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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 38257/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Fermo, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 595 comma 3 cod.pen; Considerato che quanto rilevato nel ricorso proposto dal Procuratore Generale, sulla indicazione nel dispositivo della sentenza della pena della ammenda in luogo di quella della multa, si sostanzia in un errore materiale, emendabile con procedura di correzione ex art. 130 cod.proc.pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 21 aprile 2022 Il consiglie e esteiisore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Fermo, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 595 comma 3 cod.pen; Considerato che quanto rilevato nel ricorso proposto dal Procuratore Generale, sulla indicazione nel dispositivo della sentenza della pena della ammenda in luogo di quella della multa, si sostanzia in un errore materiale, emendabile con procedura di correzione ex art. 130 cod.proc.pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 21 aprile 2022 Il consiglie e esteiisore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38257/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris