CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30977/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 novembre 1982 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 maggio 1986 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 novembre 1978 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 14 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Silviaai, che ha concluso per la reiezione dei ricorsi dei fratelli Gioffrè e per la inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito i motivi e le conclusioni del ricorso prospettato nell'interesse dei due citati imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino -giudicando in sede di rinvio in esito al parziale annullamento della sentenza della stessa corte distrettuale del 5 giugno 2020 disposto da questa Corte con decisione n. 25124 del 17 maggio 2021 all'esito dei ricorsi interposti dalla Procura generale competente e dagli imputati- ha solo in parte confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA]. 2.In particolare, nei limiti dei temi di giudizio devoluti dalla sentenza rescindente, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte del merito ha assolto il predetto dal capo di imputazione di cui al punto 17) della relativa rubrica mentre ha confermato l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (oggi, art. 416 bis. 1, comma 1, cod. pen., sotto il versante del metodo mafioso, riferita alla estorsione di cui al capo 20); per l'effetto ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 4.800 di multa, irrogata per i fatti ascritti alla responsabilità del suddetto (oltre al capo 20, ritenuto il fatto più grave, le ulteriori contestazioni di cui ai capi 21, 22, 25, 32). Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza gravata è stata confermata la responsabilità del suddetto per l'estorsione di cui al capo 20), commessa in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione all'aggravante del metodo mafioso Infine, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in linea con la decisione di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 26 della rubrica mentre lo ha condannato per i capi 59 e 60 (fatti dai quali era stato mandato assolto nel precedente giudizio di appello) e lo ha condannato per i reati allo stesso ascritti (capi 15, 16, 21, 22, 25, 31, 36, 59, e 60) alla pena finale, ridotta per il rito, di anni quattro e mesi dieci di reclusione nonché di euro 4200 di multa muovendo da di anni sette e mesi tre di reclusione e(67300 di multa, determinata computando, per i fatti di cui ai capi 59 e 60 un aumento per la continuazione pari a tre mesi di reclusione e 300 euro di multa complessivi. 3.Interpongono ricorso i tre prevenuti, i due Gioffrè con un unico atto di impugnazione. 4.Prendendo le mosse da quest'ultimo ricorso, lo stesso si compone di tre diversi motivi, di cui solo il secondo comune ad entrambi i prevenuti. 4.1. Con il primo motivo la difesa lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], per l'estorsione di cui al capo di imputazione sub 20) della rubrica, realizzata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'autolavaggio Car wash [OSCURATO:SOCIETA] difesa, facendo leva anche sull'annullamento della precedente sentenza di appello già reso da questa Corte con riferimento a tale imputazione, contesta la valutazione delle relative acquisizioni probatorie che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici del merito, ove non travisate, per errore di lettura o omissione del dato, non consentirebbero di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che in occasione della minaccia propalata il 15 ottobre del 2013 dal fratello [OSCURATO:PERSONA], l'imputato fosse effettivamente presso la sede dell'impresa della vittima, supportando l'agire illecito, ormai conclamato, del concorrente. In particolare, le emergenze offerte dai tabulati dell'utenza telefonica in uso al [OSCURATO:PERSONA], attesterebbero, per più ragioni, una localizzazione del ricorrente in ambiti territoriali diversi da quello teatro della condotta illecita realizzata dal fratello. E in ragione di tanto, si contesta in primo luogo l'affermazione spesa in sentenza secondo la quale non vi sarebbe dimostrazione che l'utenza valorizzata nel supportare tale indicazione, nell'occasione fosse utilizzata dal prevenuto, aspetto mai rilevato in precedenza, apertamente contraddetto dall'insieme di emergenze di indagine (le intercettazioni svolte e i decreti posti a monte delle stesse) che con sistematicità la riconducevano inequivocabilmente al [OSCURATO:PERSONA] lungo un arco temporale di quasi quattro anni. Si evidenzia, ancora, che a differenza di quanto ritenuto in sentenza, in occasione della sommarie informazioni del 18 ottobre 2013, la vittima, pur affermando che [OSCURATO:PERSONA] si era presentato in compagnia del fratello [OSCURATO:PERSONA], non ebbe mai a precisare che lo stesso scese dalla macchina, come dei resto confermato dalle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza del [OSCURATO:PERSONA], dalle quali, come riportato nell'annotazione di servizio redatta a seguito della violazione dei relativi filmati, non emergeva che [OSCURATO:PERSONA] fosse sceso dall'auto, presenziando direttamente alle minacce propalate da [OSCURATO:PERSONA] ai danni della persona offesa. Si ribadisce, dunque, che i tabulati della detta utenza grazie alla cella di aggancio coincidente ai momenti di esecuzione della condotta contestata consentivano di evidenziare che mentre [OSCURATO:PERSONA] era certamente localizzato in un contesto territoriale coerente alla zona di esecuzione dell'attività illecita, per contro [OSCURATO:PERSONA], era, in quei medesimi frangenti temporali, in continuo movimento e in zone territoriali incompatibili con la detta localizzazione. Conclusione, questa, devalutata in sentenza attraverso un percorso logico apodittico o comunque meramente ipotetico. 4.2. Con il secondo motivo la difesa, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, declina gli stessi vizi riferendoli tuttavia alla ritenuta configurabilità, sempre in relazione al capo 20) della rubrica dell'aggravante del metodo mafioso, tema anche questo fattaf oggetto dell'intervento rescindente; aggravante nel caso unicamente ma altrettanto inadeguatamente ricavata dal riferimento, operato dal [OSCURATO:PERSONA] nell'intimidire il [OSCURATO:PERSONA], all'evento incendiario che qualche giorno prima aveva riguardato otto diverse auto della concessionaria Autovip ( fatto descritto al capo 18, correlato alla estorsione ipotizzata al capo 19 della rubrica, accuse dalle quali i due Gioffrè erano stati mandati assolti), senza precisare le ragioni per le quali siffatta situazione nel caso dovesse ritenersi evocativa di una contiguità mafiosa tale da porre la persona offesa in una condizione di assoggettamento legato al concreto pericolo di dover fronteggiare un gruppo criminale di matrice mafiosa. 4.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si contesta la valutazione spesa nel determinare la misura della pena nel negare le generiche, aspetti argomentati senza considerare che nel caso la sentenza di appello annullata era incorsa in un errore materiale nel riportare un precedente riferito al [OSCURATO:PERSONA] in realtà riferibile ad un omonimo, aspetto valorizzato nel pervenire alle relative conclusioni. 5. Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si propongono due diversi motivi. Con il primo si lamenta vizio di motivazione in relazione alle due ipotesi di intestazione fittizia ex art 512 bis cod. pen ascritte al ricorrente, sia in relazione alla insussistenza in sé delle relative condotte materiali, sia in punto di riscontrata sussistenza del dolo specifico, aspetto argomentato facendo leva su indagini svolte in danno del Guerra delle quali lo stesso avrebbe avuto contezza molti anni dopo le date di esecuzione delle condotte contestate. Con il secondo motivo si contesta, anche sotto il versante della ritenuta violazione dell'ad 62 bis cod. pen. il giudizio speso nel denegare le generiche, escluse malgrado l'ottimo comportamento processuale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono fondati i primi due motivi di ricorso prospettati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quanto a quest'ultimo, limitatamente alla doglianza addotta per seconda) nonché la prima censura articolata con l'impugnazione proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto porta all'annullamento, senza rinvio, della decisione gravata in relazione alla responsabilità ritenuta dai giudici del merito quanto al capo 20) della rubrica, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nonché ai capi 59) e 60), con riguardo a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Si impone ancora, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata decisione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso contestata ex art 7 legge 203 del 1991 in relazione al capo 20), con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Da qui, considerata la manifesta infondatezza delle altre censure, se non assorbite, la necessità di rivedere la pena irrogata dai giudici del merito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.Prendendo le mosse dai motivi di censura che ruotano intorno alla all'estorsione di cui al capo 20) della rubrica, giova premettere che la sentenza di questa Corte, indicata in narrativa, dalla quale è scaturito il giudizio di rinvio definito dalla decisione gravata, ha definitivamente conclamato la responsabilità per fale fatto, di [OSCURATO:PERSONA]; al contempo, ha annullato con rinvio, per ritenuti difetti di motivazione, sia il giudizio speso dalla Corte territoriale in relazione al concorso del fratello [OSCURATO:PERSONA] nella detta condotta illecita, sia la ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art 7 legge n. 203 del 1991 ( oggi art. 416 bis.1, comma 1, cod. pen.), parimenti riferita alla medesima imputazione. Il giudice del rinvio, con la sentenza impugnata, era dunque chiamato a colmare tali vuoti argomentativi. 3. La situazione in fatto che fa da contorno al giudizio di ritenuta responsabilità ascritta al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per la detta imputazione appare adeguatamente puntualizzata dalle risultanze cristallizzate dal progredire processuale che occupa, non più sindacabili all'esito del primo intervento di legittimità. Emerge, in particolare, che, secondo l'impianto accusatorio, l'estorsione in esame doveva ritenersi strettamente correlata alla condotta di danneggiamento di cui ai capo 18) della rubrica, relativa all'incendio di otto auto custodite all'intere , di una concessionaria facente capo alla società Autovip nonché alla estorsione di cui al successivo capo 19), condotte assertivamente realizzate dai fratelli Gioffrè sempre ai danni dei titolari della detta Autovip. Il tutto con l'obiettivo di mantenere il servizio di autolavaggio in precedenza garantito alla impresa dei Gioffrè dalla Autovip e di impedire, al contempo, che lo stesso venisse conferito al concorrente [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel reato descritto al capo 20), parallelamente sottoposto alle intimidazioni messe in atto dai due imputati odierni ricorrenti. Mentre dalle prime contestazioni (quelle sub 18 e 19), i ricorrenti sono stati mandati assolti, di contro, per quanto già evidenziato, oggi risulta processualmente assodata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 20): in particolare, è incontroverso che il detto prevenuto, in due occasioni, avrebbe intimidito [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo ebbe a rinunziare alle proposte di lavoro della Autovip, in ragione di tali indebite pressioni. 3.1. L'assunto accusatorio riferito alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], validato dalle decisioni di merito, compresa quella resa in sede di rinvio, oggi portata allo scrutinio della Corte, ha trovato supporto nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dalla vittima (che poi ebbe a ritrattare in dibattimento) oltre che nelle immagini del sistema di videosorveglianza montato presso la sede della impresa del [OSCURATO:PERSONA].Più precisamente, la combinata lettura di questi due dati ha consentito di ritenere che le condotte intimidatorie furono realizzate da [OSCURATO:PERSONA] in due diversi momenti. In una prima occasione, in compagnia del padre (senza che questi, tuttavia, ebbe mai a scendere dall'autovettura con la quale il figlio si era recato presso l'impresa del [OSCURATO:PERSONA]); una seconda volta, con il supporto del fratello [OSCURATO:PERSONA], che, a differenza del padre nella precedente occasione, sarebbe sceso dall'auto e avrebbe tacitamente'. corroborato con la sua decisiva presenza (era il formale intestatario della impresa favorita dalla condotta estorsiva), l'operato dell'altro concorrente. 3.2. Sollecitata dai vuoti argomentativi riscontrati dalla sentenza rescindente, la Corte di appello, con la decisione ora gravata da ricorso, oltre a ribadire tali punti fermi del relativo giudizio di responsabilità, si è anche confrontata con i rilievi difensivi esposti con l'appello e inerenti alla affermata collocazione del [OSCURATO:PERSONA] in ambiti territoriali ritenuti incompatibili con la affermata partecipazione dello stesso agli agiti illeciti del fratello; rilievi, pretermessi dalla prima sentenza di appello, addotti sulla base delle risultanze emerse guardando alle celle di aggancio dell'utenza telefonica mobile del prevenuto lungo i momenti asserita realizzazione della seconda occasione di veicolazione del messaggio intimidatorio. Siffatti profili di criticità sono stati disattesi dal giudice del rinvio, devalutando il portato delle risultanze emarginate dalla difesa, alla luce, tuttavia, di considerazioni argomentative all'evidenza inadeguate rese, peraltro, all'esito di una travisata lettura di un dato probatorio, di contro, ritenuto incontroverso dai giudici del merito oltre che decisivo nel percorso che ha portato alla conferma della sentenza di primo grado. Vizi, questi, che finiscono ancora più radicalmente per sovrapporsi a quelli già riscontrati dal precedente giudizio di legittimità, finendo per inficiare definitivamente il giudizio di responsabilità concorsuale esteso al [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle condotte estorsive realizzate dal fratello [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.1. Va subito evidenziato che l'originario ricorso di legittimità conteneva una serie di deduzioni critiche, mosse avverso la prima sentenza di appello, ben più ampie dei vizi motivazionali stigmatizzati dalla sentenza rescindente. Più precisamente, si metteva in discussione anche il portato delle dichiarazioni della persona offesa, che la difesa riteneva (e ritiene) non puntualmente confermate dal compendio probatorio valorizzato a sostegno della ritenuta presenza di [OSCURATO:PERSONA] accanto al fratello in occasione della seconda delle occasioni nel corso delle quali venne veicolata la minaccia rivolta al [OSCURATO:PERSONA]. Ora, se è vero che su tali temi la sentenza rescindente non si è soffermata, avendo sollecitato il giudice del rinvio ad un nuovo approfondimento legato al solo profilo della effettiva collocazione del prevenuto alle luce delle emergenze ricavabili dai tabulati telefonici indicati dalla difesa e dalle relative celle di aggancio della utenza di riferimento; è parimenti vero che tale ultimo profilo probatorio, espressamente messo in evidenza dalla sentenza di annullamento, aveva un portato logico preliminare rispetto alle ulteriori critiche difensive prospettate sul tema nell'interesse del prevenuto. Il relativo approfondimento costituiva, dunque, una premessa della valutazione da operare, tale da rendere superflue le ulteriori verifiche sollecitate dagli altri rilievi, ma solo se riscontrata. In altre parole, l'aver fondato l'annullamento solo su tale limitato aspetto dei rilievi critici prospettati dalla difesa non vale a ritenere che gli altri momenti di critica, prospettati dall'originario ricorso di legittimità, siano stati implicitamente rigettati dalla Cassazione, risultandone oggi precluso il (ribadito) rilievo e il conseguente scrutinio. Ne viene che le argomentazioni spese nel superare le incongruenze stigmatizzate dalla sentenza rescindente, andranno in questa sede esaminate anche alla luce degli altri vizi già prospettati e oggi ribaditi dalla difesa nel valutare la complessiva tenuta della sentenza resa in sede di rinvio. 3.2.2. E su questo ultimo versante, viene in immediata evidenza come gli elementi valorizzati, con continuità argomentativa, dai giudici del merito a sostegno del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel fatto a giudizio, sono tutt'altro che adeguatamente supportati. Anche la sentenza rescindente fa infatti riposare il giudizio di responsabilità sulle originarie dichiarazioni della persona offesa, le quali, malgrado la ritrattazione operata nel corso del dibattimento, avrebbero trovato decisiva conferma nelle più volte citate immagini ricavate dal sistema di videosorveglianza dell'impresa della vittima. Ciò premesso, se il ricorso della difesa non attinge con successo le dichiarazioni della persona offesa siccome riportate alla pagina 55 della sentenza gravata (perché l'impugnazione sul punto difetta di autosufficienza, non riportando il tenore integrale della relativa deposizione né allegando il relativo dato processuale); per altro verso, (il ricorso) mette decisamente in crisi un caposaldo del motivare della Corte del merito, quello afferente al dato offerto dalle immagini del sistema di videosorveglianza dell'impresa della vittima. Vi è, infatti, che l'annotazione di polizia giudiziaria (questa si puntualmente allegata all'impugnazione) che da conto della visione dei filmati registrati nelle due occasioni, piuttosto che corroborare il propalato della persona offesa in relazione alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] in occasione della realizzazione della seconda condotta minatoria ( quella del 15 ottobre 2013) posta in essere dal fratello [OSCURATO:PERSONA] (come sostenuto alle pagine 62 e 63 della sentenza gravata), ne smentisce il portato: la polizia giudiziaria, infatti, nel commentare le immagini, riportate nell'annotazione, con riguardo all'episodio del 15 ottobre 2013 dà unicamente conto della presenza di [OSCURATO:PERSONA], senza fare riferimento al fratello [OSCURATO:PERSONA] ( al quale si fa cenno solo per evidenziare che era il titolare dell'impresa di autolavaggio riferibile ai due ricorrenti). 3.2.3. Siffatta, rilevante, incertezza argomentativa, frutto di una travisata lettura del dato probatorio in questione, va letta e valutata alla luce della sostanziale inconsistenza dell'argomentare speso nel rispondere ai vuoti motivazionali espressamente evidenziati dalla sentenza rescindente. Giova premettere che la Corte del merito, nell'affrontare e disattendere i rilievi critici esposti dalla difesa sul punto e trascurati dalla prima sentenza di appello, non ha messo in discussione il dato di partenza della relativa prospettazione, quello della rivendicata possibilità di ricavare, dalla cella di aggancio dell'utenza telefonica riferita al prevenuto, una collocazione del ricorrente incompatibile con la partecipazione contestata, considerato a tal fine l'orario di esecuzione della condotta intimidatoria, attestata dai frame delle immagini del sistema di videosorveglianza del [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto, la Corte ha depotenziato il contenuto probatorio di tali emergenze facendo leva su considerazioni logiche di portato meramente ipotetico. In particolare, i giudici del rinvio hanno messo in evidenza l'asserita ampiezza del raggio di copertura dell'area presidiata dalla cella di riferimento, tale da non consentire, a loro avviso, una precisa localizzazione dell'utenza nel momento in cui ebbe a verificarsi il relativo aggancio. Conclusione, questa, in alcun modo supportata da qualsivoglia supporto giustificativo, così da risultare di fatto neutralizzata dalla marcata apoditticità che la sostiene. Ancora, si è rimarcato il carattere assertivamente indicativo dell'orario riportato nelle sovrapposizioni dei frame di immagine ricavati dal sistema di videosorveglianza, anche questo sulla base di mere supposizioni non altrimenti suffragate. Infine, è stato messo in discussione l'effettivo utilizzo nell'occasione da parte del ricorrente dell'utenza intercettata, aspetto, questo, frutto di una mera ipotesi, in quanto tale non in grado di sorreggere il relativo ragionamento probatorio, vieppiù se si rimarca, come fatto puntualmente dalla difesa, che la detta utenza, lungo il corso dell'intera indagine e senza soluzioni di continuità, era stata riferita, quanto alla relativa utilizzazione, al [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.4. In definitiva, a fronte del decisivo rilievo assegnato dalla sentenza rescindente alle emergenze legate alla corretta localizzazione dell'imputato siccome ricavato dalla cella di aggancio della relativa utenza telefonica in costanza della condotta illecita assertivamente ascrittagli, la decisione gravata non solo non ha superato il vuoto argomentativo che in origine viziava la prima decisione di appello, ma ha anche fatto leva su un portato probatorio per altri versi decisamente intaccato dalla fondatezza dei rilievi critici difensivi. Ne emerge un complessivo quadro valutativo connotato da così rilevanti fratture probatorie tali da giustificare l'annullamento senza rinvio della condanna resa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per l'estorsione di cui al capo 20) della rubrica, che andava piuttosto assolto per non aver commesso il fatto. Annullamento che assorbe lo scrutinio dell'ultimo motivo di ricorso, legato al giudizio sulla pena irrogata e sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, unicamente riferito dal ricorso alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Ad una soluzione non diversa si perviene con riguardo all'aggravante del metodo mafioso, riferita alla estorsione in questione, tema che, in ragione di quanto prima precisato, assume attualità e interesse limitatamente al solo [OSCURATO:PERSONA]. L'intera valutazione spesa sul punto ruota intono alla capacità intimidatrice ascritta dai giudici del merito all'evento incendiario descritto al capo 18) della rubrica e richiamato da [OSCURATO:PERSONA] a supporto della minaccia rivolta al [OSCURATO:PERSONA]: contegno questo, secondo la Corte del merito, evocativo del metodo mafioso per la gravità del fatto, caratterizzato da una caratura criminale e da una capacità dimostrativa della forza di intimidazione degli autori pienamente rispondente alle logiche criminali tipicamente proprie degli avvertimenti di matrice mafiosa. 