CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 01099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla settima sezione penale il 28 settembre 2022 (ord. n. sez 15863/22 - RGN 7204/22); letta la richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, che ha segnalato l'errore materiale dell'ordinanza predetta quanto all'indicazione della data di nascita dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 gennaio 1976 e non il 6 novembre 1968, come indicato nell'ordinanza di questa Corte; letta la nota della Questura di Foggia — che svolse le indagini che hanno poi condotto all'instaurazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] — e il certificato anagrafico, da cui risulta che, appunto, la data di nascita del ricorrente è 22 gennaio 1976; rilevato che trattasi di mero errore materiale. P.Q.M. dispone correggersi l'intestazione dell'ordinanza della settima sezione penale di questa Corte n. 15863/22 del 28 settembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mediante indicazione della data di nascita del ricorrente in "22/01/1976" in luogo di "06/11/1968". Manda la Cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso il 7