CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura in- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona delcommissario liquidatore pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso, giusta procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente e ricorrente incidentale –avverso il decreto del Tribunale di Firenze, depositato in data 5/3/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17475/2020Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 16339/2026Data pubblicazione 26/05/20261. Con il decreto impugnato il Tribunale di Firenze – decidendosull’opposizione allo stato passivo presentata dal Comune di Scandicci, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] – ha rigettato la così propostaimpugnazione, confermando il provvedimento di diniego dell’istanza diammissione al passivo.1.1 Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal Comune diScandicci quest’ultimo aveva lamentato la mancata ammissione del credito dieuro 4.833.256,32 vantato per la irrogazione di sanzioni amministrative neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] – in liquidazione coatta amministrativa condecreto ministeriale del 22/10/2015 –, conseguenti alla vendita del diritto disuperficie di alloggi di edilizia economica e popolare del comparto di Cerbaiaa prezzi superiori rispetto a quelli previsti dalla Convenzione che regolava ilp.e.e.p.1.2 Il commissario liquidatore, con nota del 10/5/2018, aveva infatticomunicato lo stato passivo, non ammettendo il predetto credito perché nécerto, né liquido, né esigibile.1.3 Il Tribunale evidenziava che - per quanto concerneva il credito insinuatoper le sanzioni maturate per il mancato rispetto della convenzione del p.e.e.p.del comparto Cerbaia - il T.A.R. Toscana, con la sentenza n. 265 del20/2/2019, aveva dichiarato prescritto il predetto credito perché eranodecorsi più di cinque anni dalla commissione delle violazioni (e cioè dallastipulazione dei contratti di vendita dei diritti di superficie a un prezzomaggiorato rispetto a quello indicato nella predetta convenzione urbanistica),violazione per la quale erano maturati i crediti del Comune a titolosanzionatorio, applicandosi al caso specie l’art. 28 l. 689/2001.1.4 Il Tribunale dichiarava dunque di non potersi “discostare dalle valutazionidi merito in ordine all’esistenza del credito effettuate dal GiudiceAmministrativo alla cui giurisdizione sono rimesse ai sensi dell’art. 133 lett.a) n. 2 c.p.a.Numero registro generale 17475/2020Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 16339/2026Data pubblicazione 26/05/2026Aggiungeva che il “diretto effetto della pronuncia del TAR Toscana del 2019[era], quindi, la non ammissione, neppure con riserva (così come richiestodall’opponente in comparsa conclusionale) del credito oggetto di ricorso”.Concludeva nel senso che, “oltre a non potersi discostare dalla pronuncia delTAR Toscana del 2019 (in quanto il G.A. ha giurisdizione esclusiva in materia),non può essere vincolato da una pronuncia di accertamento negativo –esorbitando questa ipotesi da quelli vincolanti di cui all’art. 96 l. fall.”.2. Il decreto, pubblicato il 5/3/2020, è stato impugnato dal COMUNE DISCANDICCI con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui UNICASOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, col quale ha anchepresentato ricorso incidentale articolato su due motivi.Il Comune di Scandicci ha depositato controricorso al ricorso incidentale.Il P.g. ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quelloincidentale.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il comune ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.133, lett. a, n. 2, cod. proc. civ., dell’art. 96, comma 3, n. 1 e n. 3, l. fall. edegli artt. 52, 92 e ss. l. fall., in quanto il Tribunale non ha ammesso il creditoinsinuato con riserva ai sensi dell’art. 96, terzo comma, n. 1, l. fall., qualecredito condizionato sul quale sussisteva la giurisdizione esclusiva aconoscerne del giudice amministrativo.2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 28 della legge n.689/1981, dell’art. 35 della legge n. 865/1971, degli artt. 1382 e 2935 c.c.,dell’art. 11 della legge n. 241/1990, nonché dell’art. 9 della Convenzione del25.6.2000.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazionedegli artt. 95 e ss., 194 e ss. l. fall., ed in particolare dell’art. 209, nonchéNumero registro generale 17475/2020Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 16339/2026Data pubblicazione 26/05/2026degli artt. 1353 e 1183 e ss. c.c. ed infine per “Travisamento dei fatti e difettodei presupposti. Ingiustizia e illogicità manifeste. Erroneità dellamotivazione”.3.1 Il primo motivo di ricorso per cassazione è fondato ed il suo accoglimentodetermina anche l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e delricorso incidentale (articolato sulle spese del giudizio di merito).Ha invero ragione l’ente ricorrente a reclamare la sua ammissione con riservaal passivo fallimentare, quale credito condizionale ex art. 96, terzo comma,n. 1, l. fall.Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha anche recentemente affermatoche, in caso di insinuazione allo stato passivo fallimentare di un credito chesia contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità e per il quale sussistala devoluzione della materia alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il creditocome condizionale, con conseguente sua ammissione con riserva, dasciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo (Cass. Sez. U.,n. 33944 del 5/12/2023; cfr. anche: Cass. Sez. U, Sentenza n. 12371 del16/5/2008; Sez. U, Sentenza n. 11073 del 3/7/2012; Sez. U, Ordinanza n.15200 del 21/7/2015).Orbene, nel caso di specie risulta pacifico che sussista la giurisdizione delgiudice amministrativo in tema di impugnazione dei provvedimentisanzionatori, resi nella materia della edilizia economica e popolare, sicché ilgiudice fallimentare avrebbe dovuto limitarsi ad ammettere, con riserva, ilcredito insinuato, come credito condizionale, ai sensi del sopra richiamato art.96, terzo comma, n. 1, l. fall., senza null’altro aggiungere. Ed invero leconsiderazioni svolte espressamente dal Tribunale in punto di “condivisione”delle decisioni del T.a.r. (allorquando le stesse ancora non erano stateimpugnate) risultano un fuor d’opera, posto che, in presenza di altragiurisdizione speciale, il giudice fallimentare deve arrestare la sua cognizione,in attesa della decisione del giudice speciale, ed ammettere pertanto il creditoinsinuato al passivo con la clausola di riserva, riserva quest’ultima che saràsciolta solo all’esito della definizione del giudizio celebrato innanzi al giudicegiurisdizionalmente competente a conoscere la pretesa creditoria.Numero registro generale 17475/2020Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 16339/2026Data pubblicazione 26/05/2026Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato per una rilettura dellavicenda processuale alla luce dei principi di diritto sopra ricordati e qui dinuovo affermati. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso per cassazione; dichiara assorbitii restanti motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa il decretoimpugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Firenze, indiversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026Il Presidente