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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 30740/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, rimettere lo stesso alle Sezioni Unite, in tema di valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, in relazione ai reati di cui alliart. 275, comma 3, cod. proc. pen.; b) le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse del ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 15/02/2022 il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Catania aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere cui il Quacesi è sottoposto per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.

Nell'interesse del Quaceci è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali per avere il Tribunale omesso di argomentare in relazione alla specifica doglianza avente ad oggetto l'insussistenza delle esigenze cautelari, alla luce delle indicazioni pronnananti dalla sentenza resa dalla Corte territoriale in sede di cognizione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, rimettere lo stesso alle Sezioni Unite, in tema di valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, in relazione ai reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; b) le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse del ricorrente.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per l'assorbente ragione che l'originaria richiesta, secondo la non contestata ricostruzione operata dal provvedimento impugnato, aveva per oggetto la sostituzione della misura e non la revoca, laddove, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., qualora sussistano le qualificate esigenze cautelari richieste dal codice di rito, l'unica misura applicabile è quella della custodia cautelare in carcere.

Il cenno finale dell'ordinanza impugnata alla mancata dimostrazione della sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari intende solo riportare nei binari codicistici una richiesta assolutamente inammissibile, ma non altera il contenuto di quest'ultima.

In ogni caso, il Tribunale si è impegnato a sottolineare, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità, come la riduzione sanzionatoria applicata in appello al ricorrente non abbia eliso i tratti di pericolosità derivanti dall'appartenza al sodalizio mafioso.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, rimettere lo stesso alle Sezioni Unite, in tema di valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, in relazione ai reati di cui alliart. 275, comma 3, cod. proc. pen.; b) le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse del ricorrente. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15/02/2022 il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Catania aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere cui il Quacesi è sottoposto per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Nell'interesse del Quaceci è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali per avere il Tribunale omesso di argomentare in relazione alla specifica doglianza avente ad oggetto l'insussistenza delle esigenze cautelari, alla luce delle indicazioni pronnananti dalla sentenza resa dalla Corte territoriale in sede di cognizione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, rimettere lo stesso alle Sezioni Unite, in tema di valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, in relazione ai reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; b) le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse del ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per l'assorbente ragione che l'originaria richiesta, secondo la non contestata ricostruzione operata dal provvedimento impugnato, aveva per oggetto la sostituzione della misura e non la revoca, laddove, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., qualora sussistano le qualificate esigenze cautelari richieste dal codice di rito, l'unica misura applicabile è quella della custodia cautelare in carcere. Il cenno finale dell'ordinanza impugnata alla mancata dimostrazione della sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari intende solo riportare nei binari codicistici una richiesta assolutamente inammissibile, ma non altera il contenuto di quest'ultima. In ogni caso, il Tribunale si è impegnato a sottolineare, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità, come la riduzione sanzionatoria applicata in appello al ricorrente non abbia eliso i tratti di pericolosità derivanti dall'appartenza al sodalizio mafioso. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. p
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