Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:10
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
11 febbraio 2009
[OSCURATO:PERSONA]7/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Attribuzione di punti di merito – Principio di parità di trattamento»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede in particolare l’annullamento
della decisione del [OSCURATO:PERSONA] 15 gennaio 2007, recante diniego dell’attribuzione di un terzo punto di merito per l’esercizio
di valutazione 2003.
Decisione:
Le decisioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha negato l’attribuzione di un terzo punto di merito al ricorrente per l’esercizio
di valutazione 2003 sono annullate. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Massime
1.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti
(Statuto dei funzionari, art. 45)
2.
Funzionari – Parità di trattamento – Nozione
1.
Per valutare i meriti da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale, mentre il controllo del giudice comunitario
deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione dell’amministrazione,
quest’ultima si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente
errato. Il Tribunale della funzione pubblica non può dunque sostituire la sua valutazione delle qualificazioni e dei meriti
dei candidati a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.
Il potere discrezionale così riconosciuto all’amministrazione è tuttavia limitato dalla necessità di procedere allo scrutinio
per merito comparativo dei funzionari con cura e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio di
parità di trattamento. In pratica, tale scrutinio dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti d’informazione
e di elementi informativi comparabili.
L’esigenza di procedere ad un esame del genere su base paritaria nonché il carattere limitato del numero di punti di merito
disponibili impongono che tali punti siano attribuiti ai funzionari più meritevoli, nell’ordine decrescente di merito, sino
ad esaurimento del contingente di punti. Se, in occasione dello scrutinio per merito comparativo così effettuato, viene accertato
che taluni funzionari presentano meriti equivalenti, occorre attribuire ai detti funzionari un numero di punti di merito identico.
In caso di numero insufficiente di punti, la scelta tra più ex-aequo dev’essere effettuata in base a considerazioni accessorie
come l’anzianità.
(v. punti 42-44)
Riferimento:
Corte: 3 aprile 2003, causa C‑277/01 P, [OSCURATO:PERSONA]/Samper (Racc. pag. I‑3019, punto 35)
Tribunale di primo grado: 30 novembre 1993, causa T‑76/92, Tsirimokos/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1281, punto 21); 6 giugno
1996, causa T‑262/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑739, punto 66); 9 aprile 2003, causa T‑134/02, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 41); 13 aprile 2005, causa T‑353/03, Nielsen/Consiglio (Racc. PI
pagg. I‑A‑95 e II‑443, punto 58 ), e 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punto 93)
2.
Sussiste violazione del principio di parità di trattamento allorché a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto
e di diritto non presentino alcuna differenza essenziale, è riservato un trattamento diverso e allorché situazioni diverse
sono trattate in modo identico. Costituisce quindi violazione del principio di parità di trattamento l’obbligo che un funzionario
dimostri, per poter ottenere lo stesso numero di punti di merito dei funzionari con i quali è stato messo a confronto, che
i propri meriti sono superiori a quelli di questi ultimi.
(v. punti 45 e 49-59)
Riferimento:
Corte: 4 febbraio 1982, causa 817/79, Buyl e a./Commissione (Racc. pag. 245, punto 29), e 11 luglio 1985, causa 119/83, Appelbaum/Commissione
(Racc. pag. 2423, punto 25)
Tribunale di primo grado: 7 febbraio 1991, cause riunite T‑18/89 e T‑24/89, Tagaras/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑53,
punto 68)