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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 10167/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18118-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso l'ordinanza resa nella causa n.

R.G. 3835/2012 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non partecipata in data 24/02/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, l'ordinanza resa dal Tribunale di Monza, quale giudice collegiale, nella causa recante numero di registro generale 3835 del 2012, pubblicata in data 18/01/2021, che ha dichiarato inammissibili le domande proposte dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per essere intervenuto giudicato sulle stesse e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché al pagamento della somma di euro ventiquattromila ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Resistono con controricorso, depositato in ambito telematico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta di manifesta inammissibilità del ricorso è stata ritualmente comunicata alle parti.

Le sole controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria in ambito telematico.

La controversia decisa dal Tribunale di Monza in composizione collegiale, impugnata in questa sede, si inserisce un esteso contenzioso — già approdato in questa sede di legittimità — che vede contrapposto l'attuale ricorrente alle sorelle [OSCURATO:PERSONA].

Più specificamente: le sorelle [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Monza per ottenere il pagamento di somme a loro spettanti. ln detta causa l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 18118 sez.

M3 - ad. 24-02-2022 -2- Palmieri propose una riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni da calunnia e il pagamento di spese per prestazioni professionali.

Il Tribunale rigettò le domande delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e le riconvenzionali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Milano confermò la decisione.

Questa Corte di Cassazione con sentenza n. 03054 del 10/02/2020 ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale.

Nel frattempo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato un altro giudizio, quello odierno, per le stesse voci di danno, giudizio sospeso in attesa della definizione del precedente.

Cessata la sospensione, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto la causa e il Tribunale di Monza, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda per esistenza di precedente giudicato e lo ha condannato alle spese e ad euro ventiquattromila a titolo di art. 96, comma 3.

I due motivi di ricorso censurano come segue l'ordinanza collegiale.

Il primo motivo deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 40 e 295 cod. proc. civ. e della legge n. 150 del 2011.

Il mezzo assume che il cumulo di due domande, di risarcimento danni e di pagamento di parcelle professionali, non consentiva la trattazione con il rito sommario.

Il secondo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91 e 96, comma 3, cod. proc. civ., e censura la condanna al pagamento delle spese legali e per responsabilità processuale aggravata.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

Ric. 2021 n. 18118 sez.

M3 - ed. 24-02-2022 -3- La scarna descrizione dei fatti di causa pone, di per sé sola, il ricorso ai limiti dell'inammissibilità di cui all'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Con riferimento specifico ai due motivi, il Collegio li reputa comunque inammissibili.

Quanto al primo motivo, inerente alla violazione dell'art. 40 cod. proc. civ. e della L. 150/2011 il Collegio ritiene che il Tribunale ha, legittimamente, trattato con il rito sommario speciale due domande (pagamento delle parcelle professionali e risarcimento del danno da fatto illecito) sull'assunto che la seconda era di facile e pronta soluzione, e dunque ugualmente scrutinabile con rito sommario, richiamando giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4485 del 23/02/2018 Rv. 647316 - 02); ha rilevato, poi, che sulle medesime questioni era stata precedentemente avviata altra lite determinante litispendenza, poi definita con sentenza di rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva giudicato le domande inammissibili, e comunque infondate per carenza di prova, e che il giudice che aveva in precedenza trattato la causa non avrebbe dovuto sospendere il giudizio, ma cancellare la causa dal ruolo, ai sensi dell'art.40 cod. proc. civ. sussistendo litispendenza; il Tribunale ha, quindi, rilevato la sussistenza del giudicato esterno (costituito dalla sentenza n. 3054 del 2020 di questa Corte), in ragione del quale ha dichiarato inammissibili le domande riassunte in quanto ripropositive di quelle già decise.

Il primo motivo di ricorso, per quanto riguarda la pronuncia di inammissibilità delle domande per sussistenza del giudicato esterno sulle medesime domande, pone una censura espressa in maniera del tutto insufficiente, in quanto in essa non si riporta il contenuto delle Ric. 2021 n. 18118 sez.

