CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono afferenti al trattamento punitivo che, in realtà, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché deducenti violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 202