CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 05557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti dal PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO di BOLOGNAe da [OSCURATO:PERSONA] n. in Senegal il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 10/3/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 1/7/2019, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod.pen. e, confermata la responsabilità del Kebe per il delitto di ricettazione, rideterminava la pena nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione nonostante in sede di conclusioni l'ufficio requirente avesse evidenziato che l'incolpazione non conteneva la descrizione della condotta materiale ex art. 648 cod.pen.; 2.2 la violazione dell'art. 131 bis cod.pen. per avere la sentenza impugnata negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. senza tener conto della sentenza n. 156/2020 della Corte Costituzionale che ha esteso l'applicabilità dell'istituto ai delitti per i quali il minimo edittale coincide con quello legale. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 3. la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. e dell'art. 131 bis cod.pen. con argomenti sovrapponibili a quelli sviluppati nel ricorso del P.g. 4. Il primo motivo è infondato. Dal capo d'imputazione sub B) emerge la specifica evocazione dell'art. 648 cod.pen. in riferimento alla merce con marchi contraffatti oggetto di addebito al capo A). La mancata indicazione per mera svista della condotta di ricezione, atteso il contesto descrittivo, non pregiudica la comprensione del fatto e dei connotati d'illiceità che sostanziano l'incolpazione né la difesa si è doluta di eventuali ricadute pregiudizievoli dell'omissione. Deve, pertanto, escludersi la ravvisabilità nella specie di un'incertezza assoluta sui fatti che determinano la imputazione, ravvisabile solo quando non sia stata precisata l'attività materiale su cui l'imputato è chiamato a rispondere (ex multis,Sez. 5, n. 16993 del 2/3/2020, Rv. 279090-01). 5. Risulta fondata la censura in ordine alla ritenuta impossibilità d'accesso all'istituto ex art. 131 bis cod.pen. in caso di ricettazione di particolare tenuità, avendo i giudici territoriali pretermesso ogni considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2020 di parziale incostituzionalità della previsione in relazione ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva -con conseguente operatività del minimo assoluto di cui all'art. 23, primo comma, cod. pen.- e nei quali, pertanto, sono potenzialmente sussumibili condotte della più tenue offensività. 6. Osserva, nondimeno, il Collegio che il vizio rilevato è recessivo a fronte dell'avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione. Infatti, il delitto di ricettazione risulta accertato alla data del 12/1/2013, all'atto del sequestro della merce contraffatta, ma consumato in epoca precedente, al momento dell'acquisto o ricezione della stessa, sicché il reato è allo stato estinto per effetto del decorso del termine decennale di perenzione in assenza di sospensioni ad effetto dilatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023 Sentenza a m