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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 1971

Cassazione n. 10816/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1971 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, limitandosi il ricorrente a ribadire il tema della grossolanità della contraffazione ed a contrastare la condotta materiale di possesso facendo riferimento alle modalità di rinvenimento (in seguito a perquisizione domiciliare), in tal modo reiterando censure adeguatamente confutate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1971 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, limitandosi il ricorrente a ribadire il tema della grossolanità della contraffazione ed a contrastare la condotta materiale di possesso facendo riferimento alle modalità di rinvenimento (in seguito a perquisizione domiciliare), in tal modo reiterando censure adeguatamente confutate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10816/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris