Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 settembre 1975

Cassazione n. 38670/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1975 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa all'udienza del 23 febbraio 2023, depositata il 2 marzo 2023, il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il G.i.p. aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, assisiti dall'applicazione dei dispositivi di controllo a distanza.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce, a mente dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 589 e 591 c.p.p. in relazione all'art. 310 cod. proc. pen.

Lamenta che il Tribunale di Messina abbia rigettato l'appello, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento, nonostante l'intervenuta rinuncia all'impugnazione, tempestivamente trasmessa in data 20.2.2023, avrebbe dovuto imporre la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, perché manifestamente infondato.

1. Come è noto nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199 - 01; Sez. 5 - , n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282542 - 01).

2. Nel caso in esame, il ricorrente ha posto a fondamento del ricorso uno specifico interesse, quello a rimuovere la situazione di svantaggio processuale determinata, non da una pronunzia sul merito cautelare bensì dalla statuizione di condanna alle spese del procedimento, nella sua prospettazione correlata ad una illegittima declaratoria di rigetto.

In questa prospettiva, pertanto, l'accoglimento dell'impugnazione, determinando la sostituzione della pronuncia di rigetto con quella di inammissibilità per rinuncia, farebbe conseguire il risultato vantaggioso dell'eliminazione della condanna alle spese del procedimento.

L'assunto è erroneo sotto molteplici profili.

Dagli atti di causa si Vince che la rinuncia all'appello cautelare è stata depositata presso la cancelleria in data 14 4-ile 2023 - quindi circa un mese dopo 2— la decisione - sicché di essa il Tribunale non era a conoscenza e su di essa non avrebbe potuto fondare l'invocata declaratoria di inammissibilità.

In ogni caso, è pacifico, alla luce del chiaro tenore letterale degli artt. 591 e 592 cod. proc. pen., che anche l'inammissibilità per rinuncia all'impugnazione non determinata da cause sopravvenute comporta, al pari del rigetto, la condanna la pagamento delle spese del procedimento (Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Rv. 242816- 01 - Sez. 3, Sentenza n. 57883 del 25/10/2017, Rv. 271806 01) sicché, come correttamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte la declaratoria d'inammissibilità in luogo di quella di rigetto non condurrebbe ad un risultato diverso e più vantaggioso per il ricorrente.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Essendo il ricorrente detenuto per questo titolo, la cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.

Att.

Cod.

Proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1975 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa all'udienza del 23 febbraio 2023, depositata il 2 marzo 2023, il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il G.i.p. aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, assisiti dall'applicazione dei dispositivi di controllo a distanza. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce, a mente dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 589 e 591 c.p.p. in relazione all'art. 310 cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale di Messina abbia rigettato l'appello, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento, nonostante l'intervenuta rinuncia all'impugnazione, tempestivamente trasmessa in data 20.2.2023, avrebbe dovuto imporre la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, perché manifestamente infondato. 1. Come è noto nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199 - 01; Sez. 5 - , n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282542 - 01). 2. Nel caso in esame, il ricorrente ha posto a fondamento del ricorso uno specifico interesse, quello a rimuovere la situazione di svantaggio processuale determinata, non da una pronunzia sul merito cautelare bensì dalla statuizione di condanna alle spese del procedimento, nella sua prospettazione correlata ad una illegittima declaratoria di rigetto. In questa prospettiva, pertanto, l'accoglimento dell'impugnazione, determinando la sostituzione della pronuncia di rigetto con quella di inammissibilità per rinuncia, farebbe conseguire il risultato vantaggioso dell'eliminazione della condanna alle spese del procedimento. L'assunto è erroneo sotto molteplici profili. Dagli atti di causa si Vince che la rinuncia all'appello cautelare è stata depositata presso la cancelleria in data 14 4-ile 2023 - quindi circa un mese dopo 2— la decisione - sicché di essa il Tribunale non era a conoscenza e su di essa non avrebbe potuto fondare l'invocata declaratoria di inammissibilità. In ogni caso, è pacifico, alla luce del chiaro tenore letterale degli artt. 591 e 592 cod. proc. pen., che anche l'inammissibilità per rinuncia all'impugnazione non determinata da cause sopravvenute comporta, al pari del rigetto, la condanna la pagamento delle spese del procedimento (Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Rv. 242816- 01 - Sez. 3, Sentenza n. 57883 del 25/10/2017, Rv. 271806 01) sicché, come correttamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte la declaratoria d'inammissibilità in luogo di quella di rigetto non condurrebbe ad un risultato diverso e più vantaggioso per il ricorrente. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Essendo il ricorrente detenuto per questo titolo, la cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc.
Sentenza Cassazione n. 38670/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris