CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 13096/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18072-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1863/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/12/2017 R.G.N. 795/2015; [OSCURATO:PERSONA] retribuzione part-time pensione R.G.N.18072/2018 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di riliquidazione della propria pensione alla luce della complessiva anzianità maturata all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Dopo essere andato in pensione nel 2001, Limana aveva ulteriormente lavorato alle dipendenze dell’Inps con contratto part-time. Riteneva la Core che il ricalcolo della pensione alla luce dell’ulteriore anzianità contributiva maturata dal 2001 al 2013 quale lavoratore part-time, fosse dovuto in forza dell’art.4d.m. n.331/97. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza camerale odierna il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1, co.185, 187 e 189 l. n.662/96, 7 l. n.155/81, 4 l. n.1338/62, 14 l. n.70/75, 5 d.P.R. n.488/68, 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art.2 d.l. n.331/97, nonché dell’art.4 delle Disposizioni sulla legge in generale. Sostiene che i dipendenti Inps sono iscritti all’AGO e l’art.1, co.185, 187, 189 l. n.662/96 non ha modificato il regime giuridico dei supplementi di pensione per i dipendenti iscritti all’AGO. L’art.2 d.m. n.331/97 non poteva dettare una disciplina in deroga a quella dei supplementi di pensione, poiché a ciò non era stato delegato dal legislatore. Il motivo è fondato. L’art.1, co.185 l. n.662/96 ha previsto che per i lavoratori in possesso del requisito di anzianità, “ ”. La norma ammette e disciplina il cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione senza richiedere la cessazione del rapporto di lavoro ma la sua sola trasformazione in rapporto di lavoro part-time. L’ambito soggettivo della norma concerne i dipendenti di imprese, e dunque i dipendenti di datori di lavoro privati. Le condizioni e la disciplina del cumulo sono così dettate dalla norma: a) . Per i dipendenti di amministrazione pubbliche di cui all’art.2 d.lgs. n.29/93 – e tra questi anche i dipendenti Inps, siccome impiegati presso un ente pubblico non economico nazionale , ricompreso nell’elenco dell’art. 1, co.2 d.lgs. n.29/93 –è stato dettato il comma 189 dello stesso art.1 l. n.662/96, che ammette il cumulo tra retribuzione e pensione in uno alla trasformazione del rapporto di lavoro in lavoro part-time. Lo stesso comma 189 non ha però dettatouna specifica regolamentazione del cumulo, limitandosi a stabilire che non vi è obbligo di nuove assunzioni. Per il resto, ha rinviato a un decreto. Dispone l’art.1, co.189: “ ”. Dunque, il decreto poi adottato nel 1997, d.m. n.331/97, doveva stabilire icriteri e le modalità applicative. Il d.m. n.331/97, mimando il contenuto dell’art.1, co.185, ha previsto all’art.2, co.3 che “ ”; all’art.3, co.1 che “ ”. All’art.4, co.2 ha poi disposto che: “ ” Tale ultima previsione, dettata per i dipendenti pubblici, manca nell’art.1, co.185 l. n.662/96 riguardo ai dipendenti privati, e deroga alla disciplina generale dell’AGO: da un lato, infatti, il ricalcolo complessivo dell’anzianità contributiva e quindi la riliquidazione della pensione, è previstasolo per i contributi riferiti a periodi lavorativi anteriori al pensionamento. In questo senso dispone l’art.5, ult. co. d.P.R. n.488/68, secondo cui quando sono “ ” Dall’altro lato, se si tratta di contributi maturati successivamente al pensionamento – come nel caso in questione in cui, dopo il pensionamento di anzianità, maturarono altri contributi per effetto del rapporto di lavoro part-time – la disciplina generale è quella dei supplementi di pensione. Dispone l’art.4 l. n.1338/62, come modificato dall’art.19 d.P.R. n.488/68: “ ”. Sostiene l’Inps che una norma regolamentare come quella dell’art.2 d.m. n.331/97 non può modificare la fonte sovraordinata rappresentata dalla legge. L’argomento è da condividere. I commi 185 e 187 l. n.662/96 – rispettivamente per il settore privato e pubblico – hanno solo disciplinato il cumulo tra retribuzione da contratto part-time e pensione. La delega alla regolamentazione ministeriale era allo stesso modo circoscritta al tema del cumulo. Il cumulo cessa quando cessa il rapporto di lavoro-part time e il lavoratore diviene unicamente un pensionato; nasce a quel tempo un problema di riconteggio del precedente trattamento pensionistico alla luce della sopravvenienza data dal cessato rapporto di lavoro-part time. L’art.4, co.2 d.m. n.331/97, disciplinando tale aspetto, viene a eccedere i confini della delega legislativa, poiché regolamenta non più il cumulo tra retribuzione e pensione –essendo concluso il rapporto di lavoro part-time nemmeno vi è più retribuzione e rimane il solo trattamento previdenziale – ma il solo rapporto previdenziale una volta venuto meno il periodo temporale di compresenza tra pensionamento e lavoro part-time. L’art.4, co.2 d.m. n.331/97 va allora disapplicato: eccedendo i limiti della delega, si è spinto a regolare una materia riservata al legislatore quale quella del quantum del trattamento di pensione ove, successivamente al pensionamento, siano versati ulteriori contributi. Questa Corte, nell’ordinanza n.20389/13, ha affermato in modo incidentale che alla cessazione del rapporto la parte privata non usufruisce solo dei supplementi di pensione, poiché l’art.4, co.2 d.m. n.331/97 prevede che al momento della cessazione del rapporto di lavoro si proceda alla rideterminazione del trattamento di pensione sulla base della complessiva anzianità maturata. L’ordinanza n.20389/13 non affronta la questione della legittimità del d.m. n.331/97, essendo in quel caso l’oggetto del contendere diverso, ovvero il cumulo totale o parziale tra retribuzione e pensione. Tale decisione non contrasta dunque con quanto sopra detto in tema di disapplicazione del decreto ministeriale. Disapplicato l’art.4, co.2 d.m., [OSCURATO:PERSONA] è assoggettato alla disciplina dell’AGO, poiché dipendente Inps, secondo gli artt.1 e 14 l. n.70/75. La