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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45098/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il primo ottobre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale di Frosinone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale da sottrazione delle scritture, quale amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone il 22 marzo 2010.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 111 Cost. in relazione agli artt. 125, comma 3 e 546 cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al giudizio di responsabilità del prevenuto in mancanza di prova circa la gestione o cogestione di fatto della società fallita dopo la formale cessazione della carica amministrativa.

La Corte di appello avrebbe dovuto motivare circa le ragioni di una condanna dell'imputato quale amministratore di fatto dall'agosto 2008 alla data del fallimento, mentre aveva argomentato solo sul periodo precedente, sul quale, tuttavia, l'imputato non poteva difendersi rispetto ad una presunta bancarotta fraudolenta distrattiva non contestata nel capo di imputazione.

La sentenza impugnata ha individuato una nuova figura di amministratore di fatto, vale a dire quello che osserva a distanza la società fallita.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova indiziaria ex art. 192, comma 2, codice di rito.

La Corte di appello avrebbe motivato in maniera manifestamente illogica quanto alla vicenda del furto dell'auto, in tesi orchestrata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per scagionare il prevenuto.

La sentenza impugnata non ha considerato il motivo di appello, laddove si sosteneva che i Carabinieri indagarono sul furto e non arrivarono mai ad incriminare il Cinelli per simulazione di reato, anzi lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in udienza che la vettura fu trovata qualche mese dopo abbandonata, aperta e semidistrutta.

La Corte di merito, considerando illogico che Fiore si fosse preoccupato di recuperare la documentazione attraverso [OSCURATO:PERSONA], non ha tenuto in alcuna considerazione che intanto era subentrato un amministratore di fatto nella persona di Rosignoli.

L'avere ritenuto non credibile il furto per la vetustà dell'autovettura confligge con la frequenza con cui vengono rubate anche auto vecchie.

Il ricorso prosegue lamentando un travisamento della prova quanto alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e della commercialista Gregori.

Il primo, infatti, aveva sostenuto genericamente che la contabilità era tenuta dallo studio Gregori/Velocci e la seconda aveva affermato di aver preparato solo buste paga, il che non esclude che lo studio tenesse comunque la contabilità; di detta contabilità, infatti, si occupava la titolare dello studio [OSCURATO:PERSONA], come confermato da quanto affermato dalla Gregori in udienza, vale a dire che la [OSCURATO:PERSONA] era cliente della collega e che lei si limitava a collaborare con quest'ultima.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche.

Tale statuizione era stata fondata sul coinvolgimento del padre dell'imputato nella creazione dell'alibi, circostanza mai provata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto.1.

Il primo motivo di ricorso e parte del secondo sono inammissibili per diverse, concorrenti ragioni.

Il primo motivo di ricorso patisce innanzitutto plurimi difetti di impostazione, giacché lamenta violazione degli artt. 111 Cost. in relazione agli artt. 125, comma 3 e 546 cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Quanto a quest'ultima doglianza il Collegio ricorda che Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Sempre dalla sentenza Filardo si trae un altro spunto per ritenere inammissibile il ricorso, giacché il massimo Consesso ha ribadito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (come già affermato da Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

A sostegno di questa conclusione, le Sezioni Unite hanno osservato che la violazione di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale.

Venendo al profilo contenutistico, il ricorso appare manifestamente infondato dal momento che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la condanna non riguarda il periodo precedente alla formale dismissione della carica.

Piuttosto, la Corte di merito ha enucleato indici di una sua responsabilità quanto alla sottrazione delle scritture contabili (come sostiene la sentenza di primo grado, trattenute dall'imputato) inquadrando la condotta del prevenuto nell'ambito di una manovra complessiva per impedire la ricostruzione delle vicende societarie e metterlo a riparo dalle conseguenze del proprio operato quando era amministratore, collocando volontariamente e consapevolmente l'impresa su un binario morto, nel tentativo di sottrarsi alle responsabilità legate alle condotte attuate nel periodo di gestione.

Quanto al passaggio della sentenza impugnata sull'osservazione a distanza della fallita su cui il ricorso indulge, in realtà si tratta dell'esemplificazione iconografica della manovra attuata dall'imputato, che ha effettuato una cessione di comodo delle quote e della carica amministrativa, ma che non ha continuato a gestire la società — che non era operativa — limitandosi ad assicurarsi che fosse esclusa la possibilità di ostensione delle condotte poste in essere durante il periodo in cui era in carica.

Quali indicatori di questa situazione, la Corte di merito ha individuato plurimi elementi, valutati nell'ambito di un costrutto non manifestamente illogico.

Si è così, valorizzata la falsità della denunzia di furto dell'autovettura in cui sarebbe stata trasportata la documentazione contabile appena ritirata dallo studio commercialistico, denunzia sporta proprio dal padre del prevenuto quando quest'ultimo era formalmente fuori dalla società e che si riferiva ad un'auto vecchia diciotto anni.

A questo riguardo e rispetto alla versione dell'amministratore di diritto Fiore (ex dipendente della società), la Corte di merito ha evidenziato l'illogicità delle sue dichiarazioni, laddove prima aveva affermato che della gestione sociale si occupava Rosignoli e poi di avere avuto la necessità, dopo circa un anno dall'assunzione della carica e nonostante la società non fosse operativa, di ottenere la disponibilità delle scritture contabili, disponibilità di cui nessuno si era preoccupato fino a quel momento.

Quanto alle ragioni di censura convogliate nel secondo motivo di ricorso a proposito della veridicità della denunzia di furto, si tratta di argomenti di fatto (per esempio il predicato ritrovamento dell'autovettura ovvero la frequenza con cui anche auto vecchie vengono rubate) che non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità.

Altri elementi convergenti nel senso dell'ascrivibilità al prevenuto della condotta sottrattiva delle scritture contabili e della natura dissimulatoria dell'operazione di cessione delle quote e della carica amministrativa all'ex dipendente — debitamente valutati dalla Corte territoriale con argomentazioni che si sottraggono alle censure del ricorrente — riguardano la maturazione della debitoria nel periodo in cui Cinelli era amministratore e l'inoperatività della società dopo il subingresso di Fiore, nonché l'assenza di prova del pagamento delle quote da parte di quest'ultimo.

2. Quanto alle residue censure contenute nel secondo motivo di ricorso e, segnatamente, al travisamento della prova che riguarderebbe le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e della commercialista [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ricorda che tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

Orbene, osserva il Collegio, in primo luogo, che il ricorso lambisce l'inammissibilità laddove non ha neanche indicato la data in cui le deposizioni sono state rese.

In disparte detta anomalia, effettivamente [OSCURATO:PERSONA] ha parlato sia della Velocci che della Gregori e quest'ultima si è limitata ad affermare che preparava le buste paga, che la società era cliente diretta della socia di studio e che non sapeva, ma non credeva, che la collega tenesse la contabilità.

Ciò non costituisce una smentita netta rispetto a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] (che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, non ha affermato univocamente di avere ritirato la documentazione da [OSCURATO:PERSONA], ma ha parlato anche della Velocci) come invece ritenuto dalla Corte territoriale, laddove ha attribuito una valenza tranchant di smentita al narrato di Cinelli padre alla negazione della Gregori di aver detenuto le scritture contabili, tacendo della possibilità che esse fossero invece detenute dalla Velocci.

Ciò posto, il ricorso è infondato giacché il travisamento non è decisivo considerati gli indicatori valorizzati al § 1 cui si rinvia, che denotano aliunde la falsità della denunzia di furto (ricavata anche da indizi diversi da quelli del contrasto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), oltre che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta.

3. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale (il coinvolgimento del padre nelle manovre dissimulatorie e l'assenza di dati positivi da vagliare) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il primo ottobre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale di Frosinone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale da sottrazione delle scritture, quale amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone il 22 marzo 2010. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 111 Cost. in relazione agli artt. 125, comma 3 e 546 cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al giudizio di responsabilità del prevenuto in mancanza di prova circa la gestione o cogestione di fatto della società fallita dopo la formale cessazione della carica amministrativa. La Corte di appello avrebbe dovuto motivare circa le ragioni di una condanna dell'imputato quale amministratore di fatto dall'agosto 2008 alla data del fallimento, mentre aveva argomentato solo sul periodo precedente, sul quale, tuttavia, l'imputato non poteva difendersi rispetto ad una presunta bancarotta fraudolenta distrattiva non contestata nel capo di imputazione. La sentenza impugnata ha individuato una nuova figura di amministratore di fatto, vale a dire quello che osserva a distanza la società fallita. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova indiziaria ex art. 192, comma 2, codice di rito. La Corte di appello avrebbe motivato in maniera manifestamente illogica quanto alla vicenda del furto dell'auto, in tesi orchestrata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per scagionare il prevenuto. La sentenza impugnata non ha considerato il motivo di appello, laddove si sosteneva che i Carabinieri indagarono sul furto e non arrivarono mai ad incriminare il Cinelli per simulazione di reato, anzi lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in udienza che la vettura fu trovata qualche mese dopo abbandonata, aperta e semidistrutta. La Corte di merito, considerando illogico che Fiore si fosse preoccupato di recuperare la documentazione attraverso [OSCURATO:PERSONA], non ha tenuto in alcuna considerazione che intanto era subentrato un amministratore di fatto nella persona di Rosignoli. L'avere ritenuto non credibile il furto per la vetustà dell'autovettura confligge con la frequenza con cui vengono rubate anche auto vecchie. Il ricorso prosegue lamentando un travisamento della prova quanto alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e della commercialista Gregori. Il primo, infatti, aveva sostenuto genericamente che la contabilità era tenuta dallo studio Gregori/Velocci e la seconda aveva affermato di aver preparato solo buste paga, il che non esclude che lo studio tenesse comunque la contabilità; di detta contabilità, infatti, si occupava la titolare dello studio [OSCURATO:PERSONA], come confermato da quanto affermato dalla Gregori in udienza, vale a dire che la [OSCURATO:PERSONA] era cliente della collega e che lei si limitava a collaborare con quest'ultima. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche. Tale statuizione era stata fondata sul coinvolgimento del padre dell'imputato nella creazione dell'alibi, circostanza mai provata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto.1. Il primo motivo di ricorso e parte del secondo sono inammissibili per diverse, concorrenti ragioni. Il primo motivo di ricorso patisce innanzitutto plurimi difetti di impostazione, giacché lamenta violazione degli artt. 111 Cost. in relazione agli artt. 125, comma 3 e 546 cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Quanto a quest'ultima doglianza il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Sempre dalla sentenza Filardo si trae un altro spunto per ritenere inammissibile il ricorso, giacché il massimo Consesso ha ribadito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (come già affermato da Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). A sostegno di questa conclusione, le Sezioni Unite hanno osservato che la violazione di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale. Venendo al profilo contenutistico, il ricorso appare manifestamente infondato dal momento che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la condanna non riguarda il periodo precedente alla formale dismissione della carica. Piuttosto, la Corte di merito ha enucleato indici di una sua responsabilità quanto alla sottrazione delle scritture contabili (come sostiene la sentenza di primo grado, trattenute dall'imputato) inquadrando la condotta del prevenuto nell'ambito di una manovra complessiva per impedire la ricostruzione delle vicende societarie e metterlo a riparo dalle conseguenze del proprio operato quando era amministratore, collocando volontariamente e consapevolmente l'impresa su un binario morto, nel tentativo di sottrarsi alle responsabilità legate alle condotte attuate nel periodo di gestione. Quanto al passaggio della sentenza impugnata sull'osservazione a distanza della fallita su cui il ricorso indulge, in realtà si tratta dell'esemplificazione iconografica della manovra attuata dall'imputato, che ha effettuato una cessione di comodo delle quote e della carica amministrativa, ma che non ha continuato a gestire la società — che non era operativa — limitandosi ad assicurarsi che fosse esclusa la possibilità di ostensione delle condotte poste in essere durante il periodo in cui era in carica. Quali indicatori di questa situazione, la Corte di merito ha individuato plurimi elementi, valutati nell'ambito di un costrutto non manifestamente illogico. Si è così, valorizzata la falsità della denunzia di furto dell'autovettura in cui sarebbe stata trasportata la documentazione contabile appena ritirata dallo studio commercialistico, denunzia sporta proprio dal padre del prevenuto quando quest'ultimo era formalmente fuori dalla società e che si riferiva ad un'auto vecchia diciotto anni. A questo riguardo e rispetto alla versione dell'amministratore di diritto Fiore (ex dipendente della società), la Corte di merito ha evidenziato l'illogicità delle sue dichiarazioni, laddove prima aveva affermato che della gestione sociale si occupava Rosignoli e poi di avere avuto la necessità, dopo circa un anno dall'assunzione della carica e nonostante la società non fosse operativa, di ottenere la disponibilità delle scritture contabili, disponibilità di cui nessuno si era preoccupato fino a quel momento. Quanto alle ragioni di censura convogliate nel secondo motivo di ricorso a proposito della veridicità della denunzia di furto, si tratta di argomenti di fatto (per esempio il predicato ritrovamento dell'autovettura ovvero la frequenza con cui anche auto vecchie vengono rubate) che non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità. Altri elementi convergenti nel senso dell'ascrivibilità al prevenuto della condotta sottrattiva delle scritture contabili e della natura dissimulatoria dell'operazione di cessione delle quote e della carica amministrativa all'ex dipendente — debitamente valutati dalla Corte territoriale con argomentazioni che si sottraggono alle censure del ricorrente — riguardano la maturazione della debitoria nel periodo in cui Cinelli era amministratore e l'inoperatività della società dopo il subingresso di Fiore, nonché l'assenza di prova del pagamento delle quote da parte di quest'ultimo. 2. Quanto alle residue censure contenute nel secondo motivo di ricorso e, segnatamente, al travisamento della prova che riguarderebbe le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e della commercialista [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ricorda che tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Orbene, osserva il Collegio, in primo luogo, che il ricorso lambisce l'inammissibilità laddove non ha neanche indicato la data in cui le deposizioni sono state rese. In disparte detta anomalia, effettivamente [OSCURATO:PERSONA] ha parlato sia della Velocci che della Gregori e quest'ultima si è limitata ad affermare che preparava le buste paga, che la società era cliente diretta della socia di studio e che non sapeva, ma non credeva, che la collega tenesse la contabilità. Ciò non costituisce una smentita netta rispetto a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] (che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, non ha affermato univocamente di avere ritirato la documentazione da [OSCURATO:PERSONA], ma ha parlato anche della Velocci) come invece ritenuto dalla Corte territoriale, laddove ha attribuito una valenza tranchant di smentita al narrato di Cinelli padre alla negazione della Gregori di aver detenuto le scritture contabili, tacendo della possibilità che esse fossero invece detenute dalla Velocci. Ciò posto, il ricorso è infondato giacché il travisamento non è decisivo considerati gli indicatori valorizzati al § 1 cui si rinvia, che denotano aliunde la falsità della denunzia di furto (ricavata anche da indizi diversi da quelli del contrasto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), oltre che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta. 3. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale (il coinvolgimento del padre nelle manovre dissimulatorie e l'assenza di dati positivi da vagliare) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
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