CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07553/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26 agosto 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Milano ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città in data 5 agosto 2025 con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di concorso in tentata estorsione aggravata (artt. 56, 110, 112, 629, commi 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen.) consumato in Milano tra aprile/maggio 2023 e il 3 ottobre 2023. In sintesi, all’indagato si contesta di avere, in concorso con altri soggetti indicati nell’imputazione preliminare di avere minacciato ed intimidito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente amministratore di fatto e amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., subappaltatrice della [OSCURATO:SOCIETA]. per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione presso diversi condomini nell’ambito del c.d. bonus 110%, al fine di costringere le persone offese, una volta che senza alcun valido motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva cessato di pagare le fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante gli stati di avanzamento lavori (SAL) da quest’ultima redatti, ad accettare, a fronte di un credito pari a oltre 30.000,00 euro, la somma di 8.000,00 euro o comunque una somma di molto inferiore rispetto a quanto dovuto ed a chiudere il contenzioso nel frattempo insorto tra le due società. In particolare, nell’ambito della articolata attività delittuosa, si contesta a [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], su incarico di [OSCURATO:PERSONA] e sotto il coordinamento anche di [OSCURATO:PERSONA], di avere incontrato [OSCURATO:PERSONA] presso un bar di averlo incaricato di avvicinare [OSCURATO:PERSONA] ai fini di intimidirlo e di indurlo a “più miti consigli” dicendogli che se non sbloccava i cantieri «ci sono dietro dei calabresi grossi che fanno problemi» e che si trattava di «calabresi di Treviglio» (i due [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano al [OSCURATO:PERSONA] che si trattava dei Barbaro). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. con riguardo alla gravità indiziaria in relazione al reato in contestazione. Evidenzia la difesa del ricorrente che al [OSCURATO:PERSONA] si contesta una sorta di “concorso morale per determinazione” alla luce delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] rese nel corso dell’interrogatorio del 3 aprile 2025 che sarebbero poi state riscontrate nell’intercettazione ambientale del 30 giugno 2025 nella sala di aspetto della Caserma dei Carabinieri di Bergamo ove erano stati convocati i tre [OSCURATO:PERSONA] sopra indicati. Rileva, poi, la difesa del ricorrente che dall’interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che l’intenzione dei [OSCURATO:PERSONA] non era quella di sostenere il tentativo di estorsione in corso di attuazione ad opera di altri, quanto piuttosto di sostituirsi a questi ultimi, ricavando un utile nell’aiutare i [OSCURATO:PERSONA] a risolvere la vertenza con la [OSCURATO:SOCIETA]., millantando che i calabresi di Treviglio erano appartenenti a un ‘ndrina locale che conoscevano “pezzi grossi” e che, pertanto, potevano essere di aiuto. Aggiunge, ancora, la difesa del ricorrente che: - i [OSCURATO:PERSONA] avevano solo una vaga informazione del motivo per il quale i [OSCURATO:PERSONA] erano stati avvicinati da altri coindagati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e probabilmente erano solo a conoscenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avevano fermato i lavori per mancanza dei pagamenti; - il nome dei Barbaro non è mai stato fatto, né è stato collegato alla vicenda in esame; - le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non possono essere qualificate come una chiamata in correità e comunque non sono state sottoposte ad un corretto vaglio imposto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e non appaiono essere riscontrate dalle captazioni ambientali in quanto non dimostrano una conoscenza del ricorrente con gli altri indagati. 2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo alle esigenze cautelari. Sostiene la difesa del ricorrente che nel caso in esame ci si troverebbe in presenza di una motivazione del tutto apparente con riferimento ai requisiti di attualità e di concretezza in ordine al pericolo di reiterazione delle condotte criminose, trattandosi di un’unica condotta avvenuta nel 2023 e quindi due anni prima rispetto all’emissione dell'ordinanza cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, pur formalmente lamentando il vizio di violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria, nello stesso è di fatto invocato un nuovo esame degli elementi investigativi, già compiutamente vagliati dal Tribunale del riesame con ampio costrutto argomentativo immune da vizi logici e conforme ai criteri di valutazione della chiamata in correità, così risolvendosi nella sollecitazione di apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità. Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex multis Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato con la precisazione che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente che ha richiamato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], “sezionandone” il contenuto e richiamandone solo alcuni brevissime frasi, il Tribunale del riesame ha invece analizzato l’intero narrato evidenziando come il dichiarante - nel corso dell’interrogatorio reso dopo l’esecuzione della misura cautelare a suo carico – aveva riferito di essere stato coinvolto, in veste di mediatore nella vicenda estorsiva in danno dei [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) e da [OSCURATO:PERSONA] (entrambi gravitanti nell’ambiente della ‘ndrangheta locale) i quali lo avevano avvicinato in un bar di Romano di Lombardia chiedendogli – come già sopra evidenziato - di contattare [OSCURATO:PERSONA] e di intimare a quest’ultimo di «sbloccare i cantieri perché c’erano dietro dei calabresi grossi che avrebbero fatto problemi» e prospettandogli un compenso economico per tale intervento («c’era qualcosa anche per noi da guadagnare»); i due [OSCURATO:PERSONA] avevano anche rivelato l’identità dei “calabresi grossi” coinvolti indicandoli nei Barbaro di Platì e cioè proprio in coloro che già avevano fornito il proprio supporto nelle prime due fasi dell’azione estorsiva. Il Tribunale della cautela ha ritenuto pertanto che la piana e complessiva lettura di tale portato dichiarativo dava conto di un fattivo inserimento, con ruolo agevolativo, di entrambi i [OSCURATO:PERSONA] nella contestata azione estorsiva in danno dei [OSCURATO:PERSONA] promossa da [OSCURATO:PERSONA] (amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].) e da [OSCURATO:PERSONA] (legale di quest’ultimo) e coordinata dai Barbaro, così evidentemente escludendo l’alternativa tesi proposta nel ricorso secondo cui l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], eseguito su incarico dei due [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato un autonomo tentativo di estorsione o quantomeno un interessamento, totalmente sganciato da quello oggetto di contestazione provvisoria. Il narrato in questione è stato quindi correttamente qualificato come una vera e propria chiamata in correità, ritenuta idonea ad integrare la gravità indiziaria in capo anche all’odierno ricorrente in quanto connotata da attendibilità il cui vaglio è stato condotto in modo altrettanto corretto. Al riguardo, il Tribunale ha posto in luce (v. pag. 10 e segg.), in primo luogo, l’intrinseca coerenza, precisione e logicità delle dichiarazioni, l’assenza di intenti calunniosi nei confronti degli accusati e la corrispondenza di tali propalazioni al racconto della persona offesa che nelle sommarie informazioni rese al Pubblico Ministero aveva riferito di avere colto, proprio con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], la portata intimidatoria dell’azione messa in atto per indurlo alla rinuncia del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. In secondo luogo, la chiamata in correità era assistita dai necessari riscontri c.d. individualizzanti ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., rappresentati non solo dalla conversazione ambientale registrata in data 30 giugno 2025 presso la caserma dei carabinieri nel corso della quale entrambi i cugini [OSCURATO:PERSONA] avevano confermato l’incontro con [OSCURATO:PERSONA], ma anche dai plurimi contatti telefonici intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], altro mediatore coinvolto nella vicenda. Si è dunque al cospetto di un apparato argomentativo, aderente alle emergenze investigative e scevro da manifeste illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato, che ha correttamente valutato la chiamata in correità posta a fondamento del giudizio di gravità indiziaria. Va ricordato che, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi terzo e quarto, operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 – ove esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515; Sez. 2, n. 11509 del 14.12.2016, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è caratterizzato da manifesta infondatezza. Il Tribunale (pag. 12), nel rispondere alle doglianze difensive riproposte anche in questa sede con particolare riguardo al decorso del tempo dai fatti, ha innanzitutto correttamente evidenziato nel caso in esame la ricorrenza della presunzione relativa di pericolosità ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. essendo il tentativo di estorsione nel quale è risultato coinvolto l’odierno ricorrente anche caratterizzato dalla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Lo stesso Tribunale, ha, poi, ulteriormente sottolineato l’estrema gravità della vicenda in esame «frutto dell’arroganza e della prepotenza mafiosa» che evidenzia «l’appartenenza stretta dei ricorrenti e l’adesione alle logiche della subcultura delinquenziale, che permea gli ambienti contigui alla criminalità organizzata da loro frequentati» a cui si aggiunge, con riguardo all’odierno ricorrente, il fatto che lo stesso ha già riportato una condanna per lesioni aggravate ed è soggetto privo di attività lavorativa. Osserva l'odierno Collegio che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, ci si trova in presenza di una motivazione relativa alle esigenze cautelari congrua e logica e non di certo apparente e ricorda che secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti e, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Nel caso in esame il Tribunale, come detto, ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della gravita dei fatti, aggravati anche dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e non risulta essere stata superata in punto di adeguatezza la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. I collegamenti dell’odierno ricorrente con ambienti vicini alla criminalità organizzata hanno implicitamente disatteso la rilevanza del tempo trascorso. Tale motivazione non contiene pertanto alcuna manifesta illogicità ed appare adeguata, alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di esigenze cautelari, la modalità della condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell’imputato, oltre che sulla gravita del fatto (Sez. 6, n. 12404 del 17/2/2005, Genna, Rv. 231323). A ciò si aggiunge che «In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo» (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01). 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a qu