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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07662/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5404-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]1 ERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2223/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

I. Con sentenza n.2223/2020 pubblicata il 18-12-2020 la Corte D'Appello di Catania ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Mali, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della regione del Mali da cui proviene il ricorrente (Kayes), descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché era stato attaccato da alcuni ribelli mentre portava al pascolo le pecore.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

3. I motivi primo e secondo, con i quali il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità della vicenda narrata e del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, denunciando omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell'art.3 d.lgs.n.251/2007, sono inammissibili.

Ric. 2021 n. 05404 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -2- Le censure sono espresse in modo generico, con meri richiami al disposto normativo e a giurisprudenza di questa Corte non pertinente al caso di specie, e non si confrontano con le specifiche argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in punto credibilità.

La Corte d'appello ha affermato che il ricorrente non aveva censurato in modo specifico l'assunto del Tribunale secondo il quale la regione del Kayes non è interessata dalla situazione conflittuale esistente in Mali, né aveva riportato le dichiarazioni dal medesimo rese per avvalorarne la credibilità (pag.3 e 4 sella sentenza impugnata), dovendo perciò confermarsi, stante l'inammissibilità del gravame sul punto, la non credibilità della vicenda personale e l'insussistenza del rischio prospettato (sua uccisione da parte dei ribelli).

Il ricorrente riporta nel ricorso quanto esposto nell'atto di appello (pag.3 ricorso "la pronuncia negatoria si basa sul mero giudi:zio di non genuità-attendibilità del racconto profte- do, senza tuttavia enucleare gli Jpecifiti elementi di fatto antagonisti e le argomentazioni logiche che dovrebbero fondarlo in punto obiettivo") e il tenore delle suddette deduzioni rende evidente la piena correttezza di quanto ritenuto dalla Corte di merito in ordine alla assoluta genericità e, quindi, all'inammissibilità del motivo d'appello relativo al giudizio di credibilità.

Le doglianze relative all'accertamento, che si assume errato, della situazione di pericolo generalizzato, ex art.14 lett. c) d.lgs.n.251/2007, nella regione Kayes sono ugualmente inammissibili, perché si tratta di un accertamento di fatto, adeguatamente motivato con indicazione delle fonti di conoscenza, e perciò insindacabile.

Il ricorrente, peraltro, si limita a sostenere che quell'accertamento non corrisponde al vero, e richiama a supporto dell'assunto (pag.8 ricorso) una decisione di merito e le stesse fonti citate nella sentenza impugnata (UNHCR e Easo agosto 2019), dolendosi impropriamente dell'erronea valutazione Ric. 2021 n. 05404 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -3- delle risultanze di esse, peraltro senza compiutamente riportarne il contenuto nella parte che assume di interesse.

4. Anche il terzo motivo, con cui il ricorrente si duole del diniego della protezione umanitaria lamentando omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 8 e 32 d.lgs.n.25/2008 e 5 TUI, è inammissibile.

Ancora una volta le deduzioni si risolvono in una critica del tutto generica, atteso che il ricorrente non indica quali precisi fatti non sarebbero stati valutati ai fini della protezione invocata, anche in relazione alla disciplina sopravvenuta di cui al d.l.n.130/2020 e alla sua applicabilità ai giudizi d'appello in base a quanto previsto dalla norma transitoria, né specifica se una distinta condizione personale sia mai stata documentata nel giudizio di merito e in quale eventuale atto.

Il motivo manca, altresì, dell'allegazione di una situazione "individualizzante", destinata ad integrare la condizione di vulnerabilità del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, nella irrilevanza della situazione del Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in quanto in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 9304/2019 e Cass.S.U. n.29459/2019).

5. E' infondato il quarto motivo, con cui il ricorrente, nel lamentare, in modo, peraltro, non lineare, l'erroneità della statuizione di condanna alle spese di lite e l'erronea applicazione dell'art.13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, si duole della statuizione di manifesta infondatezza delle domande proposte mediante riferimento generico all'omessa considerazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nonché dei fattori di vulnerabilità.

La Corte di merito, dopo avere ritenuto le pretese azionate del tutto prive di fondamento con decisione non censurabile per le considerazioni espresse nei precedenti paragrafi, ha applicato la regola Ric. 2021 n. 05404 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -4- generale di cui all'art.91 c.p.c., secondo cui le spese di lite seguono la soccombenza, ha revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (cfr. da ultimo Cass.10487/2020 sulla non impugnabilità immediata con ricorso per cassazione del suddetto provvedimento di revoca) ed ha, conseguentemente, applicato il citato art.13 comma 1 quater alla fattispecie, una volta accertata la sussistenza del presupposto processuale previsto da detta norma (Cass .

Sez.

Un..4315/2020).

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione Prima, del 14 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5404-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]1 ERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2223/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Con sentenza n.2223/2020 pubblicata il 18-12-2020 la Corte D'Appello di Catania ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Mali, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della regione del Mali da cui proviene il ricorrente (Kayes), descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché era stato attaccato da alcuni ribelli mentre portava al pascolo le pecore. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. 3. I motivi primo e secondo, con i quali il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità della vicenda narrata e del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, denunciando omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell'art.3 d.lgs.n.251/2007, sono inammissibili. Ric. 2021 n. 05404 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -2- Le censure sono espresse in modo generico, con meri richiami al disposto normativo e a giurisprudenza di questa Corte non pertinente al caso di specie, e non si confrontano con le specifiche argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in punto credibilità. La Corte d'appello ha affermato che il ricorrente non aveva censurato in modo specifico l'assunto del Tribunale secondo il quale la regione del Kayes non è interessata dalla situazione conflittuale esistente in Mali, né aveva riportato le dichiarazioni dal medesimo rese per avvalorarne la credibilità (pag.3 e 4 sella sentenza impugnata), dovendo perciò confermarsi, stante l'inammissibilità del gravame sul punto, la non credibilità della vicenda personale e l'insussistenza del rischio prospettato (sua uccisione da parte dei ribelli). Il ricorrente riporta nel ricorso quanto esposto nell'atto di appello (pag.3 ricorso "la pronuncia negatoria si basa sul mero giudi:zio di non genuità-attendibilità del racconto profte- do, senza tuttavia enucleare gli Jpecifiti elementi di fatto antagonisti e le argomentazioni logiche che dovrebbero fondarlo in punto obiettivo") e il tenore delle suddette deduzioni rende evidente la piena correttezza di quanto ritenuto dalla Corte di merito in ordine alla assoluta genericità e, quindi, all'inammissibilità del motivo d'appello relativo al giudizio di credibilità. Le doglianze relative all'accertamento, che si assume errato, della situazione di pericolo generalizzato, ex art.14 lett. c) d.lgs.n.251/2007, nella regione Kayes sono ugualmente inammissibili, perché si tratta di un accertamento di fatto, adeguatamente motivato con indicazione delle fonti di conoscenza, e perciò insindacabile. Il ricorrente, peraltro, si limita a sostenere che quell'accertamento non corrisponde al vero, e richiama a supporto dell'assunto (pag.8 ricorso) una decisione di merito e le stesse fonti citate nella sentenza impugnata (UNHCR e Easo agosto 2019), dolendosi impropriamente dell'erronea valutazione Ric. 2021 n. 05404 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -3- delle risultanze di esse, peraltro senza compiutamente riportarne il contenuto nella parte che assume di interesse. 4. Anche il terzo motivo, con cui il ricorrente si duole del diniego della protezione umanitaria lamentando omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 8 e 32 d.lgs.n.25/2008 e 5 TUI, è inammissibile. Ancora una volta le deduzioni si risolvono in una critica del tutto generica, atteso che il ricorrente non indica quali precisi fatti non sarebbero stati valutati ai fini della protezione invocata, anche in relazione alla disciplina sopravvenuta di cui al d.l.n.130/2020 e alla sua applicabilità ai giudizi d'appello in base a quanto previsto dalla norma transitoria, né specifica se una distinta condizione personale sia mai stata documentata nel giudizio di merito e in quale eventuale atto. Il motivo manca, altresì, dell'allegazione di una situazione "individualizzante", destinata ad integrare la condizione di vulnerabilità del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, nella irrilevanza della situazione del Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in quanto in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 9304/2019 e Cass.S.U. n.29459/2019). 5. E' infondato il quarto motivo, con cui il ricorrente, nel lamentare, in modo, peraltro, non lineare, l'erroneità della statuizione di condanna alle spese di lite e l'erronea applicazione dell'art.13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, si duole della statuizione di manifesta infondatezza delle domande proposte mediante riferimento generico all'omessa considerazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nonché dei fattori di vulnerabilità. La Corte di merito, dopo avere ritenuto le pretese azionate del tutto prive di fondamento con decisione non censurabile per le considerazioni espresse nei precedenti paragrafi, ha applicato la regola Ric. 2021 n. 05404 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -4- generale di cui all'art.91 c.p.c., secondo cui le spese di lite seguono la soccombenza, ha revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (cfr. da ultimo Cass.10487/2020 sulla non impugnabilità immediata con ricorso per cassazione del suddetto provvedimento di revoca) ed ha, conseguentemente, applicato il citato art.13 comma 1 quater alla fattispecie, una volta accertata la sussistenza del presupposto processuale previsto da detta norma (Cass . Sez. Un..4315/2020). 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione Prima, del 14 dicembre 20
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