CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08253/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16836/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale società risultante dalla fusione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed incorporante altre società, in persona del procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6276/2019depositata il 17/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di euro 6210,05 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva di aver stipulato con [OSCURATO:PERSONA], sede di Torino, una convenzione avente ad oggetto il servizio di liquidazione dei sinistri, mediante assegni bancari non trasferibili personalizzati e con validità convenzionale che dovevano essere firmati dal beneficiario del pagamento per traenza e quietanza. Nell’ambito di tale rapporto, l’attrice aveva richiesto a [OSCURATO:PERSONA] l’emissione dell’assegno bancario, non trasferibile, intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Tale assegno sarebbe stato poi pagato ad un soggetto diverso dall’effettivo prenditore. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sarebbe stata responsabile per aver violato, nella negoziazione dell’assegno, il disposto dell’art. 43, co. 2 D.P.R. 1736/1933 effettuando il pagamento a soggetto non legittimato. [OSCURATO:PERSONA] contestava la domanda sostenendo che l’assegno era stato pagato, previa identificazione, a [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva al personale delle [OSCURATO:PERSONA] di poter aprire un libretto di risparmio nominativo per poter versare l’assegno di traenza emesso dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3114/2015, rigettava la domanda di [OSCURATO:SOCIETA].. 2. La Corte di Appello di Roma riformava la decisione impugnata, con la sentenza n. 6276/2019, del 17 ottobre 2019. Riteneva responsabile [OSCURATO:PERSONA] per aver consentito l’abusivo incasso dell’assegno non avendo fornito idonea prova liberatoria ai sensi dell’art. 1218 c.c.. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione, sulla base di 2 motivi. 3.1. Resiste con controricorso , illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. in relazione all’art. 1992, comma 2, c.c. Denuncia che, secondo le Sezioni Unite nn. 12477 e 12478/2018, la responsabilità della banca, derivante dal pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, ha natura contrattuale, per cui, ai sensi dell’art. 1218 c.c., è ammessa a provare che l’inadempimento non è a lei imputabile, avendo assolto alla obbligazione con diligenza. Sotto tale profilo, la decisione della Corte d’appello sarebbe erronea per aver ritenuto non provata tale diligenza. In ogni caso, ai sensi dell’art. 1992, comma 2, c.c., [OSCURATO:PERSONA] sarebbe esente da responsabilità non avendo agito con dolo o colpa grave. 4.2.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3). Contesta la statuizione della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto non sussistere un concorso di colpa di Unipolsai per non aver inviato l’assegno con posta assicurata che avrebbe garantito la trasmissione al soggetto legittimato. 5. Il primo motivo di ricorso è infondato. L’art. 1176, comma 2, c.c., nel delineare il perimetro della diligenza professionale che deve connotare la condotta del bonus argentarius nel negoziare un assegno di traenza non trasferibile, è una ‘norma elastica’, integratrice del contenuto contrattuale. Per cui, per darle concretezza, richiede, da parte del giudice, un’attività di integrazione giuridica, ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico-sociale, che non può non aver riguardo agli standards comportamentali esistenti nella società, rispondenti ai principi generali dell’ordinamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21/11/2022, n. 34153; Cass. Civ., Sez. VI-1, 24/06/2022, n. 20477; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/05/2022, n. 15972; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/05/2022, n. 15970; Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/06/2021, n. 17951; Cass. civ., Sez. I, 19/12/2019, n. 34107; Cass. civ., Sez. I, 19/12/2019, n. 34108). Nel caso di specie, la Corte di appello, ha applicato i principi di questa Corte dove ha affermato che “[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di aver verificato l’integrità del titolo esibito in originale e l’assenza di alterazioni apparenti ed ha altresì dedotto di aver identificato il presentatore del titolo mediante idoneo documento”, costituito dalla carta di identità e dal codice fiscale. Tali circostanze, però, non sono state ritenute idonee dal giudice del gravame ad esonerarla da responsabilità per colpa lieve, “non solo perché il codice fiscale non costituisce documento di identificazione, in quanto privo di fotografia, ma soprattutto perché non risulta allegato né dimostrato che il soggetto che aveva presentato l’assegno all’incasso era un cliente abituale e che l’incasso dell’assegno era collegato ad un flusso di introiti e ad un’attività economica accertata, essendosi [OSCURATO:PERSONA] limitata ad affermare che il presentatore per l’incasso aveva provveduto ad aprire un libretto nominativo al risparmio per depositarvi la somma, che poi aveva incassato” (cfr. p. 6, sentenza impugnata). Per cui, tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento –ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511)” (v. ex multis, da ultimo Cass. civ., Sez. III, 13/11/2023, n. 31489; Cass. civ., Sez. III, 6/11/2023, n. 30737; Cass. civ., Sez. III, 6/11/2023, n. 30737; Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/09/2023, n. 27592; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 27/01/2023, n. 2595). 5.1.Il secondo motivo di ricorso è fondato. La questione concerne la configurabilità di un rapporto di causalità tra la riscossione dell’assegno non trasferibile da parte di un soggetto non legittimato e la spedizione del titolo mediante posta ordinaria è stata risolta delle Sezioni Unite n. 9769/2020 che hanno affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (cfr. anche le successive pronunce, Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/11/2023, n. 33494; Cass. civ. Sez. III, Ord., 28/09/2023, n. 27579; Cass. civ., Sez. III, Ord., 5/09/2023, n. 25866; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 30/12/2022, n. 38146). Ebbene sulla base di tale principio è errata la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui dopo aver affermato l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di risarcire Unipolsai del danno derivante dal pagamento eseguito in favore di soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, in virtù dell’accertata violazione dell’art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736/1933, ha poi escluso la configurabilità del concorso di colpa di tale compagnia, in relazione all’avvenuta spedizione dell’assegno per posta ordinaria, attribuendo all’inadempimento dell’obbligo posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] un’efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento dannoso, e ravvisandovi pertanto un fatto sopravvenuto idoneo a determinare l’interruzione del nesso di causalità con la condotta della mittente. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avere una condotta più scrupolosa e attenta utilizzando, per esempio, servizi postali più sicuri (come la lettera raccomandata o assicurata) o procedere a pagamenti telematici evitando il pericolo di trafugamento del titolo. Pertanto, sul punto la sentenza deve essere cassata. 6. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione personale. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio