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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 ottobre 2025

Cassazione n. 14732/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Potenza rigettava la richiesta proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere con riguardo ai delitti di detenzione illecita di stupefacenti, detenzione e porto di arma con matricola abrasa e ricettazione della stessa.2.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 192, comma 3, 273 cod. proc. pen.; vizio di motivazione.

L'ordinanza impugnata risulterebbe emessa in palese violazione dei canoni di legge, sotto molteplici profili.

In primo luogo, si fonderebbe quasi esclusivamente sulle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], giudicato attendibile soltanto in parte (quella a carico del ricorrente), a fronte di un palese mendacio su altra parte (quella concernente la moglie), il che avrebbe imposto un vaglio critico molto rigoroso, invece del tutto assente.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe indicato, quali riscontri, elementi privi di capacità dimostrativa autonoma, quanto al concorso del [OSCURATO:PERSONA] nei reati.

Ancora, la motivazione risulterebbe carente nella parte in cui ometterebbe di considerare specifici elementi di segno contrario evidenziati dalla difesa.

Infine, analogo vizio riguarderebbe il concorso del ricorrente nei reati di cui ai capi 2) e 3), con i quali, tra l'altro, si contesterebbe di aver ricettato un oggetto dallo stesso mai visto; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura.

In ordine al primo profilo, il pericolo concreto ed attuale di reiterazione sarebbe ricavato da un non occasionale inserimento del ricorrente in contesti criminali organizzati, del quale, tuttavia, mancherebbe ogni riscontro, evidentemente necessario a fronte di un soggetto sostanzialmente incensurato.

Quanto poi alla misura da adottare, l'ordinanza non esaminerebbe la richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, limitandosi ad una formula stereotipata; - infine, si contesta l'omessa motivazione con riguardo alla violazione del divieto di custodia cautelare di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., contenuta in una memoria difensiva del 20/10/2025 sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato, così da configurare un'omessa motivazione.

La difesa ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato limitatamente all'ultima censura.

4. Con riguardo al primo motivo, relativo ai gravi indizi di colpevolezza, il Collegio rileva che l'ordinanza è del tutto priva dei vizi denunciati, non potendo dunque essere censurata quanto alla valutazione frazionata delle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], all'esistenza di riscontri esterni a queste, all'omessa valutazione di argomenti difensivi e, infine, agli elementi indizianti relativi ai reati di detenzione e porto di arma con matricola abrasa e di ricettazione della stessa. 2 -7c4.1.

Con particolare riferimento al primo profilo, il Tribunale ha innanzitutto sottolineato che l'arresto del ricorrente, di Baglioli e di sua moglie Golia aveva costituito l'esito di un'attività di indagine conclusasi il 20/9/2025, nell'ambito della quale la polizia giudiziaria - pedinando a lungo i tre - aveva riscontrato gli spostamenti di questi, su macchine diverse (una delle quali, peraltro, ad un certo punto sostituita dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Golia), dalla Basilicata in direzione Nord, fino al loro incontro, una prima volta, presso la stazione di servizio di [OSCURATO:PERSONA], peraltro dopo ben 8 videochiamate tra il ricorrente e gli altri due.

In un secondo momento, i tre - recatisi nei pressi di Afragola - si erano quindi incontrati con un'altra persona, non identificata, che aveva consegnato un ingente quantitativo di cocaina (pari a quasi 3,5 chili), oltre ad un'arma carica, che [OSCURATO:PERSONA] aveva riposto nella propria vettura.

A quel punto, il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due erano risaliti nelle rispettive auto, ed erano ripartiti; erano stati quindi fermati, separatamente, e tratti in arresto.

4.2. Tanto premesso, la Corte rileva che questa analitica ricostruzione in fatto, non contestata nel ricorso, costituisce un solido argomento, nell'ordinanza impugnata, per riscontrare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale - a differenza del [OSCURATO:PERSONA] - ha ammesso i propri addebiti, riferendo di essersi accordato proprio con il ricorrente per il trasporto della merce da Napoli.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per contro, è stato ritenuto inattendibile con riguardo alla posizione della moglie Golia, che aveva cercato di scagionare, negandole ogni coinvolgimento.

4.3. Ebbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata non risulta affatto viziata nella parte in cui ammette la valutazione frazionata delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il tentativo (peraltro ritenuto inefficace) di scagionare la complice risultava comprensibile alla luce del rapporto coniugale, ma - coinvolgendo un soggetto diverso - non impediva di riconoscere attendibile lo stesso dichiarante quanto al [OSCURATO:PERSONA].

4.3.1. Proprio a tale riguardo, infatti, l'ordinanza ha sottolineato - con argomento privo di illogicità manifesta - non solo i chiari esiti investigativi appena sopra richiamati, ma anche: a) l'assenza di qualunque giustificazione a sostegno di un'ipotetica accusa calunniosa, da parte del [OSCURATO:PERSONA], risultando peraltro buoni i rapporti tra questi ed il [OSCURATO:PERSONA]; b) che quest'ultimo aveva fornito una giustificazione del tutto generica quanto alle ragioni del viaggio a Napoli, senza indicare neppure il nominativo del concessionario presso il quale si sarebbe dovuto recare per visionare una vettura.

E, peraltro, senza offrire alcuna motivazione quanto alle 8 videochiamate che lo stesso ricorrente aveva avuto con il [OSCURATO:PERSONA] e la Golia nel corso del viaggio.

L'attendibilità del coimputato circa il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], infine, è stata adeguatamente argomentata pure con il fatto che lo ¦Th,k• 3stesso dichiarante, nel riferire la responsabilità anche all'altro, non aveva affatto sminuito la propria.

4.4. La motivazione dell'ordinanza in punto di gravi indizi di colpevolezza, pertanto, non può essere ritenuta manifestamente illogica o carente, con riguardo a tutti e tre i reati contestati in questa fase cautelare.

Al riguardo, peraltro, il motivo di ricorso risulta inammissibile nella parte in cui contesta l'omessa valutazione di "specifici elementi di segno contrario evidenziati dalla difesa", per come rappresentati in una memoria del 20/10/2025 che avrebbe rilevato patenti contraddizioni tra le accuse del [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze dell'attività di polizia giudiziaria: emerge palese, infatti, la genericità di tale censura, che non indica partitamente in che termini una tale contraddizione si manifesterebbe, né le relative fonti, né, tantomeno, l'idoneità di questi dedotti esiti istruttori a contrastare i numerosi e solidi elementi a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza.

5. Il ricorso, di seguito, risulta infondato anche sul secondo motivo, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari.

5.1. L'argomento del Tribunale, in forza del quale la vicenda in oggetto dimostrerebbe "il non occasionale inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in un preoccupante contesto di crimine organizzato", non appare invero censurabile, in quanto adeguatamente motivato.

Lungi dall'esaurirsi in una frase meramente apodittica, infatti, questa considerazione è avanzata proprio in ragione dei tratti oggettivi della vicenda, sul presupposto che il concorso nella detenzione di oltre tre chili di cocaina, oltre alla riscontrata disponibilità di un'arma carica con matricola abrasa, evidenziano uno spessore criminale non di modesto calibro, né di occasionale espressione, denotando, per contro, evidenti collegamenti con ambienti criminali significativi, insieme alla capacità di movimentare rilevanti quantitativi di droga pesante, nonché di armi.

6. Con riguardo, infine, al terzo motivo di ricorso, in tema di adeguatezza della misura cautelare e fondato sulla violazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., per mancata valutazione della memoria difensiva del 20/10/2025, il Collegio rileva invece che lo stesso è fondato.

6.1. Come legittimamente accertato da questa Corte, alla luce della natura della doglianza, la questione dei limiti di legge alla custodia cautelare in carcere in presenza di date situazioni familiari, di cui alla norma citata, era stata effettivamente posta - con ampia documentazione - con memoria difensiva del 20/10/2025, prima depositata in cancelleria, quindi in udienza (come da verbale del 21/10/2025).

6.2. Della medesima questione, tuttavia, non vi è alcun riferimento nell'ordinanza impugnata, così che lo stesso provvedimento deve essere annullato 4con rinvio, limitatamente all'individuazione della misura ritenuta adeguata ad assolvere alle riscontrate esigenze cautelari, con rigetto nel resto.

P.Q.MDepositata in Cancelleria V,ZIO 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Potenza rigettava la richiesta proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere con riguardo ai delitti di detenzione illecita di stupefacenti, detenzione e porto di arma con matricola abrasa e ricettazione della stessa.2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 192, comma 3, 273 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata risulterebbe emessa in palese violazione dei canoni di legge, sotto molteplici profili. In primo luogo, si fonderebbe quasi esclusivamente sulle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], giudicato attendibile soltanto in parte (quella a carico del ricorrente), a fronte di un palese mendacio su altra parte (quella concernente la moglie), il che avrebbe imposto un vaglio critico molto rigoroso, invece del tutto assente. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe indicato, quali riscontri, elementi privi di capacità dimostrativa autonoma, quanto al concorso del [OSCURATO:PERSONA] nei reati. Ancora, la motivazione risulterebbe carente nella parte in cui ometterebbe di considerare specifici elementi di segno contrario evidenziati dalla difesa. Infine, analogo vizio riguarderebbe il concorso del ricorrente nei reati di cui ai capi 2) e 3), con i quali, tra l'altro, si contesterebbe di aver ricettato un oggetto dallo stesso mai visto; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. In ordine al primo profilo, il pericolo concreto ed attuale di reiterazione sarebbe ricavato da un non occasionale inserimento del ricorrente in contesti criminali organizzati, del quale, tuttavia, mancherebbe ogni riscontro, evidentemente necessario a fronte di un soggetto sostanzialmente incensurato. Quanto poi alla misura da adottare, l'ordinanza non esaminerebbe la richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, limitandosi ad una formula stereotipata; - infine, si contesta l'omessa motivazione con riguardo alla violazione del divieto di custodia cautelare di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., contenuta in una memoria difensiva del 20/10/2025 sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato, così da configurare un'omessa motivazione. La difesa ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente all'ultima censura. 4. Con riguardo al primo motivo, relativo ai gravi indizi di colpevolezza, il Collegio rileva che l'ordinanza è del tutto priva dei vizi denunciati, non potendo dunque essere censurata quanto alla valutazione frazionata delle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], all'esistenza di riscontri esterni a queste, all'omessa valutazione di argomenti difensivi e, infine, agli elementi indizianti relativi ai reati di detenzione e porto di arma con matricola abrasa e di ricettazione della stessa. 2 -7c4.1. Con particolare riferimento al primo profilo, il Tribunale ha innanzitutto sottolineato che l'arresto del ricorrente, di Baglioli e di sua moglie Golia aveva costituito l'esito di un'attività di indagine conclusasi il 20/9/2025, nell'ambito della quale la polizia giudiziaria - pedinando a lungo i tre - aveva riscontrato gli spostamenti di questi, su macchine diverse (una delle quali, peraltro, ad un certo punto sostituita dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Golia), dalla Basilicata in direzione Nord, fino al loro incontro, una prima volta, presso la stazione di servizio di [OSCURATO:PERSONA], peraltro dopo ben 8 videochiamate tra il ricorrente e gli altri due. In un secondo momento, i tre - recatisi nei pressi di Afragola - si erano quindi incontrati con un'altra persona, non identificata, che aveva consegnato un ingente quantitativo di cocaina (pari a quasi 3,5 chili), oltre ad un'arma carica, che [OSCURATO:PERSONA] aveva riposto nella propria vettura. A quel punto, il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due erano risaliti nelle rispettive auto, ed erano ripartiti; erano stati quindi fermati, separatamente, e tratti in arresto. 4.2. Tanto premesso, la Corte rileva che questa analitica ricostruzione in fatto, non contestata nel ricorso, costituisce un solido argomento, nell'ordinanza impugnata, per riscontrare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale - a differenza del [OSCURATO:PERSONA] - ha ammesso i propri addebiti, riferendo di essersi accordato proprio con il ricorrente per il trasporto della merce da Napoli. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per contro, è stato ritenuto inattendibile con riguardo alla posizione della moglie Golia, che aveva cercato di scagionare, negandole ogni coinvolgimento. 4.3. Ebbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata non risulta affatto viziata nella parte in cui ammette la valutazione frazionata delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il tentativo (peraltro ritenuto inefficace) di scagionare la complice risultava comprensibile alla luce del rapporto coniugale, ma - coinvolgendo un soggetto diverso - non impediva di riconoscere attendibile lo stesso dichiarante quanto al [OSCURATO:PERSONA]. 4.3.1. Proprio a tale riguardo, infatti, l'ordinanza ha sottolineato - con argomento privo di illogicità manifesta - non solo i chiari esiti investigativi appena sopra richiamati, ma anche: a) l'assenza di qualunque giustificazione a sostegno di un'ipotetica accusa calunniosa, da parte del [OSCURATO:PERSONA], risultando peraltro buoni i rapporti tra questi ed il [OSCURATO:PERSONA]; b) che quest'ultimo aveva fornito una giustificazione del tutto generica quanto alle ragioni del viaggio a Napoli, senza indicare neppure il nominativo del concessionario presso il quale si sarebbe dovuto recare per visionare una vettura. E, peraltro, senza offrire alcuna motivazione quanto alle 8 videochiamate che lo stesso ricorrente aveva avuto con il [OSCURATO:PERSONA] e la Golia nel corso del viaggio. L'attendibilità del coimputato circa il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], infine, è stata adeguatamente argomentata pure con il fatto che lo ¦Th,k• 3stesso dichiarante, nel riferire la responsabilità anche all'altro, non aveva affatto sminuito la propria. 4.4. La motivazione dell'ordinanza in punto di gravi indizi di colpevolezza, pertanto, non può essere ritenuta manifestamente illogica o carente, con riguardo a tutti e tre i reati contestati in questa fase cautelare. Al riguardo, peraltro, il motivo di ricorso risulta inammissibile nella parte in cui contesta l'omessa valutazione di "specifici elementi di segno contrario evidenziati dalla difesa", per come rappresentati in una memoria del 20/10/2025 che avrebbe rilevato patenti contraddizioni tra le accuse del [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze dell'attività di polizia giudiziaria: emerge palese, infatti, la genericità di tale censura, che non indica partitamente in che termini una tale contraddizione si manifesterebbe, né le relative fonti, né, tantomeno, l'idoneità di questi dedotti esiti istruttori a contrastare i numerosi e solidi elementi a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza. 5. Il ricorso, di seguito, risulta infondato anche sul secondo motivo, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari. 5.1. L'argomento del Tribunale, in forza del quale la vicenda in oggetto dimostrerebbe "il non occasionale inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in un preoccupante contesto di crimine organizzato", non appare invero censurabile, in quanto adeguatamente motivato. Lungi dall'esaurirsi in una frase meramente apodittica, infatti, questa considerazione è avanzata proprio in ragione dei tratti oggettivi della vicenda, sul presupposto che il concorso nella detenzione di oltre tre chili di cocaina, oltre alla riscontrata disponibilità di un'arma carica con matricola abrasa, evidenziano uno spessore criminale non di modesto calibro, né di occasionale espressione, denotando, per contro, evidenti collegamenti con ambienti criminali significativi, insieme alla capacità di movimentare rilevanti quantitativi di droga pesante, nonché di armi. 6. Con riguardo, infine, al terzo motivo di ricorso, in tema di adeguatezza della misura cautelare e fondato sulla violazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., per mancata valutazione della memoria difensiva del 20/10/2025, il Collegio rileva invece che lo stesso è fondato. 6.1. Come legittimamente accertato da questa Corte, alla luce della natura della doglianza, la questione dei limiti di legge alla custodia cautelare in carcere in presenza di date situazioni familiari, di cui alla norma citata, era stata effettivamente posta - con ampia documentazione - con memoria difensiva del 20/10/2025, prima depositata in cancelleria, quindi in udienza (come da verbale del 21/10/2025). 6.2. Della medesima questione, tuttavia, non vi è alcun riferimento nell'ordinanza impugnata, così che lo stesso provvedimento deve essere annullato 4con rinvio, limitatamente all'individuazione della misura ritenuta adeguata ad assolvere alle riscontrate esigenze cautelari, con rigetto nel resto. P.Q.MDepositata in Cancelleria V,ZIO 5
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