3.3.1. Anche in parte qua la sentenza impugnata non regge l'urto delle critiche sollevate dal ricorso. Per quanto consistente, un evento incendiario costituisce presupposto logico di manovre intimidatorie non necessariamente pervase dalla logica mafiosa, se non se ne precisa il contesto ambientale, le infiltrazioni mafiose destinate ad influenzare il relativo tessuto economico sociale, le connotazioni criminali dell'agente e le sue possibili interessenze con il mondo della criminalità organizzata, la percepibilità all'esterno di tali dati. Aspetti, questi, che la sentenza impugnata trascura radicalmente di mettere in evidenza, malgrado l'annullamento anche sul punto reso in esito al precedente intervento di legittimità, così da rendere manifestamente inconferente il giudizio diretto a sostenere la configurabilità dell'aggravante in questione relativa alla detta estorsione. Da qui l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata anche con riferimento a tale punto. 3.3.2. Da tale decisione consegue tuttavia la necessità di rinviare alla Corte del merito per la rideternninazione della pena irrogata al prevenuto.Vero è che nel caso la Corte del merito non ha di fatto apportato alcun preciso aumento di pena per tale aggravante in ritenuta applicazione del criterio di cui all'art. 63, n. 4, cod. pen. (si veda pagina 106,nel corpo della quale si richiamano le considerazioni spese sul punto guardando alla analoga posizione del fratello [OSCURATO:PERSONA], svolte alla pagina 104); è altrettanto vero che tale aggravante è stata tuttavia considerata nell'individuare, nell'imputazione di cui al capo 20), il fatto di reato più grave tra quelli addebitati in continuazione al ricorrente. Ne viene che, espunta la detta aggravante, graverà sul giudice del merito l'onere di individuare nuovamente il fatto, tra quelli ascritti a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto più grave e rimodulare di conseguenza l'intero trattamento sanzionatorio. 4. Venendo al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], giova da subito evidenziare che il devoluto, all'esito del rinvio, riguardava unicamente le due intestazioni fittizie descritte ai capi 59) e 60), relative alla sostanziale riferibilità al ricorrente (e al di lui cugino, [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato) di due attività imprenditoriali formalmente intestate a soggetti terzi. In particolare, l'intestazione fittizia contestata nell'occasione riguarderebbe la ditta individuale Max lavaggio auto di [OSCURATO:PERSONA], in testa al cognato del Guerra, costituita grazie alla fittizia cessione al Chiarello di un ramo aziendale della [OSCURATO:PERSONA] snc, anche questa riferibile al ricorrente (e al cugino), pur risultando le relative quote in testa a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Per tali fatti, l'imputato è stato condannato in primo grado e poi assolto per assenza di dolo in appello. Interposto ricorso per cassazione dalla Procura Generale competente, la Corte del merito ha annullato la sentenza impugnata perchè non motivata con riguardo a profili probatori ritenuti di rilievo nel verificare il dolo specifico richiesto dalla fattispecie. 4.2. Questo il perimetro del devoluto, va rimarcato come la sentenza impugnata si è particolarmente soffermata sul portato delle relative condotte materiali legate alle due vicende oggetto di giudizio; aspetti che tuttavia restavano estranei al devoluto dalla sentenza, tanto da rendere eccentriche le relative argomentazioni (al pari delle doglianze ora prospettate dal ricorso su tali temi), laddove non valorizzate nell'ottica relativa al giudizio da rendere sull'elemento soggettivo, oggetto del giudizio di rinvio in parte qua. 4.3. Piuttosto è a dirsi che la sentenza impugnata è giunta a confermare quella di primo grado senza nulla argomentare rispetto al dolo specifico che connotali la fattispecie, malgrado la sollecitazione in tal senso rivolta dalla sentenza rescindente, che, comunque sollecitava un approfondimento sul tema al fine di superare le valutazioni, di segno assolutorio, assunte dalla precedente sentenza di appello.L'unica argomentazione spesa sul punto attiene al fatto che già al momento delle due condotte contestate il ricorrente intratteneva rapporti con la criminalità organizzata tali da giustificare la sottoposizione ad indagini nell'ambito del procedimento penale che occupa. 4.4. Nella sua estrema laconicità, tale argomentare non supporta in alcun modo la conclusione assunta. Se è vero, infatti, che per verificare l'intenzione elusiva sottesa alla fattispecie contestata non occorre che il procedimento di prevenzione sia stato promosso, bastando al fine che il soggetto interessato possa fondatamente temerne l'instaurazione; del pari, è altrettanto incontrovertibile che, sotto quest'ultimo versante, si rivela certamente inconferente il mero riferimento a non altrimenti argomentate interessenze con la criminalità organizzata, o, ancora, alla pendenza di indagini dirette a riscontrarne il portato e la sussistenza, ancor più quando, come nella specie, nulla si evidenzi in relazione al grado di conoscenza di tali iniziative in capo al soggetto interessato e comunque l'intensità e la conoscibilità all'esterno di tali interrelazioni criminali, tali da rendere logicamente plausibile, in assenza di altri indici più immediati, l'idea della manovra elusiva all'uopo congegnata. Ragionando in termini diversi, infatti, qualsivoglia intestazione a terzi, quale che ne sia l'effettiva finalità, finirebbe per risultare punibile al semplice riscontro di situazioni illecite potenzialmente foriere dell'iniziativa di prevenzione patrimoniale perché in tesi sintomatiche di una delle ragioni di pericolosità prese in considerazione dall'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011. Di contro, la sanzione penale risulta unicamente raccordata alla specifica finalità elusiva considerata dalla fattispecie in questione: occorreCL-lunqueiche,per quanto indiziaria, la relativa piattaforma probatoriX adeguatamente conto non solo del presupposto materiale idoneo a fondare l'azione di prevenzione (nel caso prospettato in termini di marcata genericità) ma anche delle ragioni che, sulla base di siffatte interessenze criminali, portavano il ricorrente a temerne l'instaurazione tanto da cautelarsi attraverso la condotta contestata ( elemento di certo non ricavabile dalla affermata, e non altrimenti precisata, sussistenza di indagini svolte a carico del Giunta). L'assenza della puntuale indicazione di effettivi indici rivelatori della precisa intenzione elusiva perseguita dal prevenuto nelle vicende i contestazione, vieppiù amplificata dalla scelta della Corte del merito di non valorizzare al fine neppure gli elementi messi in luce dalla sentenza rescindente, impone, in coerenza il definitivo annullamento della condanna resa su tali capi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per l'immediata insussistenza di elementi a sostegno del dolo specifico chiesto dal reato contestato.4.4. È inammissibile il motivo diretto a contrastare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Come messo in evidenza dalla sentenza di appello, il rilievo articolato sul punto dalla difesa non risultava supportato dalla puntuale indicazione di elementi utili a sorreggere una valutazione di segno contrario. Né tale può ritenersi quello unicamente prospettato dal ricorso in questa sede, attesa la marcata genericità della deduzione, con la quale, del tutto apoditticamente, si rivendica "l'ottimo comportamento processuale" del prevenuto senzaprecisare in alcun modo le ragioni da valorizzare in questa ottica. 4.5. Ne consegue che, in forza dell'annullamento relativo alle condanne di cui ai capi 59) e 60) e della conseguente espunzione delle pene comminate in aumento per tali reati ( tre mesi di reclusione e 300 euro di multa), questa Corte, è anche in grado di determinare la pena finale da irrogare al ricorrente alla luce delle precedenti statuizioni di merito ( pagina 109 della sentenza gravata), quantificandola nei termini di cui al dispositivo che segue ( in particolare, muovendo dai sette anni di reclusione e 6000 euro di multa irrogati per gli altri capi e apportando la riduzione prevista ex lege per il rito adottato). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo 20) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, contestata al capo 20), che elimina; annulla senza rinvio la sentenza