CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13960/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entro Equestre “[OSCURATO:PERSONA]”,associazione non riconosciuta, e [OSCURATO:PERSONA], qualereferente-custode del compendio dei beni, nonché socio fondatoredel [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, associazione nonriconosciuta, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in atti;ricorrenticontroPasculli Sabina, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale incontroricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA];intimatoNumero registro generale 7197/2025Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 13960/2026Data pubblicazione 13/05/2026avverso il decreto del 05/03/2025 reso dalla Corte d’appello di Barinel procedimento di reclamo n. 1089/2024 R.G. VolontariaGiurisdizione;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiestoal Presidente del Tribunale di Bari la nomina del liquidatore CentroEquestre “[OSCURATO:PERSONA]”, avente la forma giuridica diassociazione non riconosciuta (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), inconseguenza dell’avvenuto scioglimento del sodalizio, delledimissioni presentate dal liquidatore nominato dalla presidenteNatale [OSCURATO:PERSONA] e del contrasto vigente tra gli associati inordine alla applicabilità di alcune delibere assembleari ed allagestione del patrimonio del Centro.Con decreto in data 31/05/2024, il Presidente del Tribunalenominava liquidatore dell’associazione non riconosciuta il dott.[OSCURATO:PERSONA], e poi, a seguito della rinuncia di quest’ultimo,con decreto in data 14/06/2024 il dott. [OSCURATO:PERSONA].Gli attuali ricorrenti, appresa la nomina del liquidatore giudiziale,ne chiedevano la revoca, ma il Presidente del Tribunale, disposta lacomparizione delle parti, rigettava l’istanza con decreto del[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano reclamocontro il menzionato decreto del 14/06/2024 del Tribunale di Bari,ma la Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’impugnazioneaccogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva deireclamanti e ravvisando anche altre ragioni di non fondatezzadell’impugnazione.Numero registro generale 7197/2025Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 13960/2026Data pubblicazione 13/05/2026Le medesime parti hanno, quindi, proposto ricorso percassazione avverso tale decreto della Corte d’appello, affidato a tremotivi di doglianza.Si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre LerarioRomualdo è rimasto intimato.Con nota del 17/02/2026, i ricorrenti hanno depositato alcunidocumenti, comprendenti la rinuncia alla nomina del liquidatore deldott. [OSCURATO:PERSONA], seguita dal provvedimento di revoca dellostesso, intervenuto il 27/01/2025.In data 20/02/2026 la controricorrente ha presentato istanza diriunione e trattazione congiunta del presente procedimento con ilprocedimento n. 19043/2024 vertente tra le stesse parti.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degliartt. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., nonché dei principi di diritto in tema di volontariagiurisdizione.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disposizioni att. c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per mancata indicazionedelle ragioni (di fatto e di diritto) e delle indicazioni delle norme dilegge o dei principi di diritto applicati.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.91 e 94 c.p.c., anche in relazione al d.m. n. 55 del 2014, per averela Corte d’appello condannato in proprio i reclamanti, mentre lanorma che consente di condannare in proprio i rappresentantiimpone che il giudice possa farlo solo in presenza di gravi motivi chedeve specificamente individuare nella sentenza, nella specieinesistenti, aggiungendo che il calcolo delle spese di lite era di fattoesorbitante rispetto alla procedura, tenuto conto dei parametri medi,dimidiati per la statuizione in rito, con riferimento ai procedimenti diNumero registro generale 7197/2025Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 13960/2026Data pubblicazione 13/05/2026volontaria giurisdizione di valore indeterminabile e di complessitàbassa.2. Non è opportuna la riunione del presente procedimento alprocedimento n. 19043/2024 RG pendente davanti a questa stessaCorte, richiesta dalla controricorrente, tenuto conto che si trattadell’impugnazione di provvedimenti diversi.3. I ricorrenti, con nota del 17/02/2026, hanno prodotto ladeliberazione assembleare del 25/11/2023, deducendo che, conessa, la controricorrente è stata dichiarata decaduta dalla qualità diassociata, così eccependo l’inammissibilità del controricorso.L’eccezione è senza dubbio infondata, poiché la legittimazione apartecipare al giudizio di legittimità spetta al soggetto che sia statoparte nel giudizio di merito, a prescindere dalla correttezzadell’assunzione di tale posizione, nonché dalla titolarità del rapportosostanziale, purché la qualità di parte sia stata ritenuta dal giudicenella decisione della cui impugnazione si tratta (Cass., Sez. 6-5,Ordinanza n. 15356 del 20/07/2020; Cass., Sez. 5, Sentenza n.13584 del 30/05/2017; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 20789 del02/10/2014).Nella specie, pertanto, tale legittimazione a partecipare nelgiudizio di cassazione non può essere esclusa in capo allacontroricorrente, che, anzi, ha avviato il procedimento per la nominadel liquidatore, su cui ha statuito il Presidente del Tribunale.4. Le altre produzioni documentali, effettuate con la nota del17/02/2026, non possono essere ammesse, tenuto conto che nonprevisto dall’art. 372 c.p.c.Si tratta, pertanto, di documenti che dovevano essere depositatiunitamente al ricorso per cassazione, a condizione che fossero statigià prodotti nei precedenti gradi di merito, come previsto dall’art.369 c.p.c.Numero registro generale 7197/2025Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 13960/2026Data pubblicazione 13/05/20265. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essereesaminati congiuntamente, tenuto conto della stratta connessioneesistente, rivelandosi entrambi inammissibili.5.1. Occorre, infatti, precisare che la Corte d’appello hadichiarato inammissibile il reclamo proposto dagli attuali ricorrenticontro il decreto di nomina di [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatoredel [OSCURATO:PERSONA], adottato dal Presidente dal Tribunale di Bari il14/06/2024, che, tuttavia, risulta essere stato revocato il27/01/2025, prima della proposizione del presente ricorso percassazione, come dedotto e dimostrato da [OSCURATO:PERSONA] nelcontroricorso (p. 19 del controricorso e doc. O ad esso allegato).5.2. Com’è noto, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., «Per proporre unadomanda o per contraddire alla stessa è necessario averviinteresse».Questa Corte è consolidata nel ritenere che l’interesse ad agire,previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., vaidentificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da unfatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senzail processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe unpregiudizio (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024).In numerose pronunce, questa stessa Corte ha efficacementeaffermato che l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale,consistendo nell'esigenza di ottenere un risultato utilegiuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'interventodel giudice (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7786 del29/03/2007).In tale quadro, l’interesse all'impugnazione - inteso qualemanifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cuiassenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo- deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile,identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione dellapronuncia censurata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12637 delNumero registro generale 7197/2025Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 13960/2026Data pubblicazione 13/05/202619/05/2008; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020;Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23054 del 23/08/2024).5.3. Ciò premesso, risulta doveroso il rilievo del difetto diinteresse ad impugnare per cassazione la dichiarazione diinammissibilità del reclamo contro un provvedimento che, almomento della presentazione del ricorso in sede di legittimità, erastato già revocato, non potendo i ricorrenti trarre alcun risultato utiledall’eventuale accoglimento dell’impugnazione.6. Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti hannocontestato la loro condanna in proprio e l’entità della liquidazione, èinammissibile.6.1. Con riferimento alla condanna in proprio, le parti,deducendo la violazione dell’art. 91 e 94 c.p.c., hanno affermato che«la norma che dispone la condanna in proprio dei rappresentanti,impone che il Giudice può farlo solo in presenza di gravi motivi chedeve specificamente individuare nella sentenza: ma non v’è tracciadi tanto nella ordinanza del [OSCURATO:PERSONA]».Le parti non hanno tuttavia colto la ratio della decisione, poichéil reclamo è stato dichiarato inammissibile, in primo luogo, proprioper il ritenuto difetto di legittimazione attiva dei reclamanti («… Ciòposto, l’eccezione di carenza di legittimazione attiva da parte di RagoNatale Angelina e [OSCURATO:PERSONA] è fondata. [OSCURATO:PERSONA] hanno conferito procura speciale congiuntaall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità diliquidatore del [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” e direferente/custode del compendio dei beni sociali del medesimo. LaRago è priva della qualifica di liquidatore dal momento che in data14.06.24 è stato nominato liquidatore altro soggetto conprovvedimento confermato il successivo 9.08.24. Lo stesso dicasiper il Cantatore atteso che, come già affermato dal Tribunale di Bari(R.G. 6874/2024), pronunciando in ordine ad un ricorso d’urgenzaproposto dai medesimi ricorrenti, con ordinanza-decreto n. cronol.Numero registro generale 7197/2025Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 13960/2026Data pubblicazione 13/05/202619083/2024 del 20.11.2024 “Nessuna legittimazione a conferire laprocura poteva poi spettare al Cantatore, mero custode dei beni eprivo, pertanto, di poteri di rappresentanza legale”. Peraltro, laqualifica del Cantatore di referente/custode del compendio dei benisociali del [OSCURATO:PERSONA] era fondata sul presupposto di unadelibera assembleare la cui efficacia risulta superata dalla successivanomina del liquidatore da parte del Presidente del Tribunale. Ilreclamo è, in ogni caso, inammissibile anche per le seguenti ulterioriragioni. …»).La condanna in proprio è conseguenza dell’accoglimentodell’eccezione di difetto di legittimazione attiva, esplicitata edargomentata dalla Corte d’appello.6.2. Le doglianze riferite alla quantificazione delle spese di lite sisostanziano, poi, in una generica critica che attiene al merito dellavalutazione operata dalla Corte d’appello, come tale insindacabile insede di legittimità.7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.8. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.9. Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore deldifensore della controricorrente che si è dichiarato antistatario.10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenutadalla controricorrente, che liquida in € 3.200,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dellacontroricorrente;Numero registro generale 7197/2025Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 13960/2026Data pubblicazione 13/05/2026ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, si devedare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2026.La PresidenteMaria Acierno