CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e in punto di fatto, non correlate all'effettiva motivazione della sentenza impugnata (quando alla recidiva, a pag. 10 vi è una valutazione complessiva dei precedenti e della condotta di vita dell'imputato, tenuto conto anche dei fatti di cui al presente processo, che portava ad escludere la richiesta difensiva - che tra l'altro il ricorrente non deduce neppure come specificatamente argomentata nell'appello -) e relative a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 11 per la dosimetria della pena e le attenuanti generiche; pag. 10 per la continuazione con fatti già giudicati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] anese Angelo C stanzo [OSCURATO:PERSONA] ogg