rinvio sul punto al Tribunale di Teramo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla
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