CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 ottobre 2021 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza in data 18 agosto 2021 del GIP del Tribunale di Caltanissetta che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi 59), 60) e 63) dell'incolpazione provvisoria, per essere stabile fornitore dell'associazione dedita al narcotraffico (capo 59) e per aver compiuto i reati scopo dei capi 60) e 63). 2. La difesa dell'indagato presenta tre motivi di ricorso e un motivo subordinato. Con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al reato di associazione dedita al narcotraffico. Espone che in un primo tempo, la mazzarinese [OSCURATO:PERSONA], moglie di un capobastone e madre di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], entrambi detenuti in carcere, aveva preso contatti con il gelese [OSCURATO:PERSONA] per acquistare modiche quantità di cocaina (contestati otto episodi di cessione dal 18 gennaio al 22 marzo 2018). A ottobre, Brancato aveva ceduto lo stupefacente ad altri soggetti (contestati quattro episodi nel capo 60). In un secondo tempo, Brancato aveva acquistato la droga da un calabrese con l'intermediazione di Medicea (contestati quattro episodi da agosto a ottobre 2108 nel capo 63). Da novembre 2018, invece, non vi erano più tracce di rapporti tra Brancato e i soggetti degli episodi precedenti. Contesta, pertanto, l'associazione. Infatti, in ciascuno degli episodi della prima fase, i contatti tra il Brancato e i mazzarinesi erano stati estemporanei. Peraltro, a quell'epoca, la Medicea e i suoi congiunti acquistavano la droga sia a Barrafranca che a Catania che in Calabria. Era emerso dalle intercettazioni dei dialoghi in carcere tra la Medicea e il figlio Giuseppe che la donna era passata solo di recente dall'acquisto di fumo all'acquisto di cocaina. Sostiene che non vi era alcuna affectio societatis del Brancato al clan Sanfilippo, come comprovato dalla decisione della Medicea di interrompere gli acquisti di droga dal Brancato e di prospettargli dopo cinque mesi di acquistare lo stupefacente dal calabrese. Sta di fatto che, nel giro di poco, il Brancato aveva preferito relazionarsi con il calabrese personalmente, senza l'intermediazione della Medicea, iniziativa approvata da [OSCURATO:PERSONA] e deprecata dal fratello Calogero, che intravedeva un pericolo nell'estromissione della madre. Con il secondo denuncia la violazione di legge per erronea applicazione (/ dell'aggravante mafiosa ai reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Osserva che l'ordinanza aveva basato l'aggravante sul fatto che il clan Sanfilippo si occupava anche di traffico di stupefacenti e che il Brancato era amico di [OSCURATO:PERSONA]. Non vi era motivazione però sul dolo intenzionale. Non erano emersi elementi per ritenere che il Brancato avesse consapevolezza della finalità dei proventi della droga. Peraltro, non era neppure certo che sapesse del clan, che, per notorio giudiziario, negli anni 2000 era rimasto dormiente a seguito della carcerazione dei maggiorenti. Con il terzo eccepisce la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari. Ricorda che l'ordinanza aveva ravvisato l'attualità e concretezza del rischio di recidiva in una serie di circostanze: L I Aio l'assiduo impegno dimostrato nello spaccio, la vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], l'organizzazione e la professionalità dell'attività, la personalità negativa perché era a capo di un'organizzazione dedita al narcotraffico come accertato con la sentenza di primo grado resa nel procedimento "Samarcanda". Osserva che dalla sentenza era emerso che era uno spacciatore solitario, che era stato imputato solo di reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, tutti commessi nel 2015, di cui uno solo in concorso con altri, che era incensurato, che non era vero che avesse accumulato illecite ricchezze, che dal gennaio 2019 aveva uno stabile rapporto di lavoro. Censura pertanto l'ordinanza nella parte in cui i Giudici avevano formulato una prognosi di pericolosità dell'indagato. In subordine, formula un quarto motivo in merito all'adeguatezza della misura cautelare, tanto più che nell'ambito del processo Samarcanda aveva rispettato gli arresti domiciliari. Nella memoria la difesa insiste sulla rescissione di ogni legame dal crimine dal 2019. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in censure di fatto inidonee a confutare la complessiva ricostruzione della vicenda associativa, di cui il Tribunale del riesame ha dato ampia evidenza. Dal vastissimo materiale indiziario acquisito, e in particolare dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione, è emerso che il Brancato era stabilmente coinvolto nei traffici di stupefacenti dei Sanfilippo, e anzi la scelta di mettere in contatto il Brancato con il fornitore calabrese rispondeva pur sempre agli interessi del clan: non solo i Sanfilippo, dopo aver messo in contatto il Brancato e il Mazzeo, vigilavano con attenzione sul rapporto, ma avevano anche cura di percepire una provvigione per ogni chilo di cocaina ceduta che era destinata, in parte, al sostentamento di altri membri del clan, in altra parte, era reinvestita in attività illecite. Dopo aver ripercorso in dettaglio tutti gli episodi criminosi, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, il Tribunale del riesame ha affermato che l'indagato era organicamente inserito nel contesto associativo, nel quale s'impegnava con estrema solerzia, affinché il gruppo disponesse di notevoli forniture di stupefacente, in particolare cocaina, per l'ulteriore commercializzazione. Va ribadito che il dolo dell'associazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Cass., Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251012), anche senza conoscere tutti gli associati o il programma in dettaglio. E' fondato invece il secondo motivo di ricorso, perché l'ordinanza ha apoditticamente ritenuto l'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen., senza motivare in merito alla consapevolezza dell'agevolazione dell'attività del clan Sanfilippo (Cass., Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01). Più in dettaglio, il Tribunale del riesame ha affermato che il Brancato era sicuramente a conoscenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] apparteneva alla Stidda, ma non ha spiegato sulla base di quali elementi fosse invece a conoscenza della devoluzione dei profitti del narcotraffico proprio al clan Sanfilippo e ai suoi affiliati. Ben vero l'ordinanza si dilunga sulla storia del clan Sanfilippo ed esamina i singoli episodi delittuosi contestati al Brancato, evidenziandone i rapporti con gli esponenti del clan. Tuttavia, non coglie il punto centrale messo in luce dalle Sezioni Unite Chioccini. Secondo l'ordinanza, il Brancato aveva conosciuto in carcere [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva segnalato alla madre, [OSCURATO:PERSONA], come soggetto affidabile. Così, una volta uscito dal carcere, il Brancato aveva iniziato a vendere lo stupefacente alla Medicea. In una prima fase delle relazioni, dal 27 febbraio 2018 ad aprile 2018, la donna aveva acquistato lo stupefacente dal Brancato, secondo le indicazioni del figlio Sanfilippo; in una seconda fase, dopo un periodo di pausa, conseguente all'arresto dei coniugi Fontana per la detenzione di cocaina acquistata proprio dal Brancato, ad agosto, l'indagato era entrato in contatto con il trafficante internazionale [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva venduto ingenti quantità di stupefacente grazie all'intermediazione della Medicea. Secondo il Tribunale del riesame, il clan Sanfilippo aveva deciso di modulare diversamente l'impegno profuso nel narcotraffico, non acquistando più singole partite di droga dal Brancato da rivendere al dettaglio, ma lucrando sull'intermediazione tra il Brancato e il Mazzeo. Per questa ragione, doveva ritenersi validata l'ipotesi accusatoria. Ritiene il Collegio che la motivazione resa sia perplessa, perché non spiega se il Brancato avesse conoscenza della perdurante operatività del clan, non bastando a tal fine il mero sospetto, ma, soprattutto, non spiega se avesse la consapevolezza proprio di agevolare gli interessi del clan mafioso. La preoccupazione dimostrata dopo l'arresto dei coniugi Fontana, anche se condivisa con i Sanfilippo, che avevano creato il contatto, non è di per sé conducente verso la prova indiziaria del dolo dell'aggravante, potendo rimanere confinata nel dolo del reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale del riesame ha desunto dal complesso quadro indiziario che una parte dei proventi del narcotraffico era destinato a rimpinguare le casse del clan e a sostenere i detenuti, tra cui i Sanfilippo, ma non ha indicato gli specifici elementi di valutazione da cui dedurre la consapevolezza del Brancato. Analoghe considerazioni valgono rispetto ai rapporti con il Mazzeo: doveva infatti una cospicua somma al clan come corrispettivo di ogni intermediazione, ma i capi detenuti erano in forte apprensione per la gestione di questo rapporto, temendo che il Brancato si gestisse in autonomia il contatto e si affrancasse da loro. Dalle intercettazioni si ricava l'interesse del clan a non perdere "l'affare" Brancato, ma, ancora una volta, non la consapevolezza o l'interesse di Brancato ad agevolare il clan. Ritenuto che il ricorrente abbia uno specifico interesse ad agire in merito, poiché il Tribunale del riesame ha giustificato la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, proprio per la presenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., s'impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al Tribunale del riesame di Caltanissetta affinché motivi puntualmente sull'elemento psicologico che deve sorreggere l'aggravante contestata. Alla stregua delle considerazioni svolte, restano assorbiti il terzo e il quarto motivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui