CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 35880/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2765/2025 CC - 03/10/2025 R.G.N. 20993/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Mare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al secondo motivo, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35880/2025 Roma, lì, 03/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 05 febbraio 2025 la Corte di appello di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 09 dicembre 2021, divenuta irrevocabile in data 18 marzo 2022, di condanna alla pena di anni due di reclusione per il delitto di bancarotta fallimentare commesso nel 2013 e il 08/01/2019. La Corte ha ritenuto sussistente la causa di revoca di diritto di cui all'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., avendo il [OSCURATO:PERSONA] riportato, con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia in data 12 marzo 2023 e irrevocabile in data 01 novembre 2023, la condanna alla pena di anni uno di reclusione per un delitto anteriormente commesso, e quindi ad una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, supera il limite di cui all'art. 163 cod. pen. La Corte ha respinto, invece, la richiesta subordinata del ricorrente, di ritenere sussistente la continuazione tra i reati di cui alle due predette sentenze e quello di omesso versamento dell'IVA commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 08 luglio 2021, irrevocabile il 28 aprile 2022, non avendo il richiedente allegato il relativo titolo esecutivo, ed essendo la sua istanza eccedente rispetto ai limiti di una domanda riconvenzionale, in quanto estranea alla richiesta del pubblico ministero. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la “erroneità” dell'ordinanza impugnata in relazione ad entrambe le questioni decise. La sospensione condizionale non poteva essere revocata perché la sentenza a pena sospesa era nota al giudice del merito, il quale però non ha provveduto a revocare il beneficio, pur potendo rilevare la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen. La decisione della Corte di appello di Perugia, quale giudice del merito, di non revocare la sospensione condizionale, è divenuta definitiva, e non può essere sovvertita dal giudice dell'esecuzione. Il diniego dell'applicazione dell'istituto della continuazione è errato perché i reati di cui alle tre condanne sono stati commessi dal ricorrente nell'ambito della sua attività aziendale, omettendo gli adempimenti fiscali e contabili allo scopo di ritardare il fallimento, poi intervenuto. La Corte ha errato nel respingere la domanda per avere egli omesso di allegare il titolo esecutivo, dal momento che l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. prescrive al giudice di acquisire i documenti necessari, senza imporre alcun onere al richiedente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo, cioè la richiesta di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. L'unico motivo proposto è infondato nella parte in cui lamenta l'erroneità della revoca della sospensione condizionale da parte del giudice dell'esecuzione, e sotto tale profilo esso deve essere rigettato. Il ricorrente richiama, genericamente, la giurisprudenza di questa Corte in merito alla rilevanza della conoscenza, da parte del giudice del merito, di una causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale. Tale giurisprudenza, però, attiene alla possibilità per il giudice dell'appello di revocare la sospensione condizionale concessa dal giudice di primo grado in presenza di cause ostative, possibilità esclusa se la concessione è avvenuta nonostante fosse nota al giudice la loro esistenza. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «Il giudice di appello può revocare ex officio la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo» (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Rv.283712). Anche in tal caso, peraltro, si è affermato che il potere di revoca del giudice della cognizione non è alternativo a quello del giudice dell'esecuzione, essendo il suo intervento previsto come solo possibile e non obbligatorio, per cui «ove il giudice di appello non si sia pronunciato, a seguito di impugnazione o richiesta del pubblico ministero ovvero d'ufficio, sulla questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio, non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in fase esecutiva» (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Rv. 282076, in motivazione). Nel presente caso, invece, la causa ostativa alla concessione del beneficio è insorta a seguito della pronuncia di secondo grado, ed avrebbe potuto essere fatta valere solo con la sua definitività, potendo detta pronuncia essere ribaltata o modificata con l'impugnazione, con conseguente eliminazione della causa ostativa stessa. Deve sottolinearsi, altresì, che questa Corte, nel suo massimo consesso, ha stabilito che «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita» (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004). Il giudice di appello, pertanto, non può procedere alla revoca di ufficio della sospensione condizionale concessa in presenza di una causa ostativa, se la parte impugnante non abbia formulato il relativo motivo di appello. Nel presente caso si ignora se la Corte di appello di Perugia, che ha emesso la propria sentenza in data 12 marzo 2023 e irrevocabile in data 01 novembre 2023, fosse stata investita anche della questione della revocabilità della sospensione condizionale concessa dal Tribunale di Pescara con la sentenza del 09 dicembre 2021, divenuta irrevocabile in data 18 marzo 2022, ovvero se la revoca del beneficio sia stata formalmente richiesta: se la questione non è stata mai sollevata, il giudice di appello non aveva il potere di disporre d'ufficio tale revoca, per cui non può essersi formato, sul punto, alcun giudicato. La decisione dl giudice dell'esecuzione, pertanto, è stata emessa legittimamente, non vertendosi nell'ipotesi della sussistenza di concessione della sospensione condizionale da parte del giudice di primo grado in presenza di una causa ostativa, e non essendosi peraltro formato alcun giudicato preclusivo a seguito dell'omessa revoca del beneficio da parte del giudice di appello. 3. Il ricorso è fondato, invece, nella parte in cui censura la decisione del giudice dell'esecuzione di rigettare la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate. Il giudice non ha esaminato la richiesta nel merito, peraltro affermandone, di fatto, la non manifesta infondatezza bensì riconoscendole «un qualche fumus di fondatezza», ma l'ha respinta ritenendo non assolto dall'istante l'onere di allegazione dei titoli esecutivi oggetto della domanda, e comunque non proponibile la domanda stessa, perché esorbitante rispetto ai limiti di una domanda riconvenzionale, rappresentati dal perimetro dell'istanza proposta originariamente dal pubblico ministero. Le due affermazioni, di natura processuale, sono errate. 3.1. In primo luogo la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione è stata legittimamente formulata dal ricorrente, che non è tenuto ad adeguarsi all'istanza originaria, avanzata dal pubblico ministero, né a limitare eventuali richieste al perimetro dettato da tale istanza. Secondo questa Corte, infatti, «Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre» (Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, Rv. 271457). Con specifico riferimento alla richiesta di applicazione della continuazione, poi, è stato stabilito che «anche nel corso di un procedimento esecutivo avente un diverso oggetto, la parte privata può introdurre una domanda di applicazione della disciplina del reato continuato, prevista in via autonoma dall'art. 671 cod. proc. pen., sempre che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, venga garantito alla parte pubblica - la cui presenza è necessaria ai sensi dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen. - un termine per controdedurre» (Sez. 3, n. 47266 del 04/11/2005, Rv. 233261). Il rilievo contenuto nell'ordinanza impugnata, sia pure in forma subordinata ed apparentemente non decisiva, di una eccedenza della domanda del ricorrente «rispetto all'alveo di una riconvenzionale», è pertanto infondato e ultroneo, avendo la parte privata il potere di formulare tale domanda, indipendentemente dall'oggetto del procedimento esecutivo, ed avendo pertanto il giudice dell'esecuzione il dovere di esaminarla e di rispondere ad essa. 3.2. Anche il secondo rilievo mosso dal giudice dell'esecuzione, e in base al quale la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione è stata dichiarata non accoglibile, è infondato. L'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., relativo all'applicazione della disciplina del reato continuato, stabilisce che «Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'art. 671, comma 1, del codice, sono acquisite di ufficio». Il condannato, pertanto, non è obbligato ad allegare alla sua richiesta le copie delle sentenze in relazione alle quali chiede l'applicazione dell'istituto della continuazione, perché qualora esse non siano nella disponibilità del giudice, sia quello della cognizione, sia quello dell'esecuzione, questi è tenuto ad acquisirle d'ufficio. Questa Corte, infatti, ha stabilito che «Ai fini del riconoscimento della continuazione in executivis, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava, tra l'altro, dalla esplicita previsione dell'art.186 disp. att. cod. proc. pen., che riguarda espressamente l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione» (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Rv. 265011). Di conseguenza, la domanda avanzata dal ricorrente non poteva essere respinta a causa di un suo asserito mancato rispetto dell'onere di allegazione, non sussistendo tale onere, nel caso di specie, ed avendo egli, secondo quanto riportato nell'ordinanza stessa, indicato in modo completo la terza sentenza in relazione alla quale chiedeva il riconoscimento della continuazione, così consentendo al giudice di acquisire d'ufficio detto titolo esecutivo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto quanto alla censura in merito alla revoca della sospensione condizionale disposta dall'ordinanza impugnata, e deve, invece, essere accolto quanto al rigetto della richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione tra le tre sentenze citate dal ricorrente stesso, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio su questo punto, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 03 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]