CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 11 gennaio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità della motivazione, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che la prova della penale responsabilità si ricava soprattutto dall'individuazione del Torre quale soggetto che utilizzava l'elettricità abitando nell'immobile alimentato da un allaccio diretto alla rete pubblica di distribuzione dell'energia; in particolare il ricorrente si limita ad affermare che manca la prova della responsabilità, implicitamente invocando una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec