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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 25280/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] tecim..ve i.

Con sentenza del 04 ttobr92024, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede dell'Il ottobre 2022, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1200,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge con riferimento all'art.73 d.P.R. 390/1990, per errore sulla valutazione del dato storico processuale.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non specifico.

Il motivo dedotto non è specifico perché prospetta deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Ciò impone la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] tecim..ve i. Con sentenza del 04 ttobr92024, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede dell'Il ottobre 2022, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1200,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge con riferimento all'art.73 d.P.R. 390/1990, per errore sulla valutazione del dato storico processuale. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non specifico. Il motivo dedotto non è specifico perché prospetta deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Ciò impone la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estens
Sentenza Cassazione n. 25280/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris