CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 agosto 1970
Cassazione n. 17391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 08/09/2022 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Potenza, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha accolto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Potenza in data 1° agosto 2022, annullando il provvedimento. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza deducendo violazione della legge penale, in relazione all'art. 648 ter.1 cod. pen. e vizio della motivazione perché carente o meramente apparente quanto al profilo del periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché tardivo. Dall'esame degli atti risulta che la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Potenza è stata depositata in data 4 ottobre 2022; la Cancelleria del Tribunale ha comunicato l'avvenuto deposito, con invio a mezzo pec ricevuto dall'Ufficio della Procura della Repubblica in data 5 ottobre 2022. Pertanto, poiché «il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza. (In motivazione la S.C. ha precisato che detto termine si applica anche qualora nel dispositivo dell'ordinanza fosse precisato che il deposito della motivazione è riservato nel termine di trenta giorni)» (così, da ultimo, Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190 - 01), il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 20 ottobre 2022, mentre il ricorso del P.M. è stato depositato soltanto il 4 novembre 2022. P.Q.M. Dichiara inammissibile il