M3 - ad. 24-02-2022 -4- precedenti domande attorce e della sentenza di merito confermata da questa Corte di Cassazione, in tesi statuente l'inammissibilità delle domande (in contrasto con quanto riportato dal giudice d'appello nella sentenza impugnata), in modo da rendere possibile un immediato confronto con le attuali domande, ponendo apoditticamente sotto critica «la personale inteipreta.zione della sentenrm della Corte di cassa5ione» svolta dal giudice; mentre, per quanto riguarda il rito speciale con cui si è proceduto per entrambe le domande, non si deduce sotto quale profilo si sia verificata una lesione dei diritti processuali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella trattazione delle domande con rito sommario sulla base del preliminare scrutinio svolto dal giudice secondo i parametri indicati dalle norme processuali.

Con il secondo motivo il ricorso deduce violazione degli artt. 91 e 96 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice ha quantificato le spese di lite in curo ventiquattromila e ritenuto sussistere l'ipotesi di lite temeraria, per il medesimo importo, per l'indebita reiterazione di una controversia già definita, riassumendo il giudizio in oggetto, impropriamente sospeso, dopo la sentenza della Corte di Cassazione a sé sfavorevole, con condotta del tutto gravatoria per le controparti.

Il mezzo deduce, invero, la violazione del tariffario forense senza indicare i parametri violati e il valore della controversia e, sul piano della lite temeraria, si contesta nel merito la decisione accennando al fatto che la riassunzione è stata detetininata dall'errore del giudice nel sospendere il giudizio e che detta decisione mal si concilierebbe con la assoluzione del ricorrente sul piano penale dalle denunce formulate dalle resistenti, senza alcuna ulteriore specificazione utile.

Il motivo, come formulato, è del tutto aspecifico, riducendosi a una meria contrapposizione avverso la decisione del giudice di merito.

Ric. 2021 n. 18118 sez.

M3 - ad. 24-02-2022 -5- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per pronunciare condanna, come richiesto dalle controricorrenti, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l'attività processuale espletata e il valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna rl..3 ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.13 R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7205ATATO [OSCURATO:PERSONA].LEPIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18118-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso l'ordinanza resa nella causa n. R.G. 3835/2012 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non partecipata in data 24/02/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, l'ordinanza resa dal Tribunale di Monza, quale giudice collegiale, nella causa recante numero di registro generale 3835 del 2012, pubblicata in data 18/01/2021, che ha dichiarato inammissibili le domande proposte dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per essere intervenuto giudicato sulle stesse e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché al pagamento della somma di euro ventiquattromila ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Resistono con controricorso, depositato in ambito telematico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità del ricorso è stata ritualmente comunicata alle parti. Le sole controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria in ambito telematico. La controversia decisa dal Tribunale di Monza in composizione collegiale, impugnata in questa sede, si inserisce un esteso contenzioso — già approdato in questa sede di legittimità — che vede contrapposto l'attuale ricorrente alle sorelle [OSCURATO:PERSONA]. Più specificamente: le sorelle [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Monza per ottenere il pagamento di somme a loro spettanti. ln detta causa l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 18118 sez. M3 - ad. 24-02-2022 -2- Palmieri propose una riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni da calunnia e il pagamento di spese per prestazioni professionali. Il Tribunale rigettò le domande delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e le riconvenzionali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Milano confermò la decisione. Questa Corte di Cassazione con sentenza n. 03054 del 10/02/2020 ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale. Nel frattempo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato un altro giudizio, quello odierno, per le stesse voci di danno, giudizio sospeso in attesa della definizione del precedente. Cessata la sospensione, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto la causa e il Tribunale di Monza, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda per esistenza di precedente giudicato e lo ha condannato alle spese e ad euro ventiquattromila a titolo di art. 96, comma 3. I due motivi di ricorso censurano come segue l'ordinanza collegiale. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 40 e 295 cod. proc. civ. e della legge n. 150 del 2011. Il mezzo assume che il cumulo di due domande, di risarcimento danni e di pagamento di parcelle professionali, non consentiva la trattazione con il rito sommario. Il secondo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91 e 96, comma 3, cod. proc. civ., e censura la condanna al pagamento delle spese legali e per responsabilità processuale aggravata. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. Ric. 2021 n. 18118 sez. M3 - ed. 24-02-2022 -3- La scarna descrizione dei fatti di causa pone, di per sé sola, il ricorso ai limiti dell'inammissibilità di cui all'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Con riferimento specifico ai due motivi, il Collegio li reputa comunque inammissibili. Quanto al primo motivo, inerente alla violazione dell'art. 40 cod. proc. civ. e della L. 150/2011 il Collegio ritiene che il Tribunale ha, legittimamente, trattato con il rito sommario speciale due domande (pagamento delle parcelle professionali e risarcimento del danno da fatto illecito) sull'assunto che la seconda era di facile e pronta soluzione, e dunque ugualmente scrutinabile con rito sommario, richiamando giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4485 del 23/02/2018 Rv. 647316 - 02); ha rilevato, poi, che sulle medesime questioni era stata precedentemente avviata altra lite determinante litispendenza, poi definita con sentenza di rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva giudicato le domande inammissibili, e comunque infondate per carenza di prova, e che il giudice che aveva in precedenza trattato la causa non avrebbe dovuto sospendere il giudizio, ma cancellare la causa dal ruolo, ai sensi dell'art.40 cod. proc. civ. sussistendo litispendenza; il Tribunale ha, quindi, rilevato la sussistenza del giudicato esterno (costituito dalla sentenza n. 3054 del 2020 di questa Corte), in ragione del quale ha dichiarato inammissibili le domande riassunte in quanto ripropositive di quelle già decise. Il primo motivo di ricorso, per quanto riguarda la pronuncia di inammissibilità delle domande per sussistenza del giudicato esterno sulle medesime domande, pone una censura espressa in maniera del tutto insufficiente, in quanto in essa non si riporta il contenuto delle Ric. 2021 n. 18118 sez. M3 - ad. 24-02-2022 -4- precedenti domande attorce e della sentenza di merito confermata da questa Corte di Cassazione, in tesi statuente l'inammissibilità delle domande (in contrasto con quanto riportato dal giudice d'appello nella sentenza impugnata), in modo da rendere possibile un immediato confronto con le attuali domande, ponendo apoditticamente sotto critica «la personale inteipreta.zione della sentenrm della Corte di cassa5ione» svolta dal giudice; mentre, per quanto riguarda il rito speciale con cui si è proceduto per entrambe le domande, non si deduce sotto quale profilo si sia verificata una lesione dei diritti processuali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella trattazione delle domande con rito sommario sulla base del preliminare scrutinio svolto dal giudice secondo i parametri indicati dalle norme processuali. Con il secondo motivo il ricorso deduce violazione degli artt. 91 e 96 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice ha quantificato le spese di lite in curo ventiquattromila e ritenuto sussistere l'ipotesi di lite temeraria, per il medesimo importo, per l'indebita reiterazione di una controversia già definita, riassumendo il giudizio in oggetto, impropriamente sospeso, dopo la sentenza della Corte di Cassazione a sé sfavorevole, con condotta del tutto gravatoria per le controparti. Il mezzo deduce, invero, la violazione del tariffario forense senza indicare i parametri violati e il valore della controversia e, sul piano della lite temeraria, si contesta nel merito la decisione accennando al fatto che la riassunzione è stata detetininata dall'errore del giudice nel sospendere il giudizio e che detta decisione mal si concilierebbe con la assoluzione del ricorrente sul piano penale dalle denunce formulate dalle resistenti, senza alcuna ulteriore specificazione utile. Il motivo, come formulato, è del tutto aspecifico, riducendosi a una meria contrapposizione avverso la decisione del giudice di merito. Ric. 2021 n. 18118 sez. M3 - ad. 24-02-2022 -5- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per pronunciare condanna, come richiesto dalle controricorrenti, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l'attività processuale espletata e il valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna rl..3 ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.13 R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7205ATATO [OSCURATO:PERSONA].LEPIA
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