CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del 16 gennaio 2020, con la quale il Tribunale di Messina ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per avere percepito indebitamente l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista per i lavoratori subordinati per i periodi dal 28 aprile 2010 al 27 dicembre 2010, dal 22 settembre 2012 al 23 maggio 2013 e dall'8 dicembre 2013 all'8 agosto 2014, nonché l'indennità di disoccupazione ridotta per l'anno 2011, percepita nell'anno 2012, per la somma complessiva di euro 20.096,96, dichiarando all'INPS di essere assunta quale lavoratrice subordinata della società [OSCURATO:SOCIETA]. nei periodi dal 3 marzo 2009 al 20 aprile 2010, dal 2 maggio 2010 al 3 settembre 2012 e dal 15 giugno 2013 al 30 novembre 2013. In particolare, il Giudice di secondo grado, in linea con quanto accertato nel giudizio di primo grado, ha rilevato che le indebite riscossioni, sono state conseguite sulla base della falsa dichiarazione all'INPS della sussistenza di un pregresso rapporto di lavoro subordinato, che costituiva condizione necessaria per conseguire le prestazioni assistenziali, risultato in realtà insussistente, atteso che l'imputata pur essendo stata formalmente assunta quale dipendente, in realtà collaborava senza vincolo di subordinazione con il proprio coniuge nella gestione di una attività di ristorazione. La natura giuridica del rapporto di lavoro è stata accertata sulla base delle testimonianze assunte che hanno escluso che l'imputata avesse un vincolo di orario, né è stato possibile verificare quale fosse la sua precisa retribuzione 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio della motivazione in merito all'accertamento dell'insussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato desunto solo dal legame coniugale con l'amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. Si obietta per contro che l'imputata ha lavorato come dipendente con versamento di tutti i contributi dovuti sulla retribuzione percepita ed è risultata regolarmente assunta. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione in merito all'accertamento della falsità dell'attestazione del rapporto di lavoro, anche sotto il profilo della volontà e consapevolezza del carattere indebito dell'erogazione. Al riguardo si osserva che la difficoltà obiettiva di inquadramento del rapporto di lavoro nel contesto di una impresa familiare, rende verosimile l'ipotesi di un errore sul fatto scusabile ai sensi dell'art. 47 cod. pen. Si lamenta la mancata applicazione degli strumenti ermeneutici e normativi necessari ai fini dell'accertamento dei fatti. 2.3. Con il terzo motivo deduce omessa valutazione in merito al superamento della soglia prevista dall'art. 316 ter cod. pen. che non è stata oggetto di alcuna valutazione da parte della Corte di appello anche sotto il profilo della verifica dell'elemento psicologico del reato, trattandosi di elemento costitutivo del reato e non di una condizione obiettiva di punibilità. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione per travisamento della prova.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi in merito all'accertamento sulla natura del rapporto di lavoro, come anche il correlato quarto motivo, sono inammissibili perchè, il ricorrente, pur denunziando formalmente l'illogicità della motivazione, non evidenzia la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito in sede di legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, che appaiono nella specie univocamente indicative dell'esistenza di un rapporto di collaborazione familiare, non riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato per la riscontrata assenza degli indici che connotano la subordinazione (vincolo dell'orario di lavoro; obbligo di presenza; predeterminazione delle mansioni; presenza costante sul luogo di lavoro; sottoposizione a poteri di vigilanza e poteri disciplinari del datore di lavoro; retribuzione costante a periodi prestabiliti). 2. Quanto alle censure relative all'accertamento della consapevolezza del carattere indebito dell'erogazione, si tratta nuovamente di rilievi che investono unicamente la valutazione del compendio probatorio e che non risultano neppure essere stati dedotti nei motivi di appello. In ogni caso, la lamentata difficoltà obiettiva di inquadramento del rapporto di lavoro nel contesto di una impresa familiare non trova in verità alcun riscontro nelle prove testimoniali assunte, da cui è stato tratto coerentemente l'opposto convincimento della piena consapevolezza da parte dell'imputata della falsa attestazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e conseguentemente anche del carattere indebito dell'erogazione delle indennità di disoccupazione riscosse. 3. Infine, deve rilevarsi che il tema del superamento della soglia di punibilità prevista dal secondo comma dell'art. 613-ter cod. pen. - articolato nel terzo motivo - non è stato dedotto nei motivi di appello, e pertanto, presupponendo accertamenti di fatto riservati al giudizio di merito, non può essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità anche perché non possono essere dedotte con 3 d‘_7 il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577). Trattandosi di un importo complessivo di circa ventimila euro, senz'altro superiore alla soglia di 3.999,96 euro prevista dall'art. 361-ter, comma 2, cod. proc. pen., al di sotto della quale trova applicazione solo una sanzione amministrativa, la questione andava dedotta nei motivi di appello per la verifica dell'esatta determinazione degli importi per ciascuna singola richiesta del contributo di disoccupazione, dipendendo dalle modalità di presentazione della domanda e di liquidazione degli importi l'eventuale ripartizione dei singoli pagamenti ai fini del cumulo o meno degli assegni corrisposti in tempi diversi per il superamento della soglia, dovendosi tenere conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario e non di quella allo stesso corrisposta con cadenza periodica ove le erogazioni conseguano ad una iniziale ed unitaria condotta (Sez. 6 n. 45917 del 23/09/2021, Prigitano, Rv. 282293). Sul piano delle preclusioni processuali, si è osservato che quando il ricorso per cassazione è ab origine affetto da inammissibilità non può considerarsi idoneo ad instaurare un rapporto di impugnazione e, di conseguenza, risultano inibiti i poteri officiosi del giudice, compresa la possibilità di rilevare d'ufficio le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 32 del 02/11/2009, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 33542 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cavalera; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale). In base a questa giurisprudenza le cause di inammissibilità sono soggette ad un regime unitario (dal momento che producono il medesimo risultato, quello di non consentire la trattazione del "merito") e in presenza di una fattispecie di invalidità della impugnazione non si stabilisce un valido rapporto processuale. Ed anche la manifesta infondatezza, in quanto collocata tra le cause di inammissibilità, non è idonea a fornire la forza propulsiva all'atto di impugnazione per accedere all'ulteriore grado del processo. È solo nel caso di pena illegale, per aboliti° criminis o per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, che nonostante il ricorso inammissibile vengono giustificate deroghe a tale principio in ragione del'eccezionale possibilità di incidere in executivis sul provvedimento in relazione al quale si è formato il giudicato formale, così come previsto dall'art. 673 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA] e n. 23428 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bracale; e da ultimo Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto), e sempre che non si tratti di inammissibilità per tardività del ricorso (Sez. U, n.47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106). Pertanto, anche la verifica del superamento della soglia di punibilità, che pure può integrare una causa di obbligatoria immediata declaratoria di non punibilità in ogni stato e grado del processo a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., non può trovare spazio di cognizione nel giudizio di legittimità in presenza di ricorso inammissibile. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila