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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 28711/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 65

I. 907/42 e 1 e 4

I. 27/51, così riqualificata l'originaria contestazione di cui agli artt. 25, 292 e 292 bis d.P.R. 43/1973 e 1, 67 e 70 d.P.R. 633/72 (ascrittogli per avere detenuto 800 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando; in Napoli il 14/10/2013, con la recidiva reiterata e nel quinquennio), lamentando l'omessa verifica da parte della Corte d'appello della insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e della possibilità in concreto di ravvisare la recidiva a carico del ricorrente, peraltro solo infraquinquennale e non anche reiterata come erroneamente affermato nella sentenza, unico elemento in considerazione del quale il reato contestatogli poteva essere considerato non prescritto; il ricorrente ha, inoltre, lamentato la mancata applicazione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche, consentita al giudice dell'impugnazione dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

Osservato che tali censure sono, anzitutto, inammissibili a causa della loro genericità, essendo del tutto prive di analisi della condotta e della personalità e dei precedenti dell'imputato, oltre che di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, consistendo nella mera asserzione della mancata verifica della insussistenza di non specificate cause di proscioglimento e della insussistenza dei presupposti per poter applicare la recidiva, oltre che nella mera lamentela in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena e di non meglio specificate circostanze attenuanti, disgiunte dalla indicazione delle cause di non proscioglimento non dichiarate, dalla illustrazione delle ragioni per le quali avrebbe dovuto essere esclusa la recidiva (che è stata contestata e ritenuta come reiterata e nel quinquennio) e di quelle per le quali avrebbero dovuto essere riconosciuti detti benefici, e che sarebbero state tralasciate o erroneamente considerate dai giudici dell'impugnazione.

Considerato, inoltre, che la Corte d'appello ha escluso la sopravvenuta depenalizzazione delle condotte addebitate al ricorrente e che, dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, non risulta che l'imputato avesse chiesto il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e il riconoscimento di circostanze attenuanti, cosicché non può ora utilmente dolersi del mancato esercizio di poteri attribuiti al giudice dell'impugnazione, che non determina alcuna nullità né alcun vizio della motivazione, in quanto il giudice di appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena o altri benefici quando, come nel caso in esame, l'interessato non ne formuli alcuna richiesta di applicazione né nell'atto di impugnazione, né in sede di discussione, sicché il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura 1 Iyi n a 1-2 mancanza di motivazione (Sez. 4, n. 43113 del 18/09/2012, Siekerska, 07/11/2012, Rv. 253641; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563; v. anche Sez. 7, Ordinanza n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361, a proposito del mancato esercizio del potere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti, a norma dell'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., nonché Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato.

Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 65 I. 907/42 e 1 e 4 I. 27/51, così riqualificata l'originaria contestazione di cui agli artt. 25, 292 e 292 bis d.P.R. 43/1973 e 1, 67 e 70 d.P.R. 633/72 (ascrittogli per avere detenuto 800 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando; in Napoli il 14/10/2013, con la recidiva reiterata e nel quinquennio), lamentando l'omessa verifica da parte della Corte d'appello della insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e della possibilità in concreto di ravvisare la recidiva a carico del ricorrente, peraltro solo infraquinquennale e non anche reiterata come erroneamente affermato nella sentenza, unico elemento in considerazione del quale il reato contestatogli poteva essere considerato non prescritto; il ricorrente ha, inoltre, lamentato la mancata applicazione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche, consentita al giudice dell'impugnazione dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Osservato che tali censure sono, anzitutto, inammissibili a causa della loro genericità, essendo del tutto prive di analisi della condotta e della personalità e dei precedenti dell'imputato, oltre che di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, consistendo nella mera asserzione della mancata verifica della insussistenza di non specificate cause di proscioglimento e della insussistenza dei presupposti per poter applicare la recidiva, oltre che nella mera lamentela in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena e di non meglio specificate circostanze attenuanti, disgiunte dalla indicazione delle cause di non proscioglimento non dichiarate, dalla illustrazione delle ragioni per le quali avrebbe dovuto essere esclusa la recidiva (che è stata contestata e ritenuta come reiterata e nel quinquennio) e di quelle per le quali avrebbero dovuto essere riconosciuti detti benefici, e che sarebbero state tralasciate o erroneamente considerate dai giudici dell'impugnazione. Considerato, inoltre, che la Corte d'appello ha escluso la sopravvenuta depenalizzazione delle condotte addebitate al ricorrente e che, dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, non risulta che l'imputato avesse chiesto il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e il riconoscimento di circostanze attenuanti, cosicché non può ora utilmente dolersi del mancato esercizio di poteri attribuiti al giudice dell'impugnazione, che non determina alcuna nullità né alcun vizio della motivazione, in quanto il giudice di appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena o altri benefici quando, come nel caso in esame, l'interessato non ne formuli alcuna richiesta di applicazione né nell'atto di impugnazione, né in sede di discussione, sicché il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura 1 Iyi n a 1-2 mancanza di motivazione (Sez. 4, n. 43113 del 18/09/2012, Siekerska, 07/11/2012, Rv. 253641; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563; v. anche Sez. 7, Ordinanza n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361, a proposito del mancato esercizio del potere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti, a norma dell'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., nonché Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023
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