CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 12540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2/12/2020, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA], evidenziandone i precedenti, l'assenza di prospettive lavorative, il negativo contesto socio-ambientale, essendo stati alcuni dei reati dallo stesso commessi presso il campo nomadi in cui egli avrebbe inteso fruire la misura alternativa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Stojanovic, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di pericolosità sociale. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza abbia formulato tale giudizio a partire dai risalenti precedenti penali, nonostante che egli da oltre dieci anni non commetta reati. 3. Il ricorso ha carattere rivalutativo e propone censure di fatto non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni, congrue e logiche, poste a base del provvedimento impugnato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] N1' helUìapchi iLAW [OSCURATO:PERSONA] C