Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 4 dicembre 2019
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:1044
Testo integrale del provvedimento
62018CJ0413_INF
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019 – H / Consiglio
(causa C‑413/18 P) (
1
)
«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Composizione del collegio giudicante del Tribunale dell’Unione europea – Regolarità – Decisione 2009/906/PESC – Missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM) – Membro del personale nazionale distaccato – Riassegnazione a un ufficio regionale di tale missione – Competenza del capo della missione – Sviamento di potere – Domanda di risarcimento danni – Principio del contraddittorio»
1.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Estensione di un motivo precedentemente dedotto – Ricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 127, § 1, e 175)
(v. punti 27, 28, 35)
2.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Rispetto garantito dal giudice dell’Unione – Diritto a un processo equo – Consacrazione da parte della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Presa in considerazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Requisito d’imparzialità – Stesso giudice nella composizione di due collegi giudicanti che sono stati chiamati a conoscere l’uno dopo l’altro della stessa controversia – Violazione – Insussistenza
(Art. 6, § 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, commi 1 e 2; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 26, § 2, 27, § 1, e 216, § 1)
(v. punti 45‑47, 50, 51, 54, 55, 57‑60)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata – Decisione fondata su risposte e documenti che sono stati forniti da una parte dopo l’udienza e non hanno formato oggetto di dibattito in contraddittorio con la controparte – Violazione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 102‑104, 114‑116)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 aprile 2018, H/Consiglio (
T‑271/10 RENV
,
EU:T:2018:180
), è annullata.
2)
La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul terzo, quarto e quinto motivo del ricorso di annullamento nonché sulla domanda di risarcimento danni.
3)
Le spese sono riservate.
(
1
)
GU C 341 del 24.9.2018
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