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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09141/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pec:[OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- Avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 528 /202 0 , pubblicata il 6.7.2020,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 8 . 3 .2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: remissione del credito revocabilità 1.−Con decreto ingiuntivo n. 148/2012 il Giudice di pace di Cassino ha intimato alla Santander ilpagamento della somma di €2.347,75 oltre interessi e spese a favore del sig.

D i [OSCURATO:PERSONA].

Con atto notificato il 4 giugno 2012 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che la missiva del 19.4.2011, contenente la "liberatoria" a beneficio del [OSCURATO:PERSONA], era stata revocata con lettera dell'11 aprile 2012, allorquando essa finanziatrice, a séguito diaccertamenti presso la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che il gazebo fotovoltaico era stato in realtà consegnato ed installato dalla [OSCURATO:SOCIETA].,diversamente da quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva lamentato l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. che non aveva completato l’impianto e non aveva proceduto al rimborso delle rate, così come concordato.

L'opponente ha contestato l'applicabilità dell'art. 124 T.U.B., non vertendosi in ipotesi dimutuo di scopo (è contestato il collegamento tra il contratto di vendita dell'impianto fotovoltaico e ilfinanziamento), e dell'art. 42 d.lgs. n. 206/2005 per mancanza di rapporto di esclusiva tra [OSCURATO:PERSONA] sumer [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ed [OSCURATO:SOCIETA]., concludendo per il rigetto della domanda e in via riconvenzionale per la condanna dell'opposto al rimborso delle rate scadute. 2.─ [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Cassino con sentenza n. 4385 pubblicata il 28 ottobre 2016 ha accolto l'opposizione, qualificando la missiva del 19.4.2011 alla stregua della "liberatoria condizionata", legittimamente revoc ata con lettera dell'11 aprile 2012 all'esito dell'accertamento dell'avvenuta realizzazionedell’impianto fotovoltaico presso il [OSCURATO:PERSONA]. 3.─ D i [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame dinanzi al tribunale di Cassino.

Il tribunale adit o , con la sentenza qui impugnata,ha accolto l’appello.Per quanto qui di interesse il tribunaleha precisato che : a) una v olta assodato l'esaurimento del rapporto obbligatorio originario mediante la "liberatoria", il Giudice di pace avrebbe dovuto prendere atto della manifestata volontà remittente della banca econfermare il decreto ingiuntivo; b)la remissione del debito ex artt. 1236 e segg. c.c., è un negozio unilaterale recettizio, a causa variabile,e si perfeziona e produce i suoi effetti nel momento in cui la dichiarazione abdicativa è portata aconoscenza del creditore, senza che sia necessaria l'accettazione da parte del creditore; detta dichiarazionediventa irreversibile, con conseguente sottrazione del potere di revoca, non solo in casodi accettazione da parte del destinatario, ma anche nell’ipotesi in cui il creditore non dichiari entro un congruo termine di non volerne approfittare; c)se pure ci fosse stato un errore, come sostiene la Banca, questo sarebbe stato riconducibile e imputabile solo ad essa, che si sarebbe potuta consultare in merito proprio con la [OSCURATO:SOCIETA]. prima della remissione.

4. ─[OSCURATO:PERSONA] s.p.a ha presentato ricorso per cassazionecon tre motivi , ed anche memoria . [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e :

5. ─ Con il primo motivo: Violazione degli artt. 1236, 1324, 1429, 1431 e 1442 c.c. (art. 360. comma 1. n. 3 c.p.c.),per avere la sentenza impugnata ritenuto irrilevante, ai fini della proposizione dell'eccezione di annullamento, l'errore compiuto dalla banca allorquando ha emesso quietanza liberatoria in relazione al debito del sig. [OSCURATO:PERSONA] di cui al contratto n. 5868287 solo per il fatt o che detto errore sarebbe ad essa imputabile, benché debba ritenersi certo (i) che ancherispetto agli atti unilaterali trovano applicazione le norme in materia di contratti e dunque qu elle in materia di annullamento e (ii) che l'errore commesso dall'esponente fosse certamente essenziale e riconoscibile ai sensi degli artt. 1429 e 1431 c.c., il che avrebbe dovuto comp ortare l'accoglimento dell'eccezione di annullamento dell'atto ai sensi dell'art. 1442 c.c. a fronte dell'avversaria domanda di adempimento. 5.1 ─ La censura è fondata.

Sulla questione sollevata dalla ricorrente il Tribunale si limita a statuire che: « Infine, se pure ci fosse stato un errore, come sostiene la Banca, questo sarebbe riconducibile e imputabile solo ad essa, che si sarebbe potuta consultare in merito proprio con la [OSCURATO:SOCIETA] prima della remissione».

P remesso che nella specie l’errore è stato fatto valere non in via di azione di annullamento, ma è stato opposto all’esecuzione del contratto ai sensi dell’ultimo comma dell’art.1442 c.c.,è irrilevante , ai fini dell a configurabilità oppur no della sussistenza dell’errore che esso sia scusabile (e dunque non imputabile), dovendosi avere riguardo solo alla riconoscibilità dell’errore da parte dell’altro contraente (Cass., n. 5429/ 20 06 ; Cass., n.985/ 19 98 ; Cass., n. 1464/ 19 74) .

Alcuna motivazione sulla essenzialità e la riconoscibilità del lamentato vizio negoziale emerge dalla motivazione che sembra trascurare che la sussistenza di talevizio dipende dall’accertamento dei relativi presupposti di fatto, ed in particolare, oltre l’esistenza dell’errore, la sua essenzialità e riconoscibilità, mentre la scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà del contraente al momento della conclusione del contratto è irrilevante ai fini dell’integrazione del vizio negoziale.

Non vi è profilo di discontinuità con il precedente di cui a Cass.n. 5384/2024: in quell’occasione la Corte non valutò la fondatezza del motivo, ma si arrestò ad un profilo di inammissibilità del ricorso, che nel diverso caso qui in esame il Collegio reputa non sussistente.6.− Con il secondo motivo: Violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per non avere la sentenza impugnata qualificato la quietanza liberatoria quale riconoscimento di debito e non aver ritenuto soddisfatto l'onere della prova circa la sussistenza del debito del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1─ Il motivo è inammissibile.

La qualificazione in termini di ricognizione di debito presuppone l’accertamento di fatto circa un contenuto della dichiarazione suscettibile di qualificazione in tali termini, ma la motivazione non contiene alcun accertamento in tal senso, né risulta proposta una denuncia di vizio motivazionaleavente ad oggetto il contenuto della dichiarazione in discorso; lo scrutinio del motivo comporta, pertanto , un’indagine di merito preclusa in sede di legittimità. 7.−Con il terzo motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360. comma 1. n. 5 c.p.c.), e c o m u nque violazione degli artt. 2909 c.c. e 329 cpv. c.p.c., nonché dell'art. 2733, comma 1, c.c. (art. 360. comma 1. n. 3 c.p.c.), per non avere la sentenza impugnata considerato che l'impianto fotovoltaico oggetto del contratto d'acquisto con [OSCURATO:SOCIETA] è stato in realtà regolarmente consegnato al sig. [OSCURATO:PERSONA]: tale circostanza, in origine controversa tra le parti,è risultata infatti oggettodi confessione giudiziale provocata del sig. [OSCURATO:PERSONA]; e, dopo esser stata affermata dalla sentenza di primo grado, non ha costituito oggetto di appello da parte dell'appellante, sì che su di essa si è addirittura formato il giudicato interno. 7.1─La censura è assorbita dall’accoglimento del primo motivo. 8.─ Per quanto esposto,il primo motivo del ricorso va accolto, inammissibile il secondomotivo e assorbito il terzo.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso , dichiara inammissibile il secondo motivo e assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Cassino, in diversa comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pec:[OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- Avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 528 /202 0 , pubblicata il 6.7.2020,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 8 . 3 .2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: remissione del credito revocabilità 1.−Con decreto ingiuntivo n. 148/2012 il Giudice di pace di Cassino ha intimato alla Santander ilpagamento della somma di €2.347,75 oltre interessi e spese a favore del sig. D i [OSCURATO:PERSONA]. Con atto notificato il 4 giugno 2012 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che la missiva del 19.4.2011, contenente la "liberatoria" a beneficio del [OSCURATO:PERSONA], era stata revocata con lettera dell'11 aprile 2012, allorquando essa finanziatrice, a séguito diaccertamenti presso la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che il gazebo fotovoltaico era stato in realtà consegnato ed installato dalla [OSCURATO:SOCIETA].,diversamente da quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva lamentato l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. che non aveva completato l’impianto e non aveva proceduto al rimborso delle rate, così come concordato. L'opponente ha contestato l'applicabilità dell'art. 124 T.U.B., non vertendosi in ipotesi dimutuo di scopo (è contestato il collegamento tra il contratto di vendita dell'impianto fotovoltaico e ilfinanziamento), e dell'art. 42 d.lgs. n. 206/2005 per mancanza di rapporto di esclusiva tra [OSCURATO:PERSONA] sumer [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ed [OSCURATO:SOCIETA]., concludendo per il rigetto della domanda e in via riconvenzionale per la condanna dell'opposto al rimborso delle rate scadute. 2.─ [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Cassino con sentenza n. 4385 pubblicata il 28 ottobre 2016 ha accolto l'opposizione, qualificando la missiva del 19.4.2011 alla stregua della "liberatoria condizionata", legittimamente revoc ata con lettera dell'11 aprile 2012 all'esito dell'accertamento dell'avvenuta realizzazionedell’impianto fotovoltaico presso il [OSCURATO:PERSONA]. 3.─ D i [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame dinanzi al tribunale di Cassino. Il tribunale adit o , con la sentenza qui impugnata,ha accolto l’appello.Per quanto qui di interesse il tribunaleha precisato che : a) una v olta assodato l'esaurimento del rapporto obbligatorio originario mediante la "liberatoria", il Giudice di pace avrebbe dovuto prendere atto della manifestata volontà remittente della banca econfermare il decreto ingiuntivo; b)la remissione del debito ex artt. 1236 e segg. c.c., è un negozio unilaterale recettizio, a causa variabile,e si perfeziona e produce i suoi effetti nel momento in cui la dichiarazione abdicativa è portata aconoscenza del creditore, senza che sia necessaria l'accettazione da parte del creditore; detta dichiarazionediventa irreversibile, con conseguente sottrazione del potere di revoca, non solo in casodi accettazione da parte del destinatario, ma anche nell’ipotesi in cui il creditore non dichiari entro un congruo termine di non volerne approfittare; c)se pure ci fosse stato un errore, come sostiene la Banca, questo sarebbe stato riconducibile e imputabile solo ad essa, che si sarebbe potuta consultare in merito proprio con la [OSCURATO:SOCIETA]. prima della remissione. 4. ─[OSCURATO:PERSONA] s.p.a ha presentato ricorso per cassazionecon tre motivi , ed anche memoria . [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5. ─ Con il primo motivo: Violazione degli artt. 1236, 1324, 1429, 1431 e 1442 c.c. (art. 360. comma 1. n. 3 c.p.c.),per avere la sentenza impugnata ritenuto irrilevante, ai fini della proposizione dell'eccezione di annullamento, l'errore compiuto dalla banca allorquando ha emesso quietanza liberatoria in relazione al debito del sig. [OSCURATO:PERSONA] di cui al contratto n. 5868287 solo per il fatt o che detto errore sarebbe ad essa imputabile, benché debba ritenersi certo (i) che ancherispetto agli atti unilaterali trovano applicazione le norme in materia di contratti e dunque qu elle in materia di annullamento e (ii) che l'errore commesso dall'esponente fosse certamente essenziale e riconoscibile ai sensi degli artt. 1429 e 1431 c.c., il che avrebbe dovuto comp ortare l'accoglimento dell'eccezione di annullamento dell'atto ai sensi dell'art. 1442 c.c. a fronte dell'avversaria domanda di adempimento. 5.1 ─ La censura è fondata. Sulla questione sollevata dalla ricorrente il Tribunale si limita a statuire che: « Infine, se pure ci fosse stato un errore, come sostiene la Banca, questo sarebbe riconducibile e imputabile solo ad essa, che si sarebbe potuta consultare in merito proprio con la [OSCURATO:SOCIETA] prima della remissione». P remesso che nella specie l’errore è stato fatto valere non in via di azione di annullamento, ma è stato opposto all’esecuzione del contratto ai sensi dell’ultimo comma dell’art.1442 c.c.,è irrilevante , ai fini dell a configurabilità oppur no della sussistenza dell’errore che esso sia scusabile (e dunque non imputabile), dovendosi avere riguardo solo alla riconoscibilità dell’errore da parte dell’altro contraente (Cass., n. 5429/ 20 06 ; Cass., n.985/ 19 98 ; Cass., n. 1464/ 19 74) . Alcuna motivazione sulla essenzialità e la riconoscibilità del lamentato vizio negoziale emerge dalla motivazione che sembra trascurare che la sussistenza di talevizio dipende dall’accertamento dei relativi presupposti di fatto, ed in particolare, oltre l’esistenza dell’errore, la sua essenzialità e riconoscibilità, mentre la scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà del contraente al momento della conclusione del contratto è irrilevante ai fini dell’integrazione del vizio negoziale. Non vi è profilo di discontinuità con il precedente di cui a Cass.n. 5384/2024: in quell’occasione la Corte non valutò la fondatezza del motivo, ma si arrestò ad un profilo di inammissibilità del ricorso, che nel diverso caso qui in esame il Collegio reputa non sussistente.6.− Con il secondo motivo: Violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per non avere la sentenza impugnata qualificato la quietanza liberatoria quale riconoscimento di debito e non aver ritenuto soddisfatto l'onere della prova circa la sussistenza del debito del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1─ Il motivo è inammissibile. La qualificazione in termini di ricognizione di debito presuppone l’accertamento di fatto circa un contenuto della dichiarazione suscettibile di qualificazione in tali termini, ma la motivazione non contiene alcun accertamento in tal senso, né risulta proposta una denuncia di vizio motivazionaleavente ad oggetto il contenuto della dichiarazione in discorso; lo scrutinio del motivo comporta, pertanto , un’indagine di merito preclusa in sede di legittimità. 7.−Con il terzo motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360. comma 1. n. 5 c.p.c.), e c o m u nque violazione degli artt. 2909 c.c. e 329 cpv. c.p.c., nonché dell'art. 2733, comma 1, c.c. (art. 360. comma 1. n. 3 c.p.c.), per non avere la sentenza impugnata considerato che l'impianto fotovoltaico oggetto del contratto d'acquisto con [OSCURATO:SOCIETA] è stato in realtà regolarmente consegnato al sig. [OSCURATO:PERSONA]: tale circostanza, in origine controversa tra le parti,è risultata infatti oggettodi confessione giudiziale provocata del sig. [OSCURATO:PERSONA]; e, dopo esser stata affermata dalla sentenza di primo grado, non ha costituito oggetto di appello da parte dell'appellante, sì che su di essa si è addirittura formato il giudicato interno. 7.1─La censura è assorbita dall’accoglimento del primo motivo. 8.─ Per quanto esposto,il primo motivo del ricorso va accolto, inammissibile il secondomotivo e assorbito il terzo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso , dichiara inammissibile il secondo motivo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Cassino, in diversa comp