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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24013/2026

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d'appello di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cuisi è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputata.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Brescia haconfermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del concorso nel delitto di rapina, aggravata dalla circostanza dellaminaccia commessa con armi, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi diseguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, denunciando la nullità della sentenza impugnata ex art. 178,comma 1, lett c), del codice di rito, per non avere la Corte territoriale disposto latrattazione orale dell’udienza, malgrado la richiesta formulata personalmentedall’imputata.

Ciò emergerebbe dalla comunicazione inviata alla difesa dalla Casadi reclusione di Milano, il cui testo recitava “si conferma che la sua assistita haavanzato richiesta di presenziare all’udienza fisicamente, ma non risulta ancorapervenuta dall’AG il relativo ordine di traduzione.”2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio dimotivazione, non avendo i giudici dell’appello fornito replica alla doglianza, di cuial motivo secondo dell’atto d’appello, relativa alla qualificazione giuridica delfatto, che andava ricondotto nella fattispecie di furto, in assenza di condotteminatorie e attesa anche la mancata idoneità della condotta del concorrente aincidere apprezzabilmente sulla determinazione della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il primo motivo è infondato.

Per contrastare efficacemente la pronunciaimpugnata, la difesa avrebbe dovuto allegare l’istanza ‒ secondo la difesa,tempestiva – inviata personalmente dalla ricorrente per il tramite della casacircondariale in cui la medesima era reclusa.

Che tale richiesta, formulatadall’imputata, fosse tempestiva è soltanto asserito e non anche dimostrato dalladifesa.

In mancanza di una valida allegazione, si rende impossibile, per questoCollegio, verificare l’effettiva sussistenza del vizio eccepito.Occorre precisare, inoltre, che la mera “richiesta di presenziare all’udienza”‒ quale formulata, in tesi difensiva, dall’imputata, all’epoca detenuta presso laCasa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] per altra causa ‒, senza che vengaspecificato in quale forma e in quale momento detta richiesta sarebbe statapresentata, non può considerarsi alla stregua di una richiesta di trattazione oraledel ricorso, secondo quanto previsto dall’art. 598 bis, comma 2, cod. proc. pen.E, infatti, ai fini di una valida espressione della volontà di partecipazioneall’udienza e, quindi, di trattazione in forma non camerale del procedimento,occorre, ai sensi della norma citata, che l’appellante ovvero il difensore nepresentino richiesta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dallanotifica del decreto di citazione ovvero dell’avviso della data fissata per il giudiziodi appello.

Il contenuto prescrittivo di tale disposizione viene del tuttopretermesso dalla difesa.Ai fini di maggiore esaustività, gioverà puntualizzare che, dalla letturadell'incartamento processuale – accessibile in questa sede di legittimità essendostato dedotto un error in procedendo (così come affermato da Sez.

U, n. 42792del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) ‒, risulta che il 14 maggio 2025 eraritualmente notificato, con consegna nelle mani dell’imputata, il decreto dicitazione a giudizio per l’udienza del 1° luglio 2025 presso la Corte d’appello diBrescia.Come correttamente rimarcato dalla Corte territoriale, la richiesta ditrattazione orale era presentata dal difensore tardivamente, vale a dire il 28giugno 2025, con memoria difensiva inviata via p.e.c.: pertanto, non può noncondividersi la replica della Corte distrettuale circa l’intempestività della richiesta,presentata al di fuori del termine dei quindici giorni imposto dal comma 2dell’art. 598 bis, cod. proc. pen.Deve precisarsi, infine, che, soltanto molto tempo dopo la data della notifica(14 maggio 2025, come anticipato), la difesa si attivava presso gli uffici dellaCasa circondariale per ottenere contezza della richiesta di presenziare all’udienzaespressa dall’imputata.

È, infatti, del 20 giugno 2025, la richiesta inviata daldifensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla Casa di reclusione per ottenere copia dellarelata di notifica del decreto di citazione, nonché copia della “richiesta cheavrebbe formulato” (così, testualmente, recita il testo della comunicazionedifensiva) la sua assistita.

