CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 49325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato l'imputato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Maragas, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 24 Cost. e 179 cod. proc. pen. per omessa valutazione da parte della Corte di appello della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, inviata a mezzo PEC il giorno prima dell'udienza. 2.2. Vizio di motivazione per non avere la Corte di appello applicato l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. sebbene egli fosse spontaneamente rientrato presso il proprio domicilio situazione equiparabile alla costituzione in carcere. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A seguito della verifica degli atti, a cui la Corte di legittimità ha accesso quale giudice del merito della questione processuale proposta, risulta che il difensore, la sera prima dell'udienza fissata davanti alla Corte di appello per la discussione, aveva inviato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento irritualmente, cioè a mezzo di posta elettronica, e non con posta elettronica certificata, diversamente da quanto scritto nel ricorso. La pec, diversamente dalla mail, è lo strumento che, stante l'atipicità del mezzo rispetto al deposito in Cancelleria, consente di avere certezza dell'identità del soggetto da cui proviene ed è per questo che la giurisprudenza di legittimità è stata orientata a consentirne l'utilizzo per comunicare l'impedimento a comparire del difensore ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664). Detta conclusione vale a maggior ragione in forza delle disposizioni introdotte dall'art. 24, comma 5, d. L n. 137 del 2020 che fa riferimento esclusivamente "all'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata". Nessuna nullità può, quindi, essere ipotizzata nella specie mancando una rituale comunicazione dell'impedimento del difensore dell'imputato alla Corte di appello, tale non potendosi ritenere l'invio di una semplice mail. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata nell'escludere l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. si è correttamente adeguata all'orientamento costante di questa Corte secondo cui non è sufficiente che il soggetto abbia fatto spontaneamente rientro nell'abitazione in cui è ristretto, ma è necessario che si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere (Sez. 6, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]