CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 35883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 maggio 2021, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Foggia il 13.4.2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva contravvenuto alla prescrizione di non rincasare oltre le ore 20,00 e di non uscire dall'abitazione prima delle ore 7,00) e, conseguentemente, era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata e infraquinquennale, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando quattro distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, evidenziando che la prescrizione violata dal Fusillo non atterrebbe all'obbligo di soggiorno, ma a quello di rincasare presso la propria abitazione oltre l'indicato orario, con la conseguenza che la contravvenzione prevista dal primo comma della citata norma sarebbe da tempo estinta per intervenuta prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ritualmente formulata con i motivi nuovi, con la quale era stato chiesto che si procedesse all'esame della madre dell'imputato, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., sulle circostanze riferite dal teste Riefoli come apprese dalla donna. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha censurato la decisione della Corte territoriale per omessa motivazione sul rilievo contenuto nell'atto di appello, secondo cui, poiché il Fusillo era stato risottoposto alla misura di prevenzione solo qualche giorno prima dell'accertamento che aveva dato origine al processo, non era ancora trascorso il termine concessogli per comunicare la propria dimora. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva. 3. In data 21 giugno 2022, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte una memoria, con la quale ha contestato le evidenziate ragioni di inammissibilità del ricorso formulate in sede di esame preliminare.' [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto con esso la difesa prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in materia di misure di prevenzione, a seguito della modifica di cui al D.L. n. 144 del 2005, l'art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 punisce come delitto qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, distinguendo tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al primo comma, relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sola sorveglianza speciale" (Cass. Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Rv. 242975 - 01). 2. Parimenti inammissibile perché manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, dovendosi al tal fine, evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fati, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma 1, cod. proc. pen. è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali" (Cass. Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rv. 278583 - 04; conformi: Cass. Sez. 6, n. 761 del 10/10/2006, Rv.235599; Cass. Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Rv. 257238). 3. Quanto al terzo motivo, esso è inammissibile perché prospetta una questione in fatto, smentita - come risulta dalla lettura dell'impugnata sentenza - dalla testimonianza dell'agente di polizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere accertato l'assenza dell'imputato presso l'abitazione nell'ora indicata, confermata anche dalle dichiarazioni assunte, nell'occasione, dalla madre dello stesso, la quale nulla aveva riferito circa un'ipotetica diversa ubicazione abitativa del figlio. 4. La ricorrenza della recidiva reiterata e infraquinquennale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata adeguatamente e sufficientemente motivata dai giudici della Corte territoriale, che, nel richiamare i molteplici precedenti penali dell'imputato, hanno ritenuto che la violazione posta in essere da quest'ultimo fosse espressione della propria pericolosità sociale. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 lu