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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 1971

Cassazione n. 39022/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1971

421. avverso la sentenza del 08/0/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono manifestamente infondati perché la sentenza appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto tardivamente sollevata l'eccezione di nullità della perquisizione domiciliare per mancato avviso a farsi assistere da difensore di fiducia evidenziando, altresì, che l'atto aveva fatto immediatamente seguito alla perquisizione del veicolo e personale per i quali l'avviso era stato dato; Considerato, altresì, che il motivo che denuncia vizio di motivazione sulla sussistenza del reato per mancato accertamento sulla sostanza, essendo inidoneo il narcotest è stato esaminato dalla Corte di merito che ha evidenziato come le concrete modalità della condotta, fossero esaustive sulla natura stupefacente di quanto trovato in possesso dell'imputato in ragione della tipologia e caratteristiche della sostanza (tipo marijuana) già confezionata in dosi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1971 421. avverso la sentenza del 08/0/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono manifestamente infondati perché la sentenza appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto tardivamente sollevata l'eccezione di nullità della perquisizione domiciliare per mancato avviso a farsi assistere da difensore di fiducia evidenziando, altresì, che l'atto aveva fatto immediatamente seguito alla perquisizione del veicolo e personale per i quali l'avviso era stato dato; Considerato, altresì, che il motivo che denuncia vizio di motivazione sulla sussistenza del reato per mancato accertamento sulla sostanza, essendo inidoneo il narcotest è stato esaminato dalla Corte di merito che ha evidenziato come le concrete modalità della condotta, fossero esaustive sulla natura stupefacente di quanto trovato in possesso dell'imputato in ragione della tipologia e caratteristiche della sostanza (tipo marijuana) già confezionata in dosi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 39022/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris