CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 11871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, ritenendo le attenuanti generiche già riconosciute equivalenti anche alla recidiva. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della legge penale e la carenza di motivazione riguardo all'art 129 cpp. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata,riguardante il tema della stessa responsabilità dell'imputato, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto delle ragioni della decisione di conferma della responsabilità dell'imputato . Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].s a aria Vessichelli L ) [OSCURATO:PERSONA] C ,ELLER