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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 22050/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5022-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale Oggetto R.G.N. 5022/2016 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2022 CC A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 2369 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 725/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/08/2015 R.G.N. 518/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Bologna respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] – medico specialista in oftalmologia in servizio dal 25 gennaio 2010 a tempo indeterminato quale dirigente presso la U.O. della [OSCURATO:PERSONA] USL di Bologna– che aveva chiesto , in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, la trasformazione (a far tempo dal primo contratto del 1.1.2004 o dalle altre date indicate in ricorso) in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dell'attività svolta sulla base di contratti di lavoro autonomo professionale a termine, presso la medesima [OSCURATO:PERSONA] USL di Bologna, prima dell'intervenuta stabilizzazione nonché le differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto sulla base delle previsioni del c.c.n.l. per gli incarichi di lavoro dipendente a tempo determinato; [OSCURATO:PERSONA] aveva (invero) impugnato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato esistente il suo diritto soggettivo all'assun zione A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a tempo indeterminato a far data dal 31.12.2009 (termine di scadenza dell'accordo stipulato il 18 giugno 2008 tra l'[OSCURATO:PERSONA] USL di Bologna e le OO .

SS . ove si era concordato l'utilizzo di graduatorie esistenti e lo scorrimento delle stesse entro il 31.12.2009 ), respingendo al contempo la domanda di retrodatazione del rapporto al 2004;

2. la Corte territoriale osservava che la domanda della ricorrent e volta al riconoscimento ab initiodel carattere subordinato dei rapporti di lavoro a tempo determinato fosse nuova rispetto al petitum di cui al giudizio di primo grado e come tale inammissibile; aggiungeva, nondimeno, che non vi fossero allegazion i sufficient i da cui desumere il potere di supremazia gerarchica o di controllo dell'esecuzione della prestazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] e che non risultava dall'istruttoria alcun element o per dichiarare la natura subordinata della prestazione di lavoro; secondo la Corte di merito (che sul punto dissentiva dalla valutazione del primo giudice) l’accordo del 18 giugno 2008 non faceva sorgere un diritto soggettivo perfetto all’assunzione a tempo indeterminato, e ciò in quanto il precedente accordo del 20 luglio 2007,sottoscritto tra la R egione e le OO .

SS . per la dirigenza medica e veterinaria, stabiliva un piano di stabilizzazione su base triennale, poi definito, appunto, con l’accordo aziendale del 18 giugno, cit. , il quale individuava l’arco temporale di completamento delle operazion i neltriennio 2008/2010, effettuando a ltresì una puntuale ricognizione delle unità da stabilizzare e dello sviluppo cronologico in cui ciò sarebbe dovuto avvenire; si prevedeva, in tal guisa , che gli incaricati già in attivit à al 31 dicembre 2006, collocati nelle graduatorie esistenti quali idonei non vincitori, a seguito di concorso indetto nel 2005, fossero stabilizzati tramite scorrimento delle graduatorie esistenti, sicché la Porsia, A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] utilmente inserita in graduatoria, avrebbe dovuto, in forza dell’anzidetto accordo, ess e re stabilizzata entro e non oltre il 31.12.2009; in tali sensi la statuizione del primo giudice, laddove aveva riconosciuto tale diritto a lla Porsia , si appalesava esente da censure;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tre motivi illustrati con memoria ;

3. l'AUSL di Bologna ha resistito con regolare controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memoriedifensive.

Considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per omesso esame di fattispecie sottoposta a giudizio e l'omessa applicazione della direttiva 1999/70/CE, dell'art. 36 d. lgs. 165/2001 e dell'art. 2126 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn.3 e 5, cod. proc. civ.; lamenta l'omessa pronuncia sulle pretese e conomiche e di ricostruzione di carriera e l'errore della Corte territoriale nell'aver ritenuto nuove le domande sul riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; assume che in primo grado era stato già riconosciuto il rapporto come di natura subordinata e che l’azienda doveva riservare alla ricorrente un trattamento identico a quello dei medici di ruolo, pena, in difetto, la violazione del principio di non discrim inazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine;

2. con il secondo e il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la falsa applicazione di accordi collettivi e la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 nonché degli artt. 345 e ss. cod. proc. civ., oltre all'omesso esame di una fattispecie sottoposta a giudizio;A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'accordo sottoscritto il 18 giugno 2008 con le parti sindacali, accordo finalizzato alla stabilizzazione del rapporto per eliminare l'illegittima apposizione del termine ai rapporti di lavoro e non alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro; sostieneche la stessa AUSL aveva definito il rapporto di lavoro « a tempo determinato» elamenta il mancato riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto a far data dell'accordo del 2008, (quest’ultimo) considerato non assoggettabile alla discrezionalità e/o all e tempistiche organizza tive dell'[OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che in modo illegittimo era stato rimandato il riconoscimento del suo diritto alla fase attuativa del piano di stabilizzazione;

3. il Collegio ritiene, in ra gione dellafunzione nomofilattica affidata al giudice di legittimità dall’ordinamento,che risolutive ai fini del presente giudizio siano le considerazioni già svolte da questa Corte nella decisione 11.11.2021 n. 33419, relativa a vicenda sovrapponibile, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

4. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati;

5. come si rileva dallo storico di lite, la Corte territoriale ha basato la propria pronuncia di diniego del riconoscimento di un rapporto di lavoro ad initio subordinato su una duplice ratio decidendi : a) la relativa domanda era nuova rispetto al petitum di cui al giudizio di primo grado e, quindi , inammissibile; b) dall'istr uttoria non risultava alcuna prova degli elementi essenziali per dichiarare la natura subordinata della prestazione di lavoro; laricorrente non ha fornito alcun elemento per scalfire il suddetto decisumdella Corte territoriale;A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

6. del ricorso di primo grado sono trascritte solo le conclusioni e non è riportato il contenuto del verbale di udienza del giudizio di primo grado avente ad oggetto le prove sulla sussistenza della subordinazione, asseritamente ritenute non necessarie; per il resto la ricorrente fa riferimento solo a deduzioni e a d istanze istruttorie formulate in grado di appello e, dunque, tardivamente;

7. in ogni caso, anche a voler ritenere che vi fosse stata una richiesta di trasformazione del lavoro precario in un rapporto a tempo indeterminato (peraltro preclusa dall'art. 97 Cost.) o comunque una richiesta di riconoscimento della natura subordinata dei rapporti (ai fini, se non della trasformazione, quantomeno del riconoscimento dell'anzianità pregressa) i rilievi si limitano ad opporre, in modo del tutto inammissibile, alle valutazioni in fatto della Corte territoriale una diversa lettura delle risultanze di causa;

8. il richiamo, poi, alla direttiva europea e ad una pretesa discriminazione, ai fini della ricostruzione della carriera, è del tutto improprio in mancanza di rapportodi lavoro subordinato a termine;

9. né d'altra parte esiste una stabilizzazione con assunzione diretta sic et simpliciter la quale, a tacer d'altro, sarebbe costituzionalmente illegittima (Corte cost. nn. 67 e 69 del 3 marzo 2011); come da questa Corte già affermato (Cass. 26 settembre 2018, n. 23019; Cass. 5 novembre 2020, n. 24776), in materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati – in presenza dei requisiti soggettivi p revisti – nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno; di conseguenza, in assenza dei presupposti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione – escludendosi, pertanto, l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari – né un diritto alla proroga dei contratti a A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] termine in scadenza, ammissibile solo nell'ipotesi di concreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; le assunzioni, dunque, in presenza delle indicate condizioni, avvengono solo a far data dalla stipula del contratto dopo la nomina dei vincitori di concorso ovvero dopo lo scorrimento della graduatoria: non esistono (dunque) assunzioni retrodatate né trasformazioni di rapporto;

10. quanto alla domanda di retrodatazione alla data dell'accordo (18.6.2008) le censure sono inammissibili laddove contrappongono all'interpretazione offerta dalla Corte territoriale una propria diversa lettura delle clausole dello stesso senza neppure denunciare la violazione dei canoni interpretativi;

11. anche il riferimento, rimarcato dalla ricorrent e , contenuto nell'accordo suddetto, al riconoscimento dell'esistenza di posti vacanti per lo svolgimento di attività istituzionali e continuative che, a quella data, erano state assolte con contratti precari, resta in sé irrilevante scontando l'insussistenza, nel caso di specie, di rapporti di lavoro a termine; peraltro, il piano di stabilizzazione, oltre ad essere limitato per numero di posti era anche un piano scaglionato nel tempo sulla base delle risorse economiche e organizzative; né la ricorrent e p uò ricondurre al comportamento della USL che avrebbe accertato, attraverso la successiva stabilizzazione, la «connotazione sostanziale» dei pregressi rapporti come rapporti di lavoro dipendente, la fondatezza di un riconoscimento in tal senso dei rapporti di lavoro autonomo, dovendosi, peraltro, rilevare la novità della relativa questione che non risulta nei suddetti termini mai formulata nel corso del giudizio di merito;

12. segue la reiezione del ricorso;

13. le spese sono regolate in ossequio al principio della soccombenza;A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

14. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5022-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale Oggetto R.G.N. 5022/2016 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 2369 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 725/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/08/2015 R.G.N. 518/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Bologna respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] – medico specialista in oftalmologia in servizio dal 25 gennaio 2010 a tempo indeterminato quale dirigente presso la U.O. della [OSCURATO:PERSONA] USL di Bologna– che aveva chiesto , in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, la trasformazione (a far tempo dal primo contratto del 1.1.2004 o dalle altre date indicate in ricorso) in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dell'attività svolta sulla base di contratti di lavoro autonomo professionale a termine, presso la medesima [OSCURATO:PERSONA] USL di Bologna, prima dell'intervenuta stabilizzazione nonché le differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto sulla base delle previsioni del c.c.n.l. per gli incarichi di lavoro dipendente a tempo determinato; [OSCURATO:PERSONA] aveva (invero) impugnato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato esistente il suo diritto soggettivo all'assun zione A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a tempo indeterminato a far data dal 31.12.2009 (termine di scadenza dell'accordo stipulato il 18 giugno 2008 tra l'[OSCURATO:PERSONA] USL di Bologna e le OO . SS . ove si era concordato l'utilizzo di graduatorie esistenti e lo scorrimento delle stesse entro il 31.12.2009 ), respingendo al contempo la domanda di retrodatazione del rapporto al 2004; 2. la Corte territoriale osservava che la domanda della ricorrent e volta al riconoscimento ab initiodel carattere subordinato dei rapporti di lavoro a tempo determinato fosse nuova rispetto al petitum di cui al giudizio di primo grado e come tale inammissibile; aggiungeva, nondimeno, che non vi fossero allegazion i sufficient i da cui desumere il potere di supremazia gerarchica o di controllo dell'esecuzione della prestazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] e che non risultava dall'istruttoria alcun element o per dichiarare la natura subordinata della prestazione di lavoro; secondo la Corte di merito (che sul punto dissentiva dalla valutazione del primo giudice) l’accordo del 18 giugno 2008 non faceva sorgere un diritto soggettivo perfetto all’assunzione a tempo indeterminato, e ciò in quanto il precedente accordo del 20 luglio 2007,sottoscritto tra la R egione e le OO . SS . per la dirigenza medica e veterinaria, stabiliva un piano di stabilizzazione su base triennale, poi definito, appunto, con l’accordo aziendale del 18 giugno, cit. , il quale individuava l’arco temporale di completamento delle operazion i neltriennio 2008/2010, effettuando a ltresì una puntuale ricognizione delle unità da stabilizzare e dello sviluppo cronologico in cui ciò sarebbe dovuto avvenire; si prevedeva, in tal guisa , che gli incaricati già in attivit à al 31 dicembre 2006, collocati nelle graduatorie esistenti quali idonei non vincitori, a seguito di concorso indetto nel 2005, fossero stabilizzati tramite scorrimento delle graduatorie esistenti, sicché la Porsia, A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] utilmente inserita in graduatoria, avrebbe dovuto, in forza dell’anzidetto accordo, ess e re stabilizzata entro e non oltre il 31.12.2009; in tali sensi la statuizione del primo giudice, laddove aveva riconosciuto tale diritto a lla Porsia , si appalesava esente da censure; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tre motivi illustrati con memoria ; 3. l'AUSL di Bologna ha resistito con regolare controricorso; 4. entrambe le parti hanno depositato memoriedifensive. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per omesso esame di fattispecie sottoposta a giudizio e l'omessa applicazione della direttiva 1999/70/CE, dell'art. 36 d. lgs. 165/2001 e dell'art. 2126 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn.3 e 5, cod. proc. civ.; lamenta l'omessa pronuncia sulle pretese e conomiche e di ricostruzione di carriera e l'errore della Corte territoriale nell'aver ritenuto nuove le domande sul riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; assume che in primo grado era stato già riconosciuto il rapporto come di natura subordinata e che l’azienda doveva riservare alla ricorrente un trattamento identico a quello dei medici di ruolo, pena, in difetto, la violazione del principio di non discrim inazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine; 2. con il secondo e il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la falsa applicazione di accordi collettivi e la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 nonché degli artt. 345 e ss. cod. proc. civ., oltre all'omesso esame di una fattispecie sottoposta a giudizio;A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'accordo sottoscritto il 18 giugno 2008 con le parti sindacali, accordo finalizzato alla stabilizzazione del rapporto per eliminare l'illegittima apposizione del termine ai rapporti di lavoro e non alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro; sostieneche la stessa AUSL aveva definito il rapporto di lavoro « a tempo determinato» elamenta il mancato riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto a far data dell'accordo del 2008, (quest’ultimo) considerato non assoggettabile alla discrezionalità e/o all e tempistiche organizza tive dell'[OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che in modo illegittimo era stato rimandato il riconoscimento del suo diritto alla fase attuativa del piano di stabilizzazione; 3. il Collegio ritiene, in ra gione dellafunzione nomofilattica affidata al giudice di legittimità dall’ordinamento,che risolutive ai fini del presente giudizio siano le considerazioni già svolte da questa Corte nella decisione 11.11.2021 n. 33419, relativa a vicenda sovrapponibile, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 4. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati; 5. come si rileva dallo storico di lite, la Corte territoriale ha basato la propria pronuncia di diniego del riconoscimento di un rapporto di lavoro ad initio subordinato su una duplice ratio decidendi : a) la relativa domanda era nuova rispetto al petitum di cui al giudizio di primo grado e, quindi , inammissibile; b) dall'istr uttoria non risultava alcuna prova degli elementi essenziali per dichiarare la natura subordinata della prestazione di lavoro; laricorrente non ha fornito alcun elemento per scalfire il suddetto decisumdella Corte territoriale;A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 6. del ricorso di primo grado sono trascritte solo le conclusioni e non è riportato il contenuto del verbale di udienza del giudizio di primo grado avente ad oggetto le prove sulla sussistenza della subordinazione, asseritamente ritenute non necessarie; per il resto la ricorrente fa riferimento solo a deduzioni e a d istanze istruttorie formulate in grado di appello e, dunque, tardivamente; 7. in ogni caso, anche a voler ritenere che vi fosse stata una richiesta di trasformazione del lavoro precario in un rapporto a tempo indeterminato (peraltro preclusa dall'art. 97 Cost.) o comunque una richiesta di riconoscimento della natura subordinata dei rapporti (ai fini, se non della trasformazione, quantomeno del riconoscimento dell'anzianità pregressa) i rilievi si limitano ad opporre, in modo del tutto inammissibile, alle valutazioni in fatto della Corte territoriale una diversa lettura delle risultanze di causa; 8. il richiamo, poi, alla direttiva europea e ad una pretesa discriminazione, ai fini della ricostruzione della carriera, è del tutto improprio in mancanza di rapportodi lavoro subordinato a termine; 9. né d'altra parte esiste una stabilizzazione con assunzione diretta sic et simpliciter la quale, a tacer d'altro, sarebbe costituzionalmente illegittima (Corte cost. nn. 67 e 69 del 3 marzo 2011); come da questa Corte già affermato (Cass. 26 settembre 2018, n. 23019; Cass. 5 novembre 2020, n. 24776), in materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati – in presenza dei requisiti soggettivi p revisti – nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno; di conseguenza, in assenza dei presupposti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione – escludendosi, pertanto, l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari – né un diritto alla proroga dei contratti a A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] termine in scadenza, ammissibile solo nell'ipotesi di concreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; le assunzioni, dunque, in presenza delle indicate condizioni, avvengono solo a far data dalla stipula del contratto dopo la nomina dei vincitori di concorso ovvero dopo lo scorrimento della graduatoria: non esistono (dunque) assunzioni retrodatate né trasformazioni di rapporto; 10. quanto alla domanda di retrodatazione alla data dell'accordo (18.6.2008) le censure sono inammissibili laddove contrappongono all'interpretazione offerta dalla Corte territoriale una propria diversa lettura delle clausole dello stesso senza neppure denunciare la violazione dei canoni interpretativi; 11. anche il riferimento, rimarcato dalla ricorrent e , contenuto nell'accordo suddetto, al riconoscimento dell'esistenza di posti vacanti per lo svolgimento di attività istituzionali e continuative che, a quella data, erano state assolte con contratti precari, resta in sé irrilevante scontando l'insussistenza, nel caso di specie, di rapporti di lavoro a termine; peraltro, il piano di stabilizzazione, oltre ad essere limitato per numero di posti era anche un piano scaglionato nel tempo sulla base delle risorse economiche e organizzative; né la ricorrent e p uò ricondurre al comportamento della USL che avrebbe accertato, attraverso la successiva stabilizzazione, la «connotazione sostanziale» dei pregressi rapporti come rapporti di lavoro dipendente, la fondatezza di un riconoscimento in tal senso dei rapporti di lavoro autonomo, dovendosi, peraltro, rilevare la novità della relativa questione che non risulta nei suddetti termini mai formulata nel corso del giudizio di merito; 12. segue la reiezione del ricorso; 13. le spese sono regolate in ossequio al principio della soccombenza;A.C. del15 giugno 2022 - r.g. n. 05022 - 2016 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 14. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo
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