CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 09989/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20724/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 02 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 238/2020 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 435/2018; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di L’Aquila, adita dalla ASL n. 2 di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l’opposizione proposta dalla ASL ed ha revocato il decreto monitorio n. 392/2017 emesso dal Tribunale di Chieti , con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di continuità assistenziale Indennità di rischio R.G.N.20724/2020 Cron. Rep. Ud.12/01/2023 - CC Clemente, medico convenzionato addetto al servizio di continuità assistenziale, dell’indennità di rischio, prevista dall’art. 13 dell’[OSCURATO:PERSONA] (AIR) e pari ad € 4,00/ora, non corrisposta a partire dal luglio 2017 per le ragioni indicate nella delibera della Giunta regionale n. 398/2017; 2. la Corte distrettuale ha ritenuto affetta da nullità la clausola dell’[OSCURATO:PERSONA] che l’indennità aveva riconosciuto, perché in contrasto con le previsioni dell’[OSCURATO:PERSONA] che, nel determinare la struttura del compenso dei medici convenzionati, ha consentito l’intervento della contrattazione regionale nei soli limiti dell’attuazione dell’art. 8, lettere b) c) ed e), che riguardano compensi di carattere incentivante o legati a prestazioni aggiuntive e condizionati, quindi, da presupposti non ricorrenti in relazione all’indennità di rischio; 3. ha aggiunto che l’art. 14 dell’A.C.N. ha demandato agli accordi regionali anche la definizione di «parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale» ma su questa previsione non può essere fondata l’asseritalegittimità dell’AIR perché il compenso aggiuntivo era stato previsto esclusivamente in relazione alla tipologia dell’incarico e riconosciuto in modo automatico ed indifferenziato a tutti i medici impegnati nella continuità assistenziale, la cui attività,quanto alla gravosità ed ai rischi derivanti dall’esecuzione di prestazioni in orario notturno e nei giorni prefestivi e festivi, presenta caratteristiche comuni a tutto il territorio italiano, delle quali la contrattazione nazionale ha evidentemente tenuto conto ai fini della determinazione del compenso onnicomprensivo; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]; 5. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991, come modificato dall’art. 52, comma 27, della legge n. 289/2002, degli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 48 della legge n. 833/1978; il ricorrente sostiene, in sintesi, che la nullità dell’accordo regionale è predicabile solo a fronte di un irriducibile contrasto con le previsioni della contrattazione nazionale, contrasto non ravvisabile nella fattispecie in quanto, pur nel rispetto del principio della tendenziale uniformità del trattamento economico e normativo del personale parasubordinato, è stata consentita la previsione di compensi ulteriori in considerazione delle peculiarità proprie del servizio nel singolo ambito regionale; 2. con il secondo motivo è dedotta, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8,14 e 72 dell’A.C.N. sottoscritto il 20 gennaio 2005 ed il ricorrente addebita alla Corte distrettuale di avere erroneamente valorizzato la previsione di onnicomprensività dell’importo orario contenuta nell’art. 72, perché con la stessa le parti collettive avevano solo inteso superare la quadripartizione contenuta nel precedente Accordo del 2000, non già escludere la possibilità di ulteriori compensi, anche se non legati a prestazioni aggiuntive o al raggiungimento di obiettivi determinati; richiama giurisprudenza di merito per sostenere che l’indennità di rischio istituita dall’art. 13 dell’A.I.R. valorizza le difficoltà e i disagi nell’espletamento dell’incarico nell’ambito del territorio abruzzese e, pertanto, la sua previsione è espressione del potere attribuito ai contraenti regionali dall’art. 14 dell’A.C.N.; 3. infine con il terzo motivo è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1362 e 1344 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ. e si sostiene che l’accordo regionale è frutto di una valutazione operata, quanto alle condizioni di rischio e di disagio, su tutte le sedi di continuità assistenziale ubicate nel territorio regionale, valutazione confermata dalle risultanze di causa, ed in particolare dalla documentazione prodotta, nonché, indirettamente, dallo stesso legislatore regionale che con la legge n. 14/2018; 4. i motivi di ricorso, seppure ammissibili in quanto formulati nel rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., sono infondati per le ragioni già illustrate da questa Corte nella motivazione della sentenza n. 29137 del 2022 con la quale, in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto di causa, è stato enunciato il principio di diritto di seguito trascritto: « in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art. 2-nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge 26 maggio 2004, n. 138, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale; è pertanto nulla la previsione di cui all’art. 13 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Regione Abruzzo del 9.8.2006, con cui, a fronte di una disciplina dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], che consente di valorizzare, anche a fini incentivanti, specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale»; 5. il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso perché il ricorso e la memoria depositata ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare le conclusioni alle quali la Corte è pervenuta sulla base di un percorso motivazionale, pienamente condiviso, al quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 6. in particolare il ricorrente, nell’insistere sulla generalizzata condizione di pericolosità di tutte le sedi di continuità assistenziale del territorio abruzzese, oltre a sollecitare inammissibilmente un giudizio di merito diverso da quello espresso dalla Corte territoriale, non coglie pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale, correttamente, si evidenzia che al livello regionale è stato consentito dall’art. 14 dell’A.C.N. la «definizione di parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale», definizione che difetta nella fattispecie, con la conseguenza che, in sua assenza, l’indennità si risolve in una non consentita maggiorazione del compenso orario; la contrattazione nazionale è chiara nel richiedere la specificazione di particolari condizioni di disagio e difficoltà nell’espletamento della prestazione ed è anche evidente che detta specifica indicazione è funzionale alla verifica della compatibilità della maggiorazione con il principio dell’uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati sancito dall’art. 48 della legge n. 833/1978, sicché la sua mancanza determina la nullità della clausola, la cui validità non può essere predicata sollecitando accertamenti di fatto sulle caratteristiche delle singole sedi, una volta che queste non risultano espressamente indicate e valorizzate dall’accordo regionale; 7. neppure può essere avallata la tesi, esposta nel ricorso per cassazione, secondo cui la contrattazione regionale esprimerebbe l’apprezzamento di merito per cui tutto il territorio abruzzese sarebbe caratterizzato da condizioni idonee a giustificare quel rischio, per giunta in modo diffusamente differenziato per tutti i medici di continuità assistenziale della Regione, rispetto a ciò che accade nel resto del Paese; 8. si tratta infatti di assunto apodittico e tutt’altro che notorio, oltre che smentito dalle valutazioni di fatto svolte dalla Corte territoriale in ordine alla sostanziale uni formità di base delle attività in questione su tutto il territorio nazionale, considerazioni rispetto alle quali non assumono portata decisiva in senso contrario, anche in ipotesi ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e per la loro genericità, le circostanze addotte sul trovarsi gli ambulatori e le strutture in condizioni di seria pericolosità a causa della particolare struttura oro-geografica del territorio, non potendosi poi riferire ad un insindacabile scelta di “merito” ciò che attiene ad un dato di fatto,se vi sia un’incoerenza rispetto all’effettiva realtà, la quale palesemente non consente di affermare che le condizioni territoriali dell’intera Regione fossero invariabilmente tali da giustificare una uniforme valutazione del menzionato disagio e rischio; 9. non diversamente, è puramente affermato che la scelta di attribuire quell’indennità fosse consequenziale alle condizioni delle sedi di [OSCURATO:PERSONA], asserite come insicure e non dotate delle misure prevenzionistiche necessarie, senza distinzione alcuna tra sede e sede e senza che – come indirettamente ammette lo stess o ricorrente, a pag. 12, terzo periodo e 15 quartultimo periodo, del ricorso – quelle condizioni e giustificazioni fossero state esplicitate nell’accordo appunto come ragioni del riconoscimento del beneficio economico; 10. anche tale assunto è in effetti apodittico e l’ulteriore insistenza su di esso in memoria, sulla base del contenuto di una ricognizione sindacale delle condizioni dei presidi di sicurezza del 2017, oltre a presentare elementi di tardività, perché la memoria finale non consente di integrare i motivi di ricorso (C. 8939/2021; C. 3780/1015; C. 26670/2014), ha comunque la connotazione propria di una nuova lettura dei dati di merito, inammissibile in sede di legittimità (C., SU, 34476/2019; C., SU, 24148/2013), oltre che non strettamente necessitata e ben difficilmente suffragabile, foss’anche solo per il dato cronologico, nel momento in cui da una ricognizione del 2017 si intenderebbe trarre argomenti per interpretare il senso e la volontà contrattuale di un’attribuzione economica di un AIR del 2006; 11.il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 12. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento