CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 24915/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2207-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Oggetto Lavoro subordinato [OSCURATO:PERSONA] di fine rapporto R.G.N. 2207/2021 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 850/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/07/2020 R.G.N. 2048/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: 1. con sentenza del 28.3.2017, il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., accertava il diritto dell’attore all’inclusione nella base del calcolo del TFR della retribuzione corrisposta per la prestazione di lavoro straordinario, nonché di tutte le altre indennità ed istituti retributivi indicati in ricorsoad esclusione dell’indennità di fuori nastro, e condannava la resistente al pagamento della complessiva somma di € 8.917,88 per tutte le causali sopra indicate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 31.12.2015 al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese del giudizio; 2. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello proposto dalle Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la decisione di primo grado e, in riforma di quest’ultima, rigettava la domanda avanzata dal Chimenti con il ricorso introduttivo del giudizio in data 9.7.2014, e condannava il Chimenti al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate per ogni grado; 3. avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; 4. ha resistito l’intimata con controricorso; 5. le parti hanno depositato memoria;CONSIDERATO che: 1. il difensore procuratore speciale del ricorrente, con atto a sua firma digitale, datato 5.7.2021, aveva dichiarato di rinunciare, oltre che al diritto ivi specificato, “all’azione pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, iscritto sub R.G.L. n. 2207/2021”; tale atto risulta essere stato notificato alla controricorrente in data 11.8.2021; 2. con successiva nota depositata (telematicamente) il 26.5.2023, il medesimo difensore/procuratore speciale del ricorrente, richiamando la precedente rinuncia, ha chiesto di dichiarare “l’estinzione del presente giudizio” e “l’integrale compensazione delle spese del grado”; 3. nella sua memoria ex art. 380 bis.1.c.p.c. la controricorrente, dando atto di tale pregressa rinuncia e della sua successiva notificazione l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato esplicitamente di non aderirvi, chiedendo sì di dichiarare l’estinzione, ma condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite; 4. secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. trib., 28.5.2020, n. 10140; id., sez. lav., 30.9.2019, n. 24357); pertanto, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante (cfr. Cass. civ., sez. I, 22.5.2020, n. 9474); 5. dunque, risultando regolar e la suddetta rinuncia , deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;ma, non avendo la controricorrente aderito a talerinuncia, ai sensi dell’art. 391, ult. comma, c.p.c., il ricorrent e dev ’ essere condannat o al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022;6. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzion atoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura de