CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12732/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ania il 19/12/1976;nel procedimento a carico dei medesimi;avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di Appello di Firenze;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa Ciccarelli che hachiesto l'inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Firenzeriformava parzialmente la sentenza del tribunale di Prato del 12 giugno 2025,assolvendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi a) e b) perché il fattonon sussiste, rideterminando la pena finale, applicata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine aireati di cui ai capi c) e d), e quella applicata all'altro predetto imputato inrelazione al capo c). Revocava anche la misura della libertà vigilata disposta neiconfronti dei due predetti imputati, confermando nel resto la sentenzaimpugnata.2. Avverso la sentenza sopra indicata hanno proposto ricorso perCassazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante i rispettivi difensori, deducendociascuno tre motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo rappresenta il vizio di violazione dilegge anche processuale e di motivazione in ordine al reato ex art. 73 del DPR309/90 di cui al capo c). Il ricorrente si riporta all'atto di appello, e quindisostiene che la Corte di appello si sarebbe limitata a rilevare, alle pagine da 23 a25, la irrilevanza dei motivi di gravame perché volti a frammentare singolielementi e dati, senza specificare uno solo dei detti argomenti ritenuti atomizzatie senza spiegare in cosa sia consistita la ritenuta parcellizzazione del compendioprobatorio. Il discorso, quindi, sarebbe generico. Sul piano motivazionale, quantoriportato poi a pagina 24, in ordine alla non condivisione della tesi difensiva diesclusione della cessione di droga, sarebbe inadeguato, trattandosi di unragionamento "Kafkiano". E si oppone il richiamo ad una massimagiurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di offerta, seria , distupefacenti, al fine di delineare la relativa cessione, oltre che il rilievo dellainconfigurabilità della cessione stessa per assenza di traditio della droga, inragione della apprensione della stessa attraverso violenza e minaccia.4. Nel medesimo motivo segue la deduzione del difetto di motivazione.Mancherebbe ogni considerazione della assenza di un necessario rapporto tra chivoglia cedere e chi voglia acquistare la droga, ai fine dell'intervenuto giudizio diresponsabilità, essendo emersa la presenza di un "predatore che rapina l'oggettodella cessione".5. Quindi, si prosegue contestando la valutazione espressa in sentenza perescludere il tentativo di cessione di stupefacenti, in favore della individuazione,invece, di un reato consumato già a attraverso l'intervenuta offerta di cessione,siccome fondata sulla mancata considerazione dei requisiti minimi perconfigurare il reato tentato, da ritenersi insussistenti. Tanto si sostiene alla lucedei dubbi sulla serietà delle intenzioni del presunto acquirente, con adozione daparte di chi avrebbe ceduto, anche di precauzioni in vista dell'incontro, così dapotersi escludere ogni intervenuto accordo tra le parti o anche solo una trattativain corso, seria, per la cessione. Sia allora l'offerta di cessione che l'attivitàpredatoria contestata al ritenuto acquirente non sarebbero riconducibili nell'alveodel tentativo. A tutto concedere, emergendo un tentativo di cessione di unaimprecisata quantità di sostanza stupefacente, non andato a buon fine per unaintervenuta rapina della sostanza, andrebbe annullata la sentenza riguardo alcapo c).4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge ancheprocessuale e di motivazione in ordine al capo d), relativo alla acquisizione indue occasioni di forniture di marijuana per circa 20 kg. Non vi sarebbe prova cheil programmato acquisto sia andato a buon fine Da qui la necessaria assoluzioneo riqualificazione ex art. 56 comma 2 c.p. 73 del DPR 309/90. Emergerebbe alriguardo solo il richiamo ad una motivazione apparente già elaborata inprecedenza.5. Con il terzo motivo, rappresenta il vizio di violazione di leggedovendosi assicurare proporzionalità della pena, da ricondurre al minimo edittaleper i due reati ascritti. Si contesta una pena base superiore al minimononostante l'incensuratezza e l'assenza di ogni contesto associativo diriferimento. La pena base si sarebbe dovuta attestare ai minimi edittali,aumentata eventualmente sempre nel minimo, per il capo d), previaqualificazione ex art. 56 c.p. oltre che con concessione delle attenuantigeneriche. La difesa "sospetta" un difetto di coerenza e logicità della motivazionee a tal fine si riportano passaggi della stessa, elaborati al fine del giudizio didosimetria della pena, e si sostiene altresì che l'aumento di 3 anni rispetto alminimo edittale di 6 costituisce un aumento del 50 % sulla sanzione stabilitadalla norma, e i criteri su cui sarebbe fondato un tale discostamento nonsarebbero in linea con la giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 27 comma3 della [OSCURATO:PERSONA]. Né con la [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell'UnioneEuropea.Si lamenta anche la mancata applicazione delle attenuanti generiche, per laincensuratezza e la giovane età, all'epoca dei fatti, dell'imputato, e il ruolomeramente esecutivo. La motivazione di rigetto della richiesta sarebbe apoditticae a tal fine la si riporta per stralcio.Si richiama a supporto giurisprudenza in tema di determinazione dei criteriper la applicazione delle attenuanti, come anche in tema di valutazione dellagravità del reato, e si sostiene che la pena avrebbe dovuto essere più mite.6. Riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo egli deduceil vizio di violazione di legge processuale riguardo alla mancata considerazionedella fondatezza del motivo di gravame proposto in ordine all'intervenuto rigettodella istanza di rinvio, per legittimo impedimento del difensore, in relazione allaudienza del 13.2.2022, nonostante la tempestiva prospettazione della richiestainsieme agli altri requisiti richiesti per avanzare validamente la stessa.7. Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 192 cod.proc. pen. e 73 del DPR 309/90, e il vizio di motivazione riguardo alladichiarazione di responsabilità, stante la mera attività preparatoria svolta dalricorrente in ordine ai fatti dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Segue la illustrazione dellosvolgimento di talune vicende. Rispetto a tale deduzione, la risposta sarebbestata illogica e inconferente e se ne riporta stralcio inerente la infondatezza dellatesi della insussistenza del fatto di cessione per intervenuta rapina della sostanzastupefacente. Egualmente, la citazione quale gravame, di una tesi difensiva percui vi sarebbe stato solo un tentativo per quantità di sostanza stupefacenteindeterminata sarebbe erronea, non avendo il ricorrente mai sollevato talequestione essendosi solo rilevato come l'imputato non avesse partecipato alletrattative.8. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione per l'esclusionedelle attenuanti generiche, e in ordine al giudizio di dosimetria della pena. Lamotivazione sarebbe viziata per la mancata considerazione del ridotto apportocausale solo consistito in un unico contatto con il potenziale acquirente, senzaulteriori trattative da parte dell'imputato. Inoltre, seppur gravato da numerosecondanne egli non avrebbe commesso reati dal 2020 svolgendo documentataCONSIDERATO IN DIRITTO1 In ordine al primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], riguardo al vizio diviolazione di legge anche processuale e di motivazione in ordine al reato ex art.73 del DPR 309/90 di cui al capo c), si osserva che a fronte del preliminarerinvio, da parte del ricorrente, all’atto di appello, occorre premettere che èinammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentarel'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolatecon il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarneil contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che siassumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendol'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e deglielementi di fatto da sottoporre a verifica. (cfr. Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014(dep. 04/09/2015 ) Rv. 264879 – 01). Consegue che la censura, costruita con ilpredetto rinvio e la susseguente doglianza per cui la Corte si sarebbe limitata arinvenire, alle pagine da 23 a 25 della sentenza impugnata, la irrilevanza deimotivi di gravame perché volti a frammentare singoli elementi e dati, senzatuttavia specificare uno solo dei detti argomenti ritenuti atomizzati e senzaaltresì spiegare in cosa sia consistita, secondo i giudici, la ritenutaparcellizzazione del compendio probatorio, appare essa stessa di per sé a-specifica, atteso che manca di ogni precisa e puntuale illustrazione, al contrario,dei motivi di gravame e della ragione per cui essi, in realtà, non sarebberoespressione della lamentata frammentazione degli elementi disponibili, ai finidella decisione finale. In altri termini, manca una puntuale confutazione dellaargomentazione contestata in ordine alla ritenuta frammentazione operata dalladifesa, che logicamente intanto può essere validamente fronteggiata in quanto sispecifichi la diversa portata del gravame proposto, attraverso la sua precisaillustrazione, e la correlata decisività. Tanto più che, stante la necessariavalutazione complessiva della sentenza, la risposta motivazionale non deveessere individuata limitandosi all'esame della specifica confutazione del gravameoperata da parte del giudice, ma deve ricostruirsi considerando anche leargomentazioni comunque elaborate in sentenza a supporto della decisione finalecontestata. Ciò che spiega anche il noto e correlato principio per cui “in tema diricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia diminime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi divalutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione,ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività,non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituiscevizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli datiestrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro ilquale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenzae la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione”. (cfr. Sez. 2,n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017Rv. 271227). Nella stessa prospettiva si è stabilito che la mancanza, l'illogicità ela contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede dilegittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi,dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi dimacroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senzavizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttoracondivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del24/11/1999, dep. 16/12/1999, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000,dep. 23/06/2000, Rv. 216260; Sez. U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep.10/12/2003, Rv. 226074).Nel caso in esame, emerge una articolata quanto adeguata motivazionegiustificativa del giudizio di responsabilità, posto che, da una parte, per laricostruzione degli accadimenti si opera un rinvio integrale alla sentenza di primogrado senza che sul punto vi sia alcuna contestazione (pag. 5 della sentenzaimpugnata) e dall’altra, esaminandosi il secondo motivo di gravame dell’odiernoricorrente con riferimento al capo c), non solo si rappresenta la già dettaframmentazione ovvero parcellizzazione del materiale probatorio in sede digravame, ma si sviluppano anche più precise considerazioni: quali quelle con cuisi esclude sia la prospettata (dalla difesa) insussistenza della contestata erilevata attività di aver “detenuto, acquistato trasportato ceduto a terzi” drogache doveva esser ceduta per una parte in data 8 giugno 2020 a un grupposenegalese capeggiato da un certo Samba “ il quale tuttavia anziché pagare lostupefacente …se ne appropriava con la minaccia di una pistola…..”, sia lafattispecie del solo tentativo di cessione come prospettata, ancora una volta,dalla difesa, sul rilievo per cui la fattispecie astratta ascritta punisce non solo lacessione, ma anche la offerta o la messa in vendita dello stupefacente; conl’ulteriore considerazione per cui è emerso secondo i giudici - senza che sulpunto si rinvenga una specifica confutazione, a partire dalla mancatacontestazione del rinvio alla prima sentenza in punto di ricostruzione dei fatti -,che l’imputato, in concorso con altri, offrì in vendita la droga, tanto daraggiungere anche un accordo, confermato dalla circostanza per cui la sostanzafu portata all’acquirente, così da realizzarsi una offerta e messa in venditatutt’altro che astratte o non serie, quanto alla disponibilità della droga, sebbenel'acquirente alfine non pagò lo stupefacente, pur appropriandosene. E si tratta diconsiderazioni confortate oltre che da altre specificazioni fattuali, quali latipologia e quantità di stupefacente come emergente da intercettazioni e lepeculiari modalità di azioni tenute ( pag. 25), anche da congrui richiamigiurisprudenziali, pure riportati in sentenza, A partire dall’indirizzo per cui nonviola il principio di correlazione fra accusa e sentenza la condanna per offerta omessa in vendita di sostanze stupefacenti a fronte di una originariacontestazione di cessione, poiché si tratta di due condotte che coincidono quantoal nucleo essenziale dell'antigiuridicità, da individuarsi per entrambe proprionell'offerta o messa in vendita della droga, e, quindi, non risultano impedite omenomate le possibilità di difesa dell'imputato. (Sez. 3, n. 31849 del16/04/2014, , Rv. 260331 - 01). Si tratta, peraltro, di decisione che trovaconforto in ulteriori precisazioni giurisprudenziali, tra cui quella secondo la qualela condotta criminosa di offerta di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta ladisponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione deldestinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad unaeffettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi lapossibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli econ modalità che garantiscano il cessionario (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, ,Rv. 280244 - 03), e anche quella per cui, ai fini della consumazione del delitto diacquisto e cessione di sostanza stupefacente, non occorre che la droga siamaterialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato ilconsenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sulprezzo della stessa (Fattispecie nella quale l'imputato-acquirente lamentava diessere rimasto vittima di un "bidone"). (sez. 4, n. 38222 del 19/05/2009 Ud.(dep. 30/09/2009 ) Rv. 245293 – 01).Cosicchè, a fronte di tali concrete specificazioni in fatto e diritto, le tesidifensive non si confrontano con le motivazioni dei giudici e gli stessi indirizzigiurisprudenziali richiamati, e, solo, si limitano meramente ad insistere in ordinead una propria ricostruzione. Casi, questi, di inammissibilità del ricorso.Nel medesimo motivo sopravviene, altresì, la deduzione del difetto dimotivazione. Mancherebbe ogni considerazione della assenza di un necessariorapporto tra chi voglia cedere e chi voglia acquistare la droga al finedell'intervenuto giudizio di responsabilità, essendo emersa la presenza di un"predatore che rapina l'oggetto della cessione".Anche in tal caso si prescinde dalla motivazione, che ha chiaramenteevidenziato, lo si ripete, come la fattispecie del solo tentativo di cessione siainconfigurabile sul rilievo per cui la fattispecie astratta ascritta, ex art. 73 citato,punisce non solo la cessione ma anche la offerta o la messa in vendita dellostupefacente; con l’ulteriore considerazione per cui è emerso che l’imputato, inconcorso con altri, offrì concretamente in vendita la droga nei termini già sopraillustrati.Le osservazioni suesposte segnano in maniera netta l’esclusione di ognipossibilità di fondamento del prosieguio del motivo in esame, laddove si continuaa contestare la valutazione espressa in sentenza per escludere il tentativo dicessione di stupefacenti in favore di un reato consumatosi già attraversol'intervenuta offerta di cessione. Tanto più che l’insistenza, nel senso dellaprospettazione difensiva del tentativo, viene ad esplicarsi anche con larappresentazione di circostanze che lascerebbero emergere, secondo la difesa,tra gli interessati alla cessione, dei dubbi sulla serietà delle intenzioni delpresunto acquirente, con adozione anche di precauzioni in vista dell'incontro perla consegna: così trasmodando la censura anche in una mera rivalutazione delfatto, peraltro priva di puntuali allegazioni dimostrative di quanto sostenuto inconcreto, e come tale anche essa inammissibile in questa sede. E invero,l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che sirisolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice delmerito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamentedotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condottadelittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del16/11/2006, Rv. 235507). Si è evidenziato altresì, che in tema di giudizio dilegittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare lacompatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limitidi un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilirese il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nécondividerne la giustificazione (Sez. 1 - , n. 45331 del 17/02/2023 Ud. (dep.10/11/2023 ) Rv. 285504 - 01); e ancora, eccede dai limiti di cognizione dellaCorte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali,trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito,posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità ècircoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verificadell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hannodeterminata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, dellacoerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo edella non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri attidel processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cuisussistenza rende la decisione insindacabile (sez. 3 - n. 17395 del 24/01/2023Rv. 284556 - 01).2. Riguardo al secondo motivo sul vizio di violazione di legge ancheprocessuale e di motivazione in ordine al capo d), relativo alla acquisizione, indue occasioni, di forniture di marijuana per circa 20 kg, esso egualmente risultacarente di confronto con la motivazione della Corte, la quale (a pagina 26)evidenzia la genericità delle deduzioni di gravame (senza che in sede di ricorsosi sia risposto, ed efficacemente, a tale rilievo) e sottolinea anche l’assenza diconfronto con la ricostruzione dei fatti riportata nella prima sentenza. Si tratta,in altri termini, di rilievi, della Corte di appello, di genericità e a- specificità delgravame che in assenza di puntuali confutazioni, impediscono la validapresentazione sul medesimo punto di un motivo di ricorso. In proposito, sirammenta che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anchequando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto talesanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 Ud. (dep. 13/03/2015 ) Rv. 262700– 01).Il motivo prosegue con l'affermazione per cui non vi sarebbe prova che ilprogrammato acquisto sia andato a buon fine ed emergerebbe al riguardo solo ilrichiamo ad una motivazione apparente già elaborata in precedenza. Tali ultimeaffermazioni, nella loro assertività da una parte, non superano la deduzione digenericità del corrispondente motivo di gravame come sopra evidenziata,dall’altra, nella loro assoluta assenza di spiegazione e di allegazione rimangono alivello anche di mera personale rivalutazione personale del merito.3. Con il terzo motivo si è rappresentato il vizio di violazione di legge,dovendosi assicurare proporzionalità alla pena da ricondurre al minimo edittaleper i due reati ascritti. Si contesta una pena base superiore al minimononostante l'incensuratezza e l'assenza di ogni contesto associativo diriferimento. La pena base si sarebbe dovuta attestare ai minimi edittali,aumentata eventualmente sempre nel minimo per il capo d), previaqualificazione ex art. 56 c.p. oltre che con concessione delle attenuantigeneriche. La difesa "sospetta" un difetto di coerenza e logicità della motivazionee a tal fine si riportano passaggi della stessa elaborati al fine del giudizio didosimetria della pena, e si sostiene altresì che l'aumento di 3 anni rispetto alminimo edittale di 6 costituisce un aumento del 50 % sulla sanzione stabilitadalla norma, e i criteri su cui sarebbe fondato un tale discostamento nonsarebbero n linea con la giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 27 comma3 della [OSCURATO:PERSONA]. Né con la [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell'UnioneEuropea.Si lamenta anche la mancata applicazione delle attenuanti generiche,per la incensuratezza e la giovane età all'epoca dei fatti e il ruolo meramenteesecutivo. La motivazione di rigetto della richiesta sarebbe apodittica e a tal finela si riporta per stralcio.Si tratta di un motivo assertivo e generico. Invero, non si puòrivendicare il vizio di violazione di legge sulla base di mere personali valutazioni,in tal caso con riguardo al giudizio di dosimetria della pena. Il vizio di violazionedi legge, come di motivazione, presuppongono dati obiettivi che come talipossano essere messi in discussione. In altri termini, il vizio di violazione dilegge presuppone una circostanza concreta e indiscutibile, rispetto alla quale siapossibile contestare una non corretta configurazione giuridica.Non è quindi idonea a configurare il vizio di violazione di legge in ordinealla pena applicata la mera, personale affermazione di sproporzione di una penain ragione della personale pretesa per cui la stessa avrebbe dovuto attestarsi aiminimi edittali. Né lo è la mera attestazione per cui vi sarebbe un aumentoinadeguato, sulla sola base del dato matematico per cui esso corrisponderebbealla metà della pena minima applicabile, Trascurando il dato per cui sussiste sulpunto una congrua motivazione con cui la corte ha spiegato la necessità difissare una pena per il reato più grave pari a 9 anni in ragione di plurimi motiviesposti a pagina 28. Tanto meno può portare a individuare il dedotto vizio diviolazione di legge la invocazione, di per sé astratta siccome ricollegata a nonmeglio spiegati criteri su cui reggerebbe il giudizio di dosimetria, della pretesaviolazione di principi costituzionali di rieducazione o di disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] deidiritti fondamentali dell'Unione Europea.Tanto più ove non ci si confronta con una motivazione, quale quellaconcretamente adottata, che spiega il trattamento sanzionatorio con la negativae irresponsabile condotta processuale, con particolare riferimento alla sceltadella latitanza, e illustra la determinazione della pena base per il più grave reatodel capo c), pari ad anni 9, in ragione del “marcato quantitativo” di drogapesante, per le modalità del fatto, con riparto di ruoli, contributi, apporti, e congli argomenti altresì valorizzati per negare anche l'applicazione delle attenuantigeneriche.Ancora una volta si ravvisa la deliberata scelta di sottrarsi al confronto,doveroso, con la motivazione, scegliendo la comoda ma inefficace via delle mereasserzioni personali.Si ribadisce allora che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «nonsolo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettinodella necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata el'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare leragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425). Inoltre, resta insuperato l'insegnamento di Sez. U, n.5519 del 21/04/1979, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligodella motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicatol'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e didominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione ditutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visioneglobale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelliritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del27/01/2012; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013).Analoghe considerazioni si devono formulare rispetto all’intervenutodiniego di applicazione delle attenuanti generiche, escluse per il personaleradicamento nella reiterata commissione di reati, quali in continuazione esternaascrittigli in grado di appello e di marcata gravità per le ragioni pure dedotte insentenza, oltre che per lo stato di latitanza, dopo essere stato sottoposto acustodia cautelare e arresti domiciliari. Anche in tal caso si deve riaffermare chela sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. penè oggetto di un giudizio di fatto nel contesto del quale può essere esclusa dalgiudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propriadecisione, cosicchè la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, nonpuò essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specificoapprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interessedell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419– 01; in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 ) Rv.262031). Peraltro, alla luce della cennata motivazione su tale ultimo tema giovaricordare che a questi ultimi fini il giudice può tenere conto di uno stessoelemento (nella specie: la gravità della condotta e la capacità a delinquere) cheabbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo undato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti finisenza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 2, n. 24995del 14/05/2015, Rv. 264378).4. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e al primo motivo con cuideduce il vizio di violazione di legge processuale, riguardo alla mancataconsiderazione della fondatezza del motivo di gravame proposto in ordineall'intervenuto rigetto della istanza di rinvio per legittimo impedimento deldifensore, in relazione alla udienza del 13.2.2023, nonostante la tempestivaprospettazione della richiesta insieme agli altri requisiti richiesti per avanzarevalidamente la stessa, esso è del tutto infondato, a fronte della corretta ecoerente motivazione. Che da una parte ha evidenziato, senza smentita alcuna,che alla udienza di questo procedimento, del 12.12.2022, in cui venne dispostorinvio per impedimento dell’avvocato difensore [OSCURATO:PERSONA], previa sostituzione conavvocato di ufficio, per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo stesso difensore ne ebbetempestiva notizia, così che alla successiva udienza tenutasi il 14.12.2022 inaltro procedimento, lo stesso avv.to [OSCURATO:PERSONA], ivi presente, già solo per talepersonale conoscenza avrebbe dovuto – e invece non vi provvide -tempestivamente rappresentare il pregresso rinvio per la stessa udienza del13.2.2023 già stabilito nel presente procedimento; dall’altra, ha anchecongruamente richiamato, a supporto della irrilevanza ( ai fini del dispostorigetto della violazione sollevata) della omessa comunicazione direttamente aldifensore di fiducia, del già intervenuto rinvio al 13.2.2023 dell’udienza delpresente procedimento, il noto principio per cui il difensore che abbia ottenuto lasospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire, hadiritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data giànella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamenterecepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione,ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti edassume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta aquest'ultimo (Sez. 2, n. 51427 del 05/12/2013, Rv. 258065 - 01).In altri termini, alla luce delle suddette notazioni è corretto il rigettodella obiezione sollevata, sul rilievo per cui la dedotta coincidenza con altroimpegno processuale nella stessa udienza del 13.2.2023 stabilita per questoprocedimento, non è stata evitata e, piuttosto, è stata favorita, dalla mancatadoverosa comunicazione, all’altro giudice dell'altro procedimento, della giàfissata udienza del 13.2.2023, per questo procedimento. Così che legittimaappare la valutazione della Corte di appello per cui quest’ultima circostanza,espressiva evidentemente di una scelta del difensore di considerare non ostativoalla partecipazione al presente procedimento, il rinvio di altro processo allastessa udienza del 13.2.2023, sarebbe sintomatica della assenza di un realeimpedimento.Così articolata la motivazione, in sé ragionevole, si tratta di unavalutazione di merito sulla fondatezza obiettiva del dedotto impedimento, checome tale è insindacabile in questa sede.In altri termini può altresì ribadirsi che l'istanza di rinvio dell'udienza perimpedimento a comparire del difensore, per concomitante impegno professionalenella trattazione di altro processo, deve ispirarsi al generale dovere di lealtàprocessuale. E tale dovere di diligenza sussiste anche in riferimento all'utilecollaborazione nella definizione di altri rinvii in altri procedimenti, diretta adevitare coincidenze con udienze già fissate.Nel caso in esame, la intervenuta fissazione di udienza di altroprocedimento quale quello attuale, nella medesima data del 13.12.2023, era giànota al medesimo difensore alla udienza del 14.12.2022 celebratasi in altroprocedimento e in cui venne disposto rinvio coincidente, anche esso, al13.2.2023.Di guisa che, in tale data, il difensore ivi presente avrebbe potuto - edovuto - rappresentare il già noto concomitante impegno professionale perl'udienza ad quem, al fine di individuare altra data idonea ad evitaresovrapposizioni.5. In ordine al secondo motivo per cui vi sarebbe il vizio di violazionedegli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 del DPR 309/90, e il vizio di motivazioneriguardo alla dichiarazione di responsabilità, stante la mera attività preparatoriasvolta dal ricorrente in ordine ai fatti del 8.6.2020, con correlata illustrazionedello svolgimento di talune vicende, in uno con la tesi della illogicità einconferenza della motivazione elaborata in rapporto alla presunta insussistenzadel fatto di cessione per intervenuta rapina della sostanza stupefacente, siccomeil ricorrente non avrebbe sollevato in sede di gravame tale deduzione nétantomeno quella per cui vi sarebbe stato solo un tentativo per quantità disostanza stupefacente indeterminata, appare fondato. Invero, il ricorrente a taleultimo proposito rappresenta di avere solo rilevato come egli non avessepartecipato alle trattative e quindi non avesse concorso nel reato, e taleaffermazione trova riscontro nel riepilogo del gravame contenuto nella sentenzaimpugnata, laddove si dà atto del quarto motivo di gravame con cui era statacontestata la insussistenza o ragionevole dubbio circa la responsabilità delricorrente nel reato di cui al capo c), in presenza di un contributo causalelimitato alla sola partecipazione nello svolgimento di una attività preparatoria insede di trattative in data 30.5.2020, così da escludere ogni effettivocoinvolgimento nel reato ( pag. 12) . Sul punto è assente qualsivogliamotivazione, per cui il motivo sulla responsabilità relativa al capo c) è fondato.Con conseguente assorbimento del terzo motivo sul trattamento sanzionatorio.6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti diYmeri [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo c) con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Firenze. Dichiarandosi inammissibile nel resto ilricorso. Dichiara invece inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con conseguenteonere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versila somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al capo c) dell'imputazione con rinvio per nuovo giudizio sul puntoad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel restoil ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]