CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04633/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 22/07/2021 del tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 29 giugno 2021 del Gip del tribunale di Messina, applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti dell'istante, in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90, rigettava la richiesta . 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, prospettando un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, fondata sul rilievo della detenzione del ricorrente, ancora in data 27 marzo 2021, di modesti quantitativi di sostanza stupefacente, atteso che si tratterebbe di circostanza non dimostrativa della permanenza del vincolo associativo ipotizzato. Apodittico e illogico sarebbe anche l'avere desunto dal comportamento nervoso del ricorrente in presenza degli operanti, e dalle circostanze di luogo e tempo in cui fu accertato il possesso della sostanza stupefacente, la sua destinazione a terzi. Non potendosi escludere che l'indagato si fosse procurato la sostanza solo per uso personale. Tanto che al riguardo nessun provvedimento è stato assunto dall'A.G. Sarebbe altresì comunque illogica la motivazione laddove si assume che l'arresto del 2019 non avrebbe sortito effetti deterrenti rispetto alla ulteriore commissione di delitti. Laddove proprio il possesso di piccoli quantitativi di droga nel 2021, per la quale non vi è prova di acquisto presso sodali, dimostrerebbe il distacco dell'Alati dal gruppo associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va premesso che come emerge dalla ordinanza impugnata, le esigenze cautelari attengono ad un pericolo di recidivanza afferente anche a singoli delitti di cessione o detenzione a fini di spaccio ex art. 73 DPR 309/90. E' rispetto a questa complessiva prospettiva che i giudici del riesame, dopo avere delineato la sussistenza di un avviato sodalizio criminoso e l'organicità rispetto allo stesso del ricorrente, hanno altresì evidenziato la sua professionalità e pervicacia delinquenziale nel variegato settore del traffico di droga, per giungere a sottolineare come egli possa reiterare "condotte delittuose analoghe" a quelle per cui si procede. Rispetto quindi alle esigenze cautelari raccordate a delitti ex art. 73 DPR 309/90 manca ogni censura, assente peraltro già in sede di riesame, cosicchè per questo aspetto l'ordinanza non può che ritenersi pienamente fondata, in quanto i nattaccata . Le argomentazioni del tribunale sopra sintetizzate costituiscono, peraltro, anche la corretta base di analisi per desumere, anche alla luce del reato associativo, la pericolosità del ricorrente in termini di possibile reiterazione di condotte anche analoghe. Ciò alla luce del principio, pure correttamente citato in ordinanza, secondo il quale la prognosi di pericolosità non si rapporta solo alla operatività della medesima associazione né alla data ultima dei reati fine della associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzavano l'associazione di appartenenza (da ultimo, sez. 3 n. 16357 del 12/01/2021 Rv. 281293 - 01). In tal senso, invero, giova evidenziare che il pericolo di reiterazione richiamato dall'articolo 274 cod. proc. pen. corrisponde alla possibilità che l'indagato possa commettere gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede purchè, in quest'ultimo caso, il delitto sia sanzionato con pena superiore ad anni cinque. Ebbene, va ribadito che nella situazione in esame il tribunale ha validamente considerato il pericolo di commissione di delitti nei termini suesposti, in ragione dei caratteri di professionalità e stabilità rinvenuti in rapporto ai reati ipotizzati. Tali delitti ricomprendono anche sia quelli di cui all'art. 73 DPR 309/90, sia la possibile futura commissione di delitti di criminalità organizzata. Può aggiungersi che, posta la necessità di una valutazione complessiva dell'ordinanza impugnata (cfr. sul punto, quale principio generale Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, con?. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487), la valorizzazione del rinvenimento indosso al ricorrente di sostanza stupefacente, nelle condizioni di tempo e luogo considerate e nel quadro dell'atteggiamento diretto alla fuga assunto dal medesimo, operata nel contesto della già delineata figura "professionale" di stampo criminale del medesimo e del suo inserimento ed esperienza del mondo del narcotraffico, non pare in alcun modo integrare il parametro della manifesta illogicità necessario per rinvenire il vizio di motivazione invocato. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore d