CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 15 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 4 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che contestano, anche sotto il profilo motivazionale, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di appropriazione indebita, per insussistenza dell'elemento materiale e soggettivo, nonché un vizio di motivazione in ordine alla prescrizione dello stesso, alla tardività della querela e al trattamento sanzionatorio inflitto, risultano privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagine 5 e 6 della sentenza impugnata con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto in termini di appropriazione indebita e all'impossibilità di configurare un mero inadempimento contrattuale; pagine 7 e 8 sulla non tardività della querela, la non estinzione del delitto e la congruità della pena irrogata); Considerato che la censura inerente all'invocata estinzione del reato per prescrizione, oltre ad apparire reiterativa, è manifestamente infondata, in quanto, anche ove fosse condiviso l'assunto difensivo circa la consumazione del delitto, risulta in palese contrasto con il dato normativo, non avendo il ricorrente considerato la presenza di atti interruttivi che determinano un aumento del termine di prescrizione nella misura massima di 1/4, ai sensi dell'art. 161 cod. pen.; Considerato, altresì, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 202