Al difensore veniva replicato, in data 24 giugno 2025,che l’imputata aveva effettivamente avanzato richiesta di “presenziareall’udienza fisicamente”, ma non risultava ancora pervenuto dall’A.G. l’ordine ditraduzione.

Vista la scansione temporale delle varie richieste, come individuataper il tramite dell’accesso agli atti, deve senz’altro condividersi la replica dellaCorte territoriale circa l’intempestività con cui è stata richiesta la trattazioneorale dell’udienza.3.

Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico.

Il tenore dellacensura in esame è puramente assertivo, oltre che reiterativo di doglianze giàdisattese, con motivazione adeguata, dai giudici di merito, con sentenzeconformi, in quanto convergenti nell’articolazione delle sequenze logico-giuridiche poste alla base delle rispettive decisioni (cfr., ex multis, Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).

La corretta qualificazione dellacondotta ascritta nei termini di rapina impropria, e non di furto, è stataampiamente argomentata alla luce della consapevole accettazione, da partedell’imputata, della possibilità che il complice potesse agire con minaccia oviolenza per conseguire il possesso dei beni illecitamente trafugati dalsupermercato.

E, invero, secondo quanto prospettato dai giudici di merito, dettapossibilità si inverava puntualmente nel caso di specie, dal momento che, dopoaver nascosto i beni trafugati nella borsa dell’imputata, il concorrente usavaminaccia nei confronti dell’addetto alla sicurezza, cui veniva mostrato un coltelloe rivolta una frase dall’inequivoco contenuto minatorio.

La doglianza appare deltutto generica, limitandosi, la difesa, a contestare la valutazione circa la ritenutaresponsabilità dell’imputata, a titolo concorsuale, per il più grave delitto, senzapuntualizzare in nessun modo le ragioni per cui la condotta del complice fosseidonea “a incidere sull’altrui determinazione”.3.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato.

Allapronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cuisi è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputata.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Brescia haconfermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del concorso nel delitto di rapina, aggravata dalla circostanza dellaminaccia commessa con armi, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi diseguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, denunciando la nullità della sentenza impugnata ex art. 178,comma 1, lett c), del codice di rito, per non avere la Corte territoriale disposto latrattazione orale dell’udienza, malgrado la richiesta formulata personalmentedall’imputata. Ciò emergerebbe dalla comunicazione inviata alla difesa dalla Casadi reclusione di Milano, il cui testo recitava “si conferma che la sua assistita haavanzato richiesta di presenziare all’udienza fisicamente, ma non risulta ancorapervenuta dall’AG il relativo ordine di traduzione.”2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio dimotivazione, non avendo i giudici dell’appello fornito replica alla doglianza, di cuial motivo secondo dell’atto d’appello, relativa alla qualificazione giuridica delfatto, che andava ricondotto nella fattispecie di furto, in assenza di condotteminatorie e attesa anche la mancata idoneità della condotta del concorrente aincidere apprezzabilmente sulla determinazione della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è infondato. Per contrastare efficacemente la pronunciaimpugnata, la difesa avrebbe dovuto allegare l’istanza ‒ secondo la difesa,tempestiva – inviata personalmente dalla ricorrente per il tramite della casacircondariale in cui la medesima era reclusa. Che tale richiesta, formulatadall’imputata, fosse tempestiva è soltanto asserito e non anche dimostrato dalladifesa. In mancanza di una valida allegazione, si rende impossibile, per questoCollegio, verificare l’effettiva sussistenza del vizio eccepito.Occorre precisare, inoltre, che la mera “richiesta di presenziare all’udienza”‒ quale formulata, in tesi difensiva, dall’imputata, all’epoca detenuta presso laCasa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] per altra causa ‒, senza che vengaspecificato in quale forma e in quale momento detta richiesta sarebbe statapresentata, non può considerarsi alla stregua di una richiesta di trattazione oraledel ricorso, secondo quanto previsto dall’art. 598 bis, comma 2, cod. proc. pen.E, infatti, ai fini di una valida espressione della volontà di partecipazioneall’udienza e, quindi, di trattazione in forma non camerale del procedimento,occorre, ai sensi della norma citata, che l’appellante ovvero il difensore nepresentino richiesta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dallanotifica del decreto di citazione ovvero dell’avviso della data fissata per il giudiziodi appello. Il contenuto prescrittivo di tale disposizione viene del tuttopretermesso dalla difesa.Ai fini di maggiore esaustività, gioverà puntualizzare che, dalla letturadell'incartamento processuale – accessibile in questa sede di legittimità essendostato dedotto un error in procedendo (così come affermato da Sez. U, n. 42792del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) ‒, risulta che il 14 maggio 2025 eraritualmente notificato, con consegna nelle mani dell’imputata, il decreto dicitazione a giudizio per l’udienza del 1° luglio 2025 presso la Corte d’appello diBrescia.Come correttamente rimarcato dalla Corte territoriale, la richiesta ditrattazione orale era presentata dal difensore tardivamente, vale a dire il 28giugno 2025, con memoria difensiva inviata via p.e.c.: pertanto, non può noncondividersi la replica della Corte distrettuale circa l’intempestività della richiesta,presentata al di fuori del termine dei quindici giorni imposto dal comma 2dell’art. 598 bis, cod. proc. pen.Deve precisarsi, infine, che, soltanto molto tempo dopo la data della notifica(14 maggio 2025, come anticipato), la difesa si attivava presso gli uffici dellaCasa circondariale per ottenere contezza della richiesta di presenziare all’udienzaespressa dall’imputata. È, infatti, del 20 giugno 2025, la richiesta inviata daldifensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla Casa di reclusione per ottenere copia dellarelata di notifica del decreto di citazione, nonché copia della “richiesta cheavrebbe formulato” (così, testualmente, recita il testo della comunicazionedifensiva) la sua assistita. Al difensore veniva replicato, in data 24 giugno 2025,che l’imputata aveva effettivamente avanzato richiesta di “presenziareall’udienza fisicamente”, ma non risultava ancora pervenuto dall’A.G. l’ordine ditraduzione. Vista la scansione temporale delle varie richieste, come individuataper il tramite dell’accesso agli atti, deve senz’altro condividersi la replica dellaCorte territoriale circa l’intempestività con cui è stata richiesta la trattazioneorale dell’udienza.3. Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico. Il tenore dellacensura in esame è puramente assertivo, oltre che reiterativo di doglianze giàdisattese, con motivazione adeguata, dai giudici di merito, con sentenzeconformi, in quanto convergenti nell’articolazione delle sequenze logico-giuridiche poste alla base delle rispettive decisioni (cfr., ex multis, Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). La corretta qualificazione dellacondotta ascritta nei termini di rapina impropria, e non di furto, è stataampiamente argomentata alla luce della consapevole accettazione, da partedell’imputata, della possibilità che il complice potesse agire con minaccia oviolenza per conseguire il possesso dei beni illecitamente trafugati dalsupermercato. E, invero, secondo quanto prospettato dai giudici di merito, dettapossibilità si inverava puntualmente nel caso di specie, dal momento che, dopoaver nascosto i beni trafugati nella borsa dell’imputata, il concorrente usavaminaccia nei confronti dell’addetto alla sicurezza, cui veniva mostrato un coltelloe rivolta una frase dall’inequivoco contenuto minatorio. La doglianza appare deltutto generica, limitandosi, la difesa, a contestare la valutazione circa la ritenutaresponsabilità dell’imputata, a titolo concorsuale, per il più grave delitto, senzapuntualizzare in nessun modo le ragioni per cui la condotta del complice fosseidonea “a incidere sull’altrui determinazione”.3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Allapronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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