CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22578-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2673/7/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CTP di Caltanissetta dove erano apprezzate le ragioni della contribuente in tema di accertamento sintetico (redditometro) sull'anno di imposta 2008, nello specifico per essere stati ripartiti gli incrementi patrimoniali anche sull'anno 2009 non oggetto di accertamento. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 38, comma quinto, d.P.R. n. 600/1973, in relazione alla novella di cui all'art. 22 d.l. n. 78/2010, nella sostanza censurando che la commissione meritale abbia applicato il testo dell'art. 38 precitato secondo la novellazione che è entrata in vigore il 31 maggio 2010. La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza in scrutinio, ove si annulla l'atto impositivo per aver ripartito gli incrementi patrimoniali accertanti sinteticamente per l'anno 2008 anche sull'anno 2009, non oggetto di accertamento. Non è contestato in atti che l'anno di accertamento sia il 2008 e che nessun accertamento sia stato fatto nel 2009, donde non si pone l'ipotesi di accertamento sintetico del 2009 Ric. 2021 n. 22578 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- che ripartisce gli incrementi nei quattro anni precedenti e, quindi, anche sul 2008. La motivazione non è scalfita dall'ultimo capoverso di pagina 2 della sentenza in esame, ove richiama il d.l. n. 78/2010, peraltro correttamente ricordando che essa opera per le dichiarazioni dei redditi non scadute alla data di entrata in vigore del decreto-legge (10 maggio 2010, quindi dichiarazioni per l'anno di imposta 2009). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non sì applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. com