CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], nel procedimento nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SR), il 9 agosto 1973; avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2022, del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del decreto impugnato; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza resa il 18 marzo 2020, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila accoglieva la richiesta di [OSCURATO:PERSONA]Avola, detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., di poter acquistare al sopravvitto gli stessi generi alimentari previsti per i detenuti comuni e di cucinarli al di fuori delle fasce orarie previste dalla circolare del 12 novembre 2018, che consente la cottura dei cibi solo tra le ore 11 e le 13 e tra le ore 16.30 e le 18. Il provvedimento veniva confermato dal tribunale di sorveglianza, ma parzialmente annullato da questa Corte, con sentenza del 15 luglio 2021, per la parte relativa alla determinazione delle fasce orarie per la cottura dei cibi. Il giudice di merito, secondo quanto rilevato, non aveva fornito una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato abbia costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento di tale possibilità al detenuto e le eventuali concrete esigenze organizzative vigenti all'interno della sezione 41-bis Ord. pen. dell'istituto ove è ristretto D'Avola (che potrebbero giustificare una differenziazione delle regole rispetto a quelle adottate nelle sezioni a circuito ordinario) e quindi atto del tutto avulso rispetto al perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato. In sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha nuovamente respinto il reclamo, confermando che la limitazione degli orari previsti per la cottura dei cibi determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti comuni e detenuti sottoposti a regime differenziato. Il Ministero della Giustizia propone nuovamente ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo d'impugnazione, violazione degli artt. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.; 1, 35 e 41-bis ord. pen. e 13 d.P.R. 230 del 2000. Sostiene il ministero che il Tribunale di Genova non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi stabiliti da questa Corte, nella parte in cui non avrebbe tenuto conto né della concreta struttura della casa circondariale (composta, oltre che dalle sezioni 41-bis, dalla sola sezione "[OSCURATO:PERSONA]", dove sono ristretti pochi detenuti ed in gran parte addetti ad attività lavorativa proprio nelle sezioni speciali), né, comunque, delle diverse esigenze di ciascuna categoria di detenuti (che in sé giustificherebbero una diversa regolamentazione). [OSCURATO:PERSONA] Il ricordo è infondato. Oggetto del presente giudizio è la legittimità dell'ordinanza resa dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, all'esito del rinvio disposto da questa Corte, relativa alla legittimità o meno del divieto di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie stabilite. Con la sentenza che ha disposto il rinvio, questa Corte ha già precisato come il diritto individuale (tale è la posizione del detenuto in materia di cottura dei cibi ed acquisto di generi alimentari) può essere legittimamente compresso nei confronti dei detenuti sottoposti a trattamento differenziato ai sensi dell'art.41-bis ord. pen., ove tale limitazione sia funzionale all'esigenza di perseguire e consolidare il ripristino dell'ordine e della sicurezza. Cosicché, laddove l'intervento non scaturisca dalla necessità di perseguire e consolidare suddette finalità preventive, il trattamento ordinario deve riespandersi. Su tali presupposti, ha ritenuto necessario che il Tribunale di sorveglianza chiarisse se la previsione di fasce orarie, stabilita nell'istituto stesso, fosse prevista solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato e fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria. L'Amministrazione, anche in questa sede, ha giustificato l'esistenza di una previsione differenziata (nello specifico, alcuna limitazione era prevista per i detenuti comuni, a fronte di una specifica limitazione imposta ai detenuti sottoposti a trattamento differenziato) alla luce della particolare composizione della casa circondariale e delle diverse esigenze delle singole tipologie di detenuti. In particolare, nella casa circondariale di L'Aquila, oltre alle sezioni sottoposte a trattamento differenziato, vi sarebbe solo la sezione "[OSCURATO:PERSONA]", composta da pochi detenuti, ristretti in celle cumulative e in gran parte addetti ad attività lavorative per le sezioni 41-bis. Cosicché, la previsione una limitazione anche per tale tipologia dei detenuti avrebbe pregiudicato l'effettiva fruizione delle facoltà proprio dei detenuti comuni, perché si sarebbe venuta a creare una sovrapposizione di orari (rispetto a quelli di lavoro) e una concentrazione di esalazioni dannose per la salubrità dell'ambiente (a causa della presenza di più persone nella stessa cella). La differente regolamentazione, quindi, sarebbe ragionevole e giustificata dalla necessità di contemperare le esigenze organizzative dell'amministrazione con i diritti individuali (ma differenziati) dei singoli detenuti. Le deduzioni non sono corrette. L'Amministrazione non ha giustificato il differente trattamento in funzione dell'esigenza di conservare l'efficacia preventiva del regime detentivo speciale: si è limitata ad esporre le specifiche esigenze organizzative sottese alla disciplina regolamentare dettata, che, tuttavia, per quanto osservato, non rappresentano in sé elemento sufficiente a giustificare un trattamento differenziato fra i detenuti. In altri termini, l'Amministrazione non spiega la ragione per cui analoga libera facoltà (prevista per i detenuti di altre sezioni) non sia prevista per i detenuti a trattamento differenziato: spiega il perché non sia possibile limitare gli orari dei detenuti comuni, ma non dà conto della necessità di imporre tale limitazione ai detenuti in regime differenziato. In conclusione, il ricorso